ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice
di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
dal  giudice  dell'udienza  preliminare  del Tribunale di Venezia con
ordinanza  del  23 ottobre  2001,  iscritta  al  n. 146  del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Venezia  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 34
del  codice  di  procedura  penale,  "nella  parte in cui non prevede
l'incompatibilita'  alla funzione di giudice dell'udienza preliminare
del  giudice  che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza
nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo fatto";
        che  il giudice a quo premette: di procedere nei confronti di
due soggetti imputati, in concorso tra loro, del reato di traffico di
sostanze stupefacenti; di avere pronunciato sentenza nei confronti di
un imputato a seguito di giudizio abbreviato; di proseguire l'udienza
preliminare  per  la trattazione della posizione dell'altro imputato,
"concorrente nel medesimo fatto";
        che,  ad  avviso del rimettente, tale situazione sarebbe "del
tutto  simile" a quella presa in considerazione dalla sentenza n. 376
del  1996  (recte: 371 del 1996), con la quale la Corte ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 34,  comma  2, cod. proc.
pen.,  "nella  parte  in cui non prevede che non possa partecipare al
giudizio   nei   confronti  di  un  imputato  il  giudice  che  abbia
pronunciato  o  concorso  a  pronunciare  una precedente sentenza nei
confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso
imputato  in  ordine alla sua responsabilita' sia gia' stata comunque
valutata";
        che  il  rimettente  ritiene  che l'orientamento della Corte,
"secondo cui non sono ravvisabili eventuali cause di incompatibilita'
in   capo   al   giudice   dell'udienza  preliminare"  non  sia  piu'
condivisibile  dopo  le  modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre
1999,   n. 479,  grazie  alle  quali  il  giudizio  emesso  all'esito
dell'udienza  preliminare  e'  stato trasformato in un vero e proprio
"apprezzamento  sul merito dell'accusa non diverso da quello espresso
in  altri momenti processuali ritenuti suscettibili di incidere sulla
terzieta'  e imparzialita' del giudice chiamato in seguito a valutare
la medesima res iudicanda";
        che, al riguardo, il rimettente rileva che la stessa Corte ha
preso  atto di queste profonde innovazioni normative, dichiarando con
la   sentenza   n. 224   del   2001  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 34   cod.  proc.  pen.  nella  parte  in  cui  non  prevede
l'incompatibilita'  alla funzione di giudice dell'udienza preliminare
del  giudice  che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza
poi  annullata  nei  confronti  del medesimo imputato e per lo stesso
fatto;
        che  la  disciplina censurata si porrebbe quindi in contrasto
con:
          -  l'art. 3  Cost.,  per  disparita'  di trattamento con la
situazione "del tutto analoga" per la quale e' gia' stata dichiarata,
con  la  sentenza  n. 371  del  1996, l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 34 cod. proc. pen;
          -   l'art. 24   Cost.,  in  quanto  il  diritto  di  difesa
dell'imputato  sarebbe  compromesso  dalla precedente valutazione del
materiale  probatorio  effettuata in sede di pronuncia della sentenza
emessa a carico del coimputato;
          -  l'art. 111  Cost., perche' i principi di imparzialita' e
terzieta' verrebbero ad essere compromessi dalla naturale propensione
del  giudice  a  "confermare precedenti valutazioni gia' espresse" in
ordine alla medesima res iudicanda.
    Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di  Venezia  chiede a questa Corte una pronuncia che estenda la sfera
di  operativita'  dell'istituto  dell'incompatibilita' all'ipotesi in
cui  il  giudice  dell'udienza  preliminare  abbia gia' pronunciato a
seguito  di giudizio abbreviato sentenza nei confronti di un imputato
concorrente nel medesimo reato;
        che  effettivamente,  come  rileva  il rimettente, sia con la
sentenza  n. 224  del  2001, menzionata dal giudice a quo, sia con la
successiva  sentenza  n. 335  del  2002 questa Corte ha affermato che
l'udienza   preliminare  e'  divenuta  "un  momento  di  "giudizio  e
pertanto,  ove  ne sussistano i presupposti, rientra nelle previsioni
dell'art. 34  cod.  proc.  pen. che  dispongono "l'incompatibilita' a
giudicare  del  giudice  che  abbia gia' giudicato sulla medesima res
iudicanda";
        che  peraltro  con  riferimento  alla situazione, oggetto del
presente  giudizio,  di  concorso  di  piu' persone nel reato, questa
Corte  ha costantemente affermato che alla comunanza dell'imputazione
fa  riscontro  una pluralita' di condotte distintamente ascrivibili a
ciascuno  dei  concorrenti,  tali  da  formare  oggetto  di  autonome
valutazioni,  salvo  l'ipotesi estrema, presa in esame dalla sentenza
n. 371  del  1996,  in  cui la posizione del concorrente nel medesimo
reato,  gia' oggetto di precedente valutazione, costituisca "elemento
essenziale  per  la stessa configurabilita' del reato contestato agli
altri concorrenti";
        che  nel  caso  di  specie  non  si versa in questa peculiare
situazione e non vi e' pertanto motivo di discostarsi dall'indirizzo,
costantemente  seguito da questa Corte, secondo cui se il pregiudizio
per  l'imparzialita'  del  giudice deriva da attivita' compiute in un
procedimento  diverso,  a  carico di altri soggetti, il principio del
giusto    processo    trova    attuazione   mediante   gli   istituti
dell'astensione  e della ricusazione (v. sentenze n. 283 e n. 113 del
2000  e ordinanza n. 441 del 2001, nonche' le sentenze n. 306, n. 307
e n. 308 del 1997);
        che pertanto, tenuto conto del diverso ambito di operativita'
degli  istituti  dell'incompatibilita' e dell'astensione-ricusazione,
parimenti   preordinati,  rispettivamente  all'interno  del  medesimo
procedimento  e in procedimenti diversi, alla piena tutela del giusto
processo,  la questione va dichiarata manifestamente infondata (v. da
ultimo ordinanza n. 367 del 2002, relativa ad una situazione di fatto
simile a quella oggetto del presente giudizio).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.