IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 962 dell'anno
2000 reg. gen., proposto da Baldassarri Maria Rachele e Fabbretti
Marida, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Ranieri Felici ed
elettivamente domiciliate, unitamente al proprio difensore, in
Ancona, presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale
delle Marche;
Contro:
il Consiglio di Stato, in persona e del presidente e del
segretario generale in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona e legalmente domiciliato in
Ancona, presso gli uffici della medesima Avvocatura;
la presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri in carica;
il Ministero del tesoro, in persona del ministro in carica;
per l'accertamento del diritto soggettivo delle ricorrenti alla
corresponsione della maggiorazione annuale della retribuzione
individuale di anzianita' acquisita ex art. 9 del d.P.R. 17 gennaio
1990, n. 44, prorogato sino al 31 dicembre 1993 dall'art. 7, comma
primo del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14
novembre 1992, n. 438;
e delle competenze arretrate spettanti per legge, maggiorate
degli interessi e della rivalutazione monetaria, essendo stato
maturato il quinquennio di effettivo servizio utile alla data del 31
dicembre 1992 (l'assunzione in servizio risalendo al 1 agosto 1986).
Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato in data 22
agosto 2000;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Stato,
in persona del presidente protempore, depositato in data 6 novembre
2000;
Viste le memorie prodotte dall'amministrazione resistente il 14
novembre 2001 e dalle ricorrenti il 24 novembre 2001 a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001, il
consigliere avv. Liana Tacchi;
Uditi l'avv. Ranieri Felici per le ricorrenti e l'avvocato dello
Stato Gabriele Moneta per il Consiglio di Stato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F a t t o
La sig.ra Maria Rachele Baldassarri, assunta alle dipendenze del
Tribunale amministrativo regionale delle Marche quale vincitrice del
concorso per titoli ed esame ai sensi della legge n. 282/1985, ha
iniziato a prestare servizio il 1 agosto 1986 (cfr. il verbale di
promessa solenne in pari data e la relazione del segretario generale
f.f. del Tribunale amministrativo regionale del 24 gennaio 1987) ed,
avendo superato positivamente il periodo di prova, e' stata
inquadrata, con decorrenza 1 agosto 1986, nei ruoli organici
dell'amministrazione e collocata nel profilo professionale di
operatore amministrativo - quinto livello, come da decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1 settembre 1989, vistato
dalla Corte dei conti il 5 ottobre 1989.
La sig.ra Marida Fabbretti, anch'ella assunta alle dipendenze del
Tribunale amministrativo regionale delle Marche quale vincitrice del
concorso per titoli ed esame ai sensi della legge n. 282/1985, ha
preso servizio il 1 agosto 1986 (cfr. il verbale di promessa solenne
del 1 agosto 1986 e la relazione del segretario generale f.f. del
Tribunale amministrativo regionale del 24 gennaio 1987) ed, avendo
superato favorevolmente il periodo di prova, e' stata anch'ella
inquadrata, con decorrenza dal 1 agosto 1986, nei ruoli organici
dell'amministrazione e collocata nel profilo professionale di
operatore amministrativo - quinto livello, come da decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 settembre 1989,
registrato dalla Corte dei conti il 5 ottobre 1989.
Con istanze in data 21 settembre 1996, indirizzate al segretario
generale del Consiglio di Stato, le sunnominate dipendenti, avendo
premesso d'aver maturato, nel triennio 1991-1993, l'anzianita' di
cinque anni di servizio e d'aver pertanto diritto alla maggiorazione
della retribuzione individuale di anzianita' (R.I.A.) prevista
dall'art. 9 del d.P.R. n. 44/1990, decreto prorogato dall'art. 7 del
d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, hanno richiesto la
corresponsione della predetta maggiorazione annuale della R.I.A.,
nonche' le competenze arretrate spettanti per legge, gli interessi e
la rivalutazione monetaria.
Non avendo l'amministrazione dato riscontro alle domande in
esame, le sigg.re Maria Rachele Baldassarri e Marida Fabbretti hanno
promosso il presente ricorso giurisdizionale amministrativo col
quale, avendo premesso che la pretesa azionata era configurabile come
vero e proprio diritto soggettivo, hanno richiesto che venisse
accertato e riconosciuto il diritto stesso alla percezione della
maggiorazione annuale della R.I.A., prevista dall'art. 9 del d.P.R.
