Il Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, propone impugnativa per illegittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost., contro la Regione
Campania, in persona del Presidente della giunta pro tempore, della
legge regionale n. 16/2002, art. 24, secondo comma e 49, primo comma,
lettera f) in base ai seguenti motivi.
La legge e' illegittima per i seguenti motivi:
a) art. 24, secondo comma, prevedendo la proroga dei termini
per il recupero della tasse automobilistiche dovuto alla regione,
introduce una nuova agevolazione che determina una discriminazione
rispetto alla totalita' dei contribuenti (soggetti passivi dalla
tassa) e si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione e coi principi del coordinamento del sistema tributario
di cui all'art. 119, secondo comma, della Costituzione. A cio'
aggiuntasi che tale statuizione interferisce in materia di
prescrizione in quanto modifica la durata prevista dalle norme del
codice civile e si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 117,
secondo comma, lettera l), che riserva allo Stato la competenza in
materia di ordinamento civile;
b) l'art. 49, primo comma, lettera f), prevedendo la proroga
dell'esercizio della caccia per varie specie, sino all'ultimo giorno
di febbraio, si pone in contrasto con l'art. 16 della legge
n. 157/1992 (legge-quadro sull'esercizio dell'attivita' venatoria)
adottato al fine di recepire la normativa comunitaria in materia.
Tale contrasto si sostanzia nella violazione del principio
primario e prevalente desumibile (come affermato dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 82/2002) dai contenuti della predetta
legge, di protezione della fauna; obiettivo rientrante nella tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema la cui competenza risulta attribuita
in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo,
lettera e) della Costituzione. Del resto avendo riguardo alla
consolidata giurisprudenza costituzionale piu' recente (cfr. da
ultima, sentenza n. 169 del 1999), che ha elaborato il concetto
giuridico di ambiente, esso risulta comprensivo della tutela della
fauna quale elemento determinante della qualita' della vita.
Si fa presente che analoghe impugnative sono state proposte
avverso leggi delle Regioni Sardegna e Puglia.