ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 116, comma 13,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  14 dicembre  2001 dal
giudice  di  pace  di  Sorgono,  nel procedimento civile vertente tra
Andrea  Murru  e  la  Prefettura  di  Nuoro,  iscritta  al n. 105 del
registro  ordinanze  2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, 1a serie speciale, n. 12 dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto  che,  con ordinanza del 14 dicembre 2001, il giudice di
pace  di  Sorgono  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 3  della
Costituzione, questione di costituzionalita' dell'art. 116, comma 13,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), "nella parte in cui non differenzia l'ipotesi di guida di un
motociclo  di  oltre 125 centimetri cubici con patente di categoria B
[...]  da  quella  di  guida  dello  stesso  motociclo  senza patente
alcuna";
        che  il  rimettente: (a) richiamata la sentenza n. 3 del 1997
di  questa  Corte,  che  ha  ritenuto  costituzionalmente illegittimo
l'art. 116,  comma  13,  del  codice della strada, nella parte in cui
prevedeva  una  sanzione  penale  per  coloro  che, in possesso della
patente di categoria B (abilitante alla guida di motocicli fino a 125
centimetri  cubici e fino a 11 cavalli di potenza), avessero condotto
motocicli   con   caratteristiche   superiori,   per   ingiustificata
disparita'  di  trattamento  rispetto  a  coloro  che,  anch'essi  in
possesso   della   sola  patente  di  categoria  B,  avesserocondotto
autoveicoli  di  categoria  superiore  (come  autobus e autosnodati),
essendo  questi puniti, secondo l'art. 125, comma 3, del codice della
strada,  soltanto  con  una sanzione amministrativa pecuniaria, e (b)
rilevata  l'intervenuta  depenalizzazione  del  reato  di guida senza
patente   (art. 116,   comma   13,   codice  della  strada)  a  opera
dell'art. 19   del  decreto  legislativo  30 dicembre  1999,  n. 507,
ritiene  che,  pur  dopo  la citata depenalizzazione, persista, nella
disciplina   contenuta   nello   stesso   art. 116,   comma  13,  una
ingiustificata discriminazione, poiche' tale norma stabilisce, per la
fattispecie  di  guida  di  motociclo  di  cilindrata superiore a 125
centimetri cubici con la sola patente B (anziche' la prevista patente
A),  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria - equivalente a quella
prevista  per la guida senza patente - da quattro a sedici milioni di
lire,   "enormemente   piu'   severa"  rispetto  a  quella  (da  lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento               a              lire
novecentosessantanovemilaseicento)  prevista, al tempo dell'ordinanza
di  rimessione,  dall'art. 125  dello  stesso  codice per l'"analogo"
comportamento  di  chi, con la patente B, conduca un automezzo per il
quale sia richiesta una patente superiore;
        che  nel giudizio cosi' promosso e' intervenuto il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per  l'inammissibilita' o
l'infondatezza della questione.

    Considerato  che  l'ordinanza  del giudice di pace di Sorgono non
contiene  elementi  idonei  a dimostrare la sussistenza del requisito
della  rilevanza  della  questione  di  costituzionalita'  sollevata,
poiche'  non  fornisce  alcuna indicazione sui fatti che sono oggetto
del giudizio cui il rimettente e' chiamato;
        che  per  tale  omissione,  che  si  risolve in un difetto di
motivazione  circa  la  rilevanza  della questione, quest'ultima deve
essere  dichiarata,  secondo il costante orientamento di questa Corte
(per  tutte,  ordinanze n. 418 e n. 385 del 2002; n. 567 e n. 495 del
2000), manifestamente inammissibile.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.