ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste 4 dicembre 2001, n. 37, recante
"Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili
del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 25 febbraio 2002, depositato in cancelleria il 6 marzo
2002 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2002.
Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta/Valle'
d'Aoste;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2002 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
Uditi l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gustavo Romanelli per la
Regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste.
Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale della legge della Regione Valle
d'Aosta/Valle' d'Aoste 4 dicembre 2001, n. 37, recante "Disposizioni
in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7";
che le disposizioni della legge regionale sono denunciate in
ragione del ritenuto contrasto con l'art. 117 della Costituzione e
con il principio di leale collaborazione;
che il ricorrente, evidenziando come la normativa impugnata
preveda il trasferimento di personale del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco nei ruoli regionali senza il consenso dell'amministrazione
di appartenenza, ritiene che tale disposto desti "insuperabile
perplessita'", in quanto contrastante con i suddetti parametri
costituzionali;
che la Regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste, nel costituirsi
in giudizio, ha chiesto, con memoria del 26 marzo 2002, che il
ricorso sia dichiarato inammissibile sotto molteplici profili e
comunque infondato nel merito;
che, con memoria depositata il 23 settembre 2002, la Regione
Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste ha fatto presente che, successivamente
alla proposizione del ricorso ed "al fine di evitare di creare,
nell'attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, una
situazione di incertezza giuridica", si e' deciso di non dare
attuazione alla normativa impugnata, nelle more dell'approvazione e
dell'entrata in vigore di un disegno di legge regionale modificativo
di quest'ultima, e tale da superare le censure proposte dal
Presidente del Consiglio;
che tale disegno di legge e' stato approvato e promulgato
come legge 20 maggio 2002, n. 5, recante "Modificazioni alla legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 37 (Disposizioni in materia di
personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni
alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7)";
che sulla base di tali premesse la Regione resistente,
richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto,
ritiene che sia cessata la materia del contendere;
che, nel corso dell'udienza pubblica, anche il ricorrente
Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per l'intervenuta
cessazione della materia del contendere.
Considerato che quanto sopra evidenziato integra un mutamento del
quadro normativo, attinente alle norme regionali oggetto di censura
da parte del Governo, tale da incidere radicalmente sui termini della
sollevata questione, si' da far venir meno, oggettivamente, la
necessita' di una pronunzia della Corte (si veda ordinanza n. 347 del
2001);
che, in siffatta situazione, e' opportuno dichiarare,
conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, cessata la materia
del contendere.