17 gennaio 1990, n. 44, prorogato fino al 31 dicembre 1993
dall'art. 7, comma primo del d.l. 19 settembre 1992, n. 384,
convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, nonche' alla percezione
delle competenze arretrate, degli interessi e della rivalutazione
monetaria.
A sostegno del gravame le ricorrenti hanno dedotto il seguente
motivo di diritto:
violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi quarto e
quinto del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 in riferimento all'art. 7,
comma primo del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge
14 novembre 1992, n. 348;
violazione dei principi generali in tema di obbligazioni
nascenti dal pubblico impiego, aventi consistenza di diritto
soggettivo.
Gia' il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in una
serie di pronunce identiche, aveva affermato che il beneficio della
maggiorazione della retribuzione individuale di anzianita' previsto
dall'art. 9, commi quarto e quinto del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44
per il personale che alla data del 1 gennaio 1990 aveva acquisito
esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio
o che maturava tale quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale,
era applicabile, per effetto della proroga al 31 dicembre 1993
contenuta nell'art. 7, comma primo della legge 14 novembre 1992,
n. 438 di conversione del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, al
personale che maturava il detto quinquennio nell'arco della nuova
vigenza contrattuale, e cioe' fino al 31 dicembre 1993 (Tribunale
amministrativo regionale Lazio, sez. I, 28 aprile 1998,
nn. 1972-1385).
Il Consiglio di Stato ha poi avvalorato tale orientamento, con la
precisazione che il quinquennio di effettivo servizio utile per
conseguire il predetto beneficio della maggiorazione della R.I.A.
puo' essere utilmente maturato oltre il 31 dicembre 1990, ma entro il
31 dicembre 1992, per effetto del blocco degli automatismi
stipendiali stabiliti dall'art. 7, comma terzo del d.l. n. 384/1992,
convertito in legge n. 438/1992 (Cons. St., sez. IV, 13 dicembre
1999, nn. 1856-1866).
Alla stregua della normativa surrichiamata, il cui contenuto, la
cui portata e la cui applicabilita' sono state esattamente definite
dalle citate decisioni del Consiglio di Stato, non vi sono dubbi in
merito alla fondatezza della domanda proposta dalle ricorrenti.
Esse infatti, essendo state assunte in servizio effettivo dal 1
agosto 1986, hanno maturato il quinquennio utile per l'attribuzione
della maggiorazione de qua alla data del settembre 1991, che e'
anteriore al 31 dicembre 1992, termine a decorrere dal quale
l'art. 7, comma terzo del d.l. n. 384/1992, convertito in legge
n. 438/1992, vieta l'attribuzione di incrementi retributivi in
conseguenza di automatismi stipendiali.
Avendo la R.I.A. natura retributiva, consegue inoltre il diritto
alla rivalutazione ed agli interessi legali.
Il Consiglio di Stato si e' costituito con memoria prodotta il 6
novembre 2000, assumendo l'infondatezza del gravame in relazione alla
presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge
n. 7328-bis (legge finanziaria 2001); il cui testo contiene una
disposizione di carattere interpretativo e, cioe', che l'art. 7,
comma primo del d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, si
interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della
disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al biennio 1 gennaio 1988-31
dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, gia'
stabilita per la maturazione delle anzianita' di servizio prescritte
ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di
anzianita', facendo salva l'esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della suddetta legge.
Nella successiva memoria prodotta il 14 novembre 2001
l'amministrazione conclude per la reiezione del gravame, in
considerazione del fatto che la citata disposizione interpretativa
contenuta nel disegno di legge n. 7328-bis e' divenuta legge dello
Stato (art. 51, comma terzo della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
A loro volta, le ricorrenti, nella memoria depositata il 24
novembre 2002, eccepiscono l'illegittimita' costituzionale della
sopravvenuta novella di cui all'art. 51, comma terzo della legge
n. 388/2000, argomentando in modo puntuale e diffuso in ordine alle
ragioni per cui essa sarebbe in contrasto con gli artt. 24, 3, 100,
101, 103 e 113 della Costituzione e concludendo perche' il Tribunale
amministrativo regionale, ritenuta la questione di costituzionalita'
rilevante e fondata, rimetta gli atti alla Corte costituzionale.
La causa viene discussa alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001
ed e' quindi introitata per la decisione.
D i r i t t o
La dedotta questione d'incostituzionalita' dell'art. 51, comma
terzo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 appare rilevante e non
manifestamente infondata.
I. - Quanto alla rilevanza, valgano le considerazioni che
seguono.
1. - Le ricorrenti, assunte in servizio effettivo il 1 agosto
1986 alle dipendenze di un'amministrazione statale (il Tribunale
amministrativo regionale delle Marche), avrebbero maturato il
quinquennio utile ai fini dell'attribuzione della speciale
maggiorazione annuale della retribuzione individuale di anzianita'
(L. 400.000 annue lorde per la V qualifica funzionale, dalle stesse
rivestite alla data del 1 agosto 1991.
Ed infatti l'art. 9, comma quarto del d.P.R. 17 gennaio 1990,
n. 44 (il testo regolamentare nel quale era stato trasfuso l'accordo
sindacale per il personale del comparto Ministeri del 26 settembre
1989 valevole per il triennio 1 gennaio 1988/31 dicembre 1990) aveva
previsto che "al personale che, alla data del 1 gennaio 1990, abbia
acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di
effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della
vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione
della retribuzione individuale di anzianita' nelle sottoindicate
misure annue lorde: prima, seconda e terza qualifica funzionale:
L. 300.000; quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000;
settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000"; mentre il
comma quinto dello stesso art. 9 aveva disposto che: "le misure delle
maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze
stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei
confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale,
abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio,
previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni".
Alla scadenza della vigenza del predetto accordo sindacale, non
essendo intervenuta una nuova regolamentazione contrattuale, il
trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico
del personale facente capo al comparto dei ministeri erano stati
disciplinati dall'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Il primo comma del qual art. 7 aveva stabilito che restava ferma
sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base
degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 e
successive modificazioni ed integrazioni e che i nuovi accordi
avrebbero avuto effetto dal 1 gennaio 1994.
2. - Alla stregua di tale ultima disposizione doveva dunque
ritenersi che l'intera disciplina dell'accordo contrattuale del 1989
recepito nel d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 fosse stata prorogata fino
al 31 dicembre 1993.
Da cio' discendeva, per quello che qui interessa, che
l'espressione "arco di vigenza contrattuale" contenuta nell'art. 9,
commi quarto e quinto del d.P.R. n. 44/1990, entro cui dovevano
maturare, rispettivamente, il quinquennio, il decennio ed il
ventennio di effettivo servizio utile per conseguire la maggiorazione
della R.I.A., doveva essere intesa nel senso che la vigenza stessa
durava fino alla nuova data del 31 dicembre 1993, e non che essa
terminava con la scadenza originaria dell'accordo, gia' fissata al 31
dicembre 1990 (cfr. Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I,
28 aprile 1998, nn. 1372-1385).
3. - D'altra parte, come aveva rettamente puntualizzato il
Consiglio di Stato proprio al fine di decidere se la maggiorazione de
qua spettasse o no anche ai dipendenti che avevano maturato le
prescritte anzianita' oltre la data del 31 dicembre 1990, bisognava
tener conto anche del disposto di cui al comma terzo del ridetto
art. 7 della legge n. 438/1992, il quale aveva stabilito che "per
l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano
incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali,
sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione
automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni
superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate".
Non potendo dubitarsi che il beneficio della maggiorazione
annuale della retribuzione individuale di anzianita' comportasse un
aumento della retribuzione collegato al mero compimento di un certo
tempo e che pertanto esso integrasse gli estremi dell'automatismo
stipendiale, i cui effetti erano stati espressamente bloccati per
l'anno 1993 dall'art. 7, comma terzo della legge n. 438/1992, doveva
ritenersi che, pur nella prorogata vigenza della normativa
contrattuale generale di cui al d.P.R. n. 44/1990 fino al 31 dicembre
1993, il quinquennio di effettivo servizio utile ai fini
dell'attribuzione della maggiorazione della R.I.A. andava compiuto
entro e non oltre il 31 dicembre 1992, proprio in considerazione del
fatto che, per l'anno 1993, erano stati bloccati tutti gli
automatismi stipendiali (cfr. Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 1999,
n. 1856 ed altre).
4. - In conclusione, era assodato che il quinquennio di effettivo
servizio utile per l'attribuzione del beneficio della maggiorazione
della retribuzione individuale di anzianita' previsto dai commi 4o e
5o dell'art. 9 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 poteva essere
utilmente maturato oltre il 31 dicembre 1990 (per effetto della
proroga sancita dal comma primo dell'art. 7 del d.l. 19 settembre
1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438), ma entro
il 31 dicembre 1992 (per effetto del blocco degli automatismi
stipendiali posto dall'art. 7 medesimo al terzo comma).
5. - Tale essendo la posizione di tutte e due le ricorrenti -
che, come s'e' visto, assunte il 1 agosto 1986, avevano compiuto i
cinque anni di servizio effettivo il 1 agosto 1991 - esse avevano
conseguito il diritto alla maggiorazione in parola.
6. - Senonche' la legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000,
n. 388), all'art. 51, comma terzo ha poi introdotto la disposizione,
di ordine interpretativo e percio' retroattiva, secondo cui:
"l'art. 7, comma 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della
disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1 gennaio 1988-31
dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, gia'
stabilita per la maturazione delle anzianita' di servizio prescritte
ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di
anzianita'. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Cosicche', in applicazione di tale ultimo precetto legislativo,
poiche' entrambe le ricorrenti, alla data del 31 dicembre 1990, non
avevano maturato i cinque anni necessari ai fini dell'attribuzione
della maggiorazione della R.I.A., il presente ricorso dovrebbe essere
respinto o, al piu', essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta
carenza d'interesse.
7. - Di qui la rilevanza della sollevata questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma terzo della legge 23
dicembre 2000, n. 388; che', se esso fosse dichiarato
costituzionalmente illegittimo, il ricorso stesso dovrebbe trovare
invece pieno accoglimento.
II. - Quanto alla non manifesta infondatezza, essa parimenti deve
essere affermata, considerato che il solo profilarsi di un dubbio di
incostituzionalita' impone al giudice di provocare l'intervento della
Corte (art. 23 della legge n. 87/1953).
1. - Appare evidente, a parere del Collegio, che l'art. 51, comma
terzo della legge n. 388/2000, lungi dallo stabilire
l'interpretazione autentica di una disposizione legislativa
obiettivamente oscura, di incerta lettura e/o fatta oggetto di
oscillazioni e contrasti giurisprudenziali, ha, nella sostanza,
introdotto una vera e propria modifica del precedente dettato
legislativo (l'art. 7, comma primo del d.l. 19 settembre 1992,
n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438), avente forza
retroattiva, allo scopo di far conseguire un risparmio al bilancio
dello Stato.
In altre parole, sotto l'apparenza di una legge interpretativa
ed, in quanto tale, retroattiva; e' stata formulata una legge
innovativa avente valenza retroattiva. La precisazione e' doverosa,
anche se, sul piano del giudizio di costituzionalita', diventa poi
irrilevante verificare se una norma abbia carattere interpretativo
ovvero abbia portata innovativa con efficacia retroattiva, poiche',
in entrambi i casi, la legge e' pur sempre soggetta al controllo di
conformita' al canone generale della ragionevolezza, controllo
particolarmente stringente in quanto riferito alla certezza di
rapporti preferiti ed al legittimo affidamento dei soggetti
interessati (Corte cost., 23 dicembre 1997, n. 432); nonche' al
controllo di conformita' a tutti gli altri canoni costituzionali.
2. - La Costituzione italiana pone il divieto espresso della
retroattivita' solo per le leggi penali piu' sfavorevoli (art. 25,
comma secondo).
Cionondimeno, come si e' anticipato, non tutte le leggi
retroattive che non rientrano nella specie delle leggi penali
sfavorevoli, sono da ritenere, di percio' solo, costituzionalmente
legittime.
Sicuramente non lo sono quelle che, proprio attraverso il
meccanismo della retroattivita', vulnerano altre norme e principi
costituzionali.
Tra questi vi sono quello stabilito dall'art. 24, comma primo
(che assicura a tutti la piena tutela giurisdizionale dei propri
diritti ed interessi legittimi) e quello affermato dall'art. 3 (che
sancisce l'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini).
Allorche' una legge avente natura sostanzialmente modificativa,
ma autodefinentesi interpretativa e percio' retroattiva, ed, in ogni
caso, allorche' qualunque legge retroattiva ponga uno jus
superveniens il quale sacrifichi posizioni di diritto gia' maturate,
impedendo che esse vengano riconosciute in giudizio, quantunque in
passato, su posizioni identiche, si sia formata una serie di pronunce
giurisprudenziali concordi, le leggi stesse, interpretative o
comunque retroattive che siano, violano il valore costituzionale del
diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
interessi legittimi, in modo del tutto arbitrario ed irrazionale,
ledendo il diritto di azione e di difesa (art. 24); e violano inoltre
il principio di eguaglianza (art. 3), poiche' creano disparita'
ingiustificata di trattamento tra coloro che hanno conseguito
sentenze passate in giudicato e gli altri i cui giudizi sono ancora
pendenti.
3. - Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, al
legislatore che opera in via interpretativa e/o retroattiva e'
consentito, al piu', di limitare un diritto o un beneficio, non di
sopprimerlo radicalmente; che', se il legislatore voglia impedire la
realizzazione di pretese basate su una legge e sull'interpretazione
concorde della legge, e' evidente il vulnus all'art. 24 della
costituzione, poiche', in tal modo, esso opera una sostanziale
vanifi-cazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine
dell'attuazione di un preesistente diritto (Corte cost., 31 marzo
1995, n. 103).
Al legislatore e' consentito, ove cio' sia giustificato da
effettive esigenze di bilancio e quindi la scelta abbia una sua
concludenza razionale sul piano della congruita', al piu', di
limitare un diritto, nel caso in cui questo sia sorto per effetto di
una pronuncia della Corte costituzionale, ma la misura del quale la
stessa Corte abbia rimesso all'attivita' discrezionale del
legislatore (Corte cost., sentenza n. 103/1995 citata).
4. - In definitiva, anche alla stregua dell'insegnamento piu'
recente della Corte costituzionale, il legislatore ordinario,
nell'emanazione di norme retroattive - la qual potesta' in se' e per
se' ed in via generale non gli e' preclusa -, incontra il limite che
esse siano adeguatamente giustificate sul piano della ragionevolezza
e che non siano in contrasto con singoli valori ed interessi
costituzionalmente protetti, cosi' da non incidere arbitrariamente
sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti
(Corte cost., 23 dicembre 1997, n. 432).
E, per quanto riguarda le norme propriamente interpretative,
queste sono legittimamente adottate quando vi siano obiettiva
incertezza e contrasti giurisprudenziali nella loro applicazione ed
altresi' quando, pur in presenza di un indirizzo omegeneo dei giudici
superiori, la scelta imposta dalla legge rientri comunque tra le
possibili varianti di senso del testo originario, con cio' rendendo
vincolante un significato pur sempre ascrivibile alla norma
anteriore.
Per contro, la portata retroattiva delle norme interpretative
incontra pur sempre limiti attinenti alla salvaguardia di norme
costituzionali, quali quelle sui principi di ragionevolezza e di
uguaglianza, sulla tutela dell'affidamento legittimamente posto in
ordine alla certezza dell'ordinamento giuridico e sul rispetto delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, per il
che e' vietato di intervenire per annullare gli effetti del giudicato
o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub judice
(Corte cost., 22 novembre 2000, n. 525).
5. - Appare allora evidente che la disposizione di cui
all'art. 51, comma terzo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si
sottrae al sospetto di illegittimita' costituzionale in quanto, per
finalita' di ordine esclusivamente finanziario quali quelle di far
conseguire un futuro risparmio all'erario, toglie ai pubblici
dipendenti statali, che pure l'avevano utilmente maturato, un diritto
stipendiale oramai entrato a far parte del loro patrimonio; con cio'
dando luogo ad un'irragionevole ed ingiustificabile disparita' di
trattamento rispetto alle identiche posizioni sostanziali di quei
pubblici dipendenti nei cui confronti il diritto stesso era stato
soddisfatto ovvero era stato accertato in forza di sentenze passate
in giudicato, pregiudicando l'affidamento legittimamente posto nella
certezza della legge esistente, frustrando il diritto
costituzionalmente garantito a far valere in giudizio le proprie
pretese ed, altresi', violando il rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate agli organi del potere giudiziario.
Sotto quest'ultimo profilo la norma de qua si pone in contrasto
anche con gli artt. 100, 101, 103 e 113 della costituzione.
III. - Per tutte le considerazioni qui sopra esposte ai paragrafi
I e II il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata,
in relazione agli artt. 3, 24 comma primo, 100, 101, 103 e 113 della
costituzione, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 51, comma terzo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; e
rimette l'esame della questione stessa alla Corte costituzionale.