LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 374/1999
depositato il giorno 30 marzo 1999, avverso il silenzio-rifiuto
sull'istanza di rimborso dell'IRAP anno 1998, contro la Direzione
generale delle entrate, sezione di Ancona, proposto in proprio, dagli
avvocati: Marco Drago, Roberto Drago e Stefano Drago.
Svolgimento del processo
I ricorrenti, di professione avvocati, attivita' professionale
svolta in studio legale associato, in data 18 giugno 1998 hanno
versato la somma di L. 5.096.000 a titolo di acconto dell'IRAP per
l'anno 1998.
Successivamente, con istanza del 18-26 ottobre 1998, hanno
chiesto il rimborso della suddetta somma, oltre agli interessi di
legge, al Centro di servizi di Pescara, ritenendo tale imposta non
dovuta, eccependo l'illegittimita' del prelievo IRAP per violazione
degli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione.
Non avendo ricevuto riscontro, con ricorso presentato a questa
commissione il 30 marzo 1999, hanno ripetuto la richiesta di
rimborso, sul presupposto che detto tributo sia costituzionalmente
illegittimo, per contrasto con gli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della
Costituzione.
L'Amministrazione finanziaria non risulta costituita.
Motivi della decisione
La commissione ritiene che le questioni di costituzionalita'
sollevate con riferimento ad alcune disposizioni del d.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, modificato dal d.lgs 10 aprile 1998, n. 137,
non appaiono prive di fondamento.
Infatti l'art. 11, comma 1, lett. c) nn. 1, 3 e 6, nella
determinazione dell'imponibile fiscale non riconosce i costi per il
personale dipendente, per quello assimilato e per i collaboratori
coordinati e continuativi, e nega la detraibilita' degli interessi
passivi, dei canoni leasing, ed altri costi.
Non riconosce pertanto esborsi, che per il contribuente altro non
sono che costi, e cio' in pieno contrasto con il principio della
capacita' contributiva.
La parificazione, fatta dall'art. 3, dei soggetti esercenti
attivita' professionale all'attivita' d'impresa, non risulta
giustificata alla luce delle disposizioni un materia dettate dal
vigente codice civile.
Possibile contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione si
ravvisa con riferimento all'art. 36 del d.lgs. citato, quando
determina il rapporto tra l'istituzione della nuova imposta (IRAP) e
l'abolizione del contributo al S.S.N., in quanto si realizza uno
spostamento dell'onere tributario da tutte le persone fisiche, ad una
sola categoria.
E la violazione dell'art. 3 della Costituzione si adombra laddove
si determina la indeducibilita' dell'IRAP ai fini delle imposte
dirette.
Per ragionevoli motivi di economia, la commissione ritiene non
evidenziare altri possibili contrasti delle norme contestate, con
diversi articoli della Costituzione, in quanto gia' da altre
commissioni esaminati. Peraltro, poiche' le questioni sollevate
appaiono obiettivamente rilevanti per la definizione del presente
giudizio, questioni dalla cui soluzione discende l'esito del ricorso.