IL GIUDICE DI PACE
A scioglimento della riserva espressa nell'udienza
predibattimentale del 26 settembre 2002 nel procedimento penale R.G.
31/2002 contro Ferrari Leonardo, imputato del reato di cui
all'art. 186, secondo comma, del codice della strada, sulla questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 20, d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274, per violazione degli articoli 3, 24, secondo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che
il decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba,
a pena di nullita', contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne
ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento ex art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274)
puo' presentare domanda di oblazione, ha emanato la seguente
ordinanza.
P r e m e s s o
L'art. 52 del decreto legislativo n. 274/2000, mutando
radicalmente - ad eccezione dei reati attribuiti alla competenza del
giudice di pace per cui e' prevista la sola pena della multa o
dell'ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie
vigenti - il quadro sanzionatorio, privilegia la pena pecuniaria
ponendo in successione alternativa le altre pene. Cio' consente
l'applicazione oltre che della oblazione volontaria ex art. 162 c.p.,
anche dell'obbligazione discrezionale ex art. 162-bis, fermi i
requisiti soggettivi, alle contravvenzioni gia' punite con pena
congiunta dell'arresto e dell'ammenda, oggi puniti, dinanzi al
giudice di pace, con pena alternativa dell'ammenda o della permanenza
domiciliare o del lavoro di pubblica utilita', considerati questi
ultimi, ai sensi dell'art 58, primo comma, "come pena detentiva della
specie corrispondente a quella della pena originaria".
L'art. 20 del richiamato decreto legislativo che disciplina il
contenuto della citazione a giudizio disposta dalla polizia
giudiziaria omette qualsiasi riferimento sulla possibilita' fornita
all'imputato dall'art. 29 del medesimo decreto legislativo di
accedere, qualora ne ricorrano i presupposti, all'oblazione ai sensi
degli articoli 162 o 162-bis c.p. (cosi' come omette anche ogni
riferimento alla possibilita' di accedere a forme alternative di
definizione del procedimento tipiche del giudizio dinanzi al giudice
di pace, disciplinate dall'art. 35).
L'eccezione di incostituzionalita' del richiamato art. 20 del
decreto legislativo cosi' come sollevata, si appalesa non
manifestamente infondata in relazione agli articoli 3, 24, primo
comma e 97, primo comma, della Costituzione.
Viola infatti:
l'art. 3 della Costituzione, nella enunciazione dei principi
di uguaglianza e di ragionevolezza cui debbono ispirarsi le scelte
normative, venendo cosi' a porre in essere una ingiustificata ed
irragionevole disparita' di trattamento tra situazioni
sostanzialmente identiche. L'art. 552 c.p.p. alla lettera f) sancisce
che nel decreto di citazione a giudizio avanti al Tribunale sia
contenuto: "l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti,
l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento,
puo' presentare domanda di oblazione". In assenza di tale
avvertimento, per quanto espressamente previsto dal secondo comma
della disposizione in esame, il decreto e' nullo.
La normativa che disciplina il processo avanti il giudice di
pace, allorche' non prevede analoga prescrizione, comporta
conseguenze ingiustificatamente discriminatorie e sfavorevoli
all'imputato che ivi sia citato a giudizio, rispetto all'imputato
citato in giudizio avanti al tribunale. Risultano cosi' lesi sia il
principio di uguaglianza tra le persone, sia quello di ragionevolezza
che esige che le disposizioni normative contenute nelle leggi siano
adeguate e congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore;
l'art. 24, secondo comma, della Costituzione nella
enunciazione del diritto di difesa dell'imputato.
La disposizione censurata preclude all'imputato, che non puo'
considerarsi inerte se non vi e' espresso obbligo di avviso ed
informazione, la facolta' di decidere se aderire o meno alla
richiesta di applicazione della procedura di oblazione, con le
favorevoli conseguenze che ne derivano. L'oblazione, infatti, e' un
istituto che trova la sua ratio nell'interesse da parte dello Stato a
definire (con risparmio di tempo e di spese) i procedimenti relativi
ai reati di minore importanza ed altresi' nell'interesse del
contravventore di evitare la lungaggine di un procedimento e
l'eventuale condanna, con tutte le conseguenze di essa (Corte
costituzionale n. 207 del 1974 e costantemente ribadito da successive
pronunce della Consulta sul punto, anche sent. 530 del 1995). La
conseguenza tipica di tale istituto consiste nella estinzione del
reato. Si evince quindi, come la scelta da parte dell'imputato di
richiesta d'essere ammesso all'oblazione esprima una concreta
espressione del diritto di difesa.
Il legislatore, nel procedimento avanti al giudice di pace mira
inoltre palesemente a realizzare i principi di massima
semplificazione e di deflazione del dibattimento. La disposizione de
quo risulta quindi irragionevole, in quanto in contrasto con le
suddette esigenze senza che sussista un apprezzabile interesse
pubblico che giustifichi un trattamento differenziato rispetto alla
disciplina dettata per il procedimento avanti il tribunale. La stessa
Corte costituzionale con la sentenza n. 497 del 1995 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 555 c.c.p. (i cui contenuti
sono ora rifluiti nell'art. 552, secondo comma, c.p.p.), nella parte
in cui non prevedeva espressamente la nullita' della citazione a
giudizio in caso di mancata indicazione nell'avviso di avvalersi di
riti alternativi al dibattimento - lacuna colmata dalla legge
n. 479/1999 con il nuovo art. 552 c.p. - sostenendo che l'omissione
di tale avviso concretizzasse violazione dell'art. 24, secondo comma,
della Costituzione implicante una diminuzione irragionevole delle
potenzialita' difensive dell'imputato rispetto alle quali non puo'
ritenersi sufficiente la garanzia dell'assistenza tecnica;
l'art. 97, primo comma, della Costituzione, nella
enunciazione dei criteri di efficienza cui ogni attivita' pubblica
deve uniformarsi.
La mancata previsione a pena di nullita' dell'obbligo di avvisare
l'imputato nel decreto di citazione a giudizio della facolta' di
presentare domanda di oblazione (art. 20, decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274) comporta ritardi nella fase del dibattimento,
in quanto l'imputato, stante l'assenza dell'informazione non e' posto
nella condizione di scegliere tale strada alternativa, in anticipo
rispetto alla fase dibattimentale. Il dibattimento di conseguenza,
diviene in effetti una fase del procedimento del tutto obbligata.