LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 374/1999
depositato  il  giorno  30  marzo  1999,  avverso il silenzio-rifiuto
sull'istanza  di  rimborso  dell'IRAP  anno 1998, contro la Direzione
generale delle entrate, sezione di Ancona, proposto in proprio, dagli
avvocati: Marco Drago, Roberto Drago e Stefano Drago.

                      Svolgimento del processo

    I  ricorrenti,  di  professione avvocati, attivita' professionale
svolta  in  studio  legale  associato,  in  data 18 giugno 1998 hanno
versato  la  somma  di L. 5.096.000 a titolo di acconto dell'IRAP per
l'anno 1998.
    Successivamente,  con  istanza  del  18-26  ottobre  1998,  hanno
chiesto  il  rimborso  della  suddetta somma, oltre agli interessi di
legge,  al  Centro  di servizi di Pescara, ritenendo tale imposta non
dovuta,  eccependo  l'illegittimita' del prelievo IRAP per violazione
degli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione.
    Non  avendo  ricevuto  riscontro, con ricorso presentato a questa
commissione  il  30  marzo  1999,  hanno  ripetuto  la  richiesta  di
rimborso,  sul  presupposto  che detto tributo sia costituzionalmente
illegittimo,  per contrasto con gli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della
Costituzione.
    L'Amministrazione finanziaria non risulta costituita.

                       Motivi della decisione

    La  commissione  ritiene  che  le  questioni di costituzionalita'
sollevate  con  riferimento  ad  alcune  disposizioni  del  d.lgs. 15
dicembre  1997,  n. 446, modificato dal d.lgs 10 aprile 1998, n. 137,
non appaiono prive di fondamento.
    Infatti  l'art. 11,  comma  1,  lett. c)  nn. 1,  3  e  6,  nella
determinazione  dell'imponibile  fiscale non riconosce i costi per il
personale  dipendente,  per  quello  assimilato e per i collaboratori
coordinati  e  continuativi,  e nega la detraibilita' degli interessi
passivi, dei canoni leasing, ed altri costi.
    Non riconosce pertanto esborsi, che per il contribuente altro non
sono  che  costi,  e  cio'  in pieno contrasto con il principio della
capacita' contributiva.
    La  parificazione,  fatta  dall'art. 3,  dei  soggetti  esercenti
attivita'   professionale   all'attivita'   d'impresa,   non  risulta
giustificata  alla  luce  delle  disposizioni  un materia dettate dal
vigente codice civile.
    Possibile contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione si
ravvisa   con  riferimento  all'art. 36  del  d.lgs.  citato,  quando
determina  il rapporto tra l'istituzione della nuova imposta (IRAP) e
l'abolizione  del  contributo  al  S.S.N.,  in quanto si realizza uno
spostamento dell'onere tributario da tutte le persone fisiche, ad una
sola categoria.
    E la violazione dell'art. 3 della Costituzione si adombra laddove
si  determina  la  indeducibilita'  dell'IRAP  ai  fini delle imposte
dirette.
    Per  ragionevoli  motivi  di economia, la commissione ritiene non
evidenziare  altri  possibili  contrasti  delle norme contestate, con
diversi   articoli  della  Costituzione,  in  quanto  gia'  da  altre
commissioni  esaminati.  Peraltro,  poiche'  le  questioni  sollevate
appaiono  obiettivamente  rilevanti  per  la definizione del presente
giudizio, questioni dalla cui soluzione discende l'esito del ricorso.