ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 93, comma 7,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  promosso  con ordinanza del 30 novembre 2001 dal giudice di
pace di Cavalese nel procedimento civile vertente tra Misconel S.r.l.
e  il  Commissario  del  governo per la Provincia autonoma di Trento,
iscritta  al  n. 71  del  registro  ordinanze 2002 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  n. 8,  1a serie  speciale,
dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che, con ordinanza depositata in data 30 novembre 2001,
il giudice di pace di Cavalese ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale   dell'art.  93,  comma  7,  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada), in relazione
all'art. 3,  primo  comma,  della  Costituzione,  nella  parte in cui
prevede  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della confisca del
veicolo,  indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione
principale;
        che il rimettente ritiene la questione, "cosi' come sollevata
dall'opponente",  rilevante,  in quanto il giudizio sottoposto al suo
esame  "non  puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimita' costituzionale";
        che,   in   ordine  alla  non  manifesta  infondatezza  della
questione, il giudice a quo richiama "per espresso il contenuto delle
note di udienza" depositate dall'opponente medesimo;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che  ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' o di
infondatezza    della    sollevata    questione    di    legittimita'
costituzionale.
    Considerato che, con riferimento alla rilevanza della questione e
alla  sua  non manifesta infondatezza, il giudice di pace di Cavalese
si   limita  a  richiamare  integralmente  il  contenuto  delle  note
depositate  in  udienza dall'opponente, senza specificare quali siano
le  ragioni che lo inducono a dubitare della legittimita' della norma
censurata e senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame;
        che,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di  questa Corte
(cfr., tra le molte, ordinanze n. 8 del 2002; n. 556 del 2000; n. 425
del   2000;  n. 279  del  2000;  n. 173  del  2000),  l'ordinanza  di
rimessione  deve  contenere  tutti  gli  elementi  che  consentano di
apprezzare  la  rilevanza  della  questione sollevata, nonche' la non
manifesta  infondatezza  della  censura  mossa: deve, in particolare,
esplicitare  le  ragioni  che  hanno indotto il rimettente a dubitare
della legittimita' costituzionale della norma impugnata;
        che dunque il giudice a quo non puo' limitarsi, come nel caso
in  esame,  a  rinviare  per relationem al contenuto di un atto della
parte privata;
        che   pertanto,  stante  l'assoluta  carenza  di  motivazione
dell'ordinanza  di  rimessione,  la  questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli artt. n. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.