ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 30 novembre 2001 dal giudice di pace di Cavalese nel procedimento civile vertente tra Misconel S.r.l. e il Commissario del governo per la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Ugo De Siervo. Ritenuto che, con ordinanza depositata in data 30 novembre 2001, il giudice di pace di Cavalese ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale; che il rimettente ritiene la questione, "cosi' come sollevata dall'opponente", rilevante, in quanto il giudizio sottoposto al suo esame "non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale"; che, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo richiama "per espresso il contenuto delle note di udienza" depositate dall'opponente medesimo; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' o di infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale. Considerato che, con riferimento alla rilevanza della questione e alla sua non manifesta infondatezza, il giudice di pace di Cavalese si limita a richiamare integralmente il contenuto delle note depositate in udienza dall'opponente, senza specificare quali siano le ragioni che lo inducono a dubitare della legittimita' della norma censurata e senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, ordinanze n. 8 del 2002; n. 556 del 2000; n. 425 del 2000; n. 279 del 2000; n. 173 del 2000), l'ordinanza di rimessione deve contenere tutti gli elementi che consentano di apprezzare la rilevanza della questione sollevata, nonche' la non manifesta infondatezza della censura mossa: deve, in particolare, esplicitare le ragioni che hanno indotto il rimettente a dubitare della legittimita' costituzionale della norma impugnata; che dunque il giudice a quo non puo' limitarsi, come nel caso in esame, a rinviare per relationem al contenuto di un atto della parte privata; che pertanto, stante l'assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. n. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.