ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della "normativa sul
procedimento  monitorio"  promosso  con ordinanza del 24 ottobre 2001
dal  Tribunale  di  Viterbo - sezione distaccata di Montefiascone nel
procedimento penale a carico di S.F., iscritta al n. 133 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 4 dicembre 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  24 ottobre  2002,  il
Tribunale   di  Viterbo,  sezione  distaccata  di  Montefiascone,  ha
sollevato,  in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale  della  normativa  sul "procedimento
monitorio"   (verosimilmente,   degli  artt. 459-464  del  codice  di
procedura   penale,  recanti  la  disciplina  del  "procedimento  per
decreto");
        che il giudice a quo si limita ad evidenziare, nell'ordinanza
di  rimessione,  che la questione appare non manifestamente infondata
in  relazione  al  parametro costituzionale citato, sul presupposto -
testuale   -   che  "il  contraddittorio,  nella  nuova  formulazione
dell'articolo, nella formazione della prova, debba sussistere sin dal
momento  iniziale  del  procedimento  e  che  tale non e' nel caso di
specie,  si  ripete,  "procedimento  monitorio  ,  in  quanto sarebbe
susseguente ad una pronuncia di condanna";
    Considerato  che  l'ordinanza di rimessione, per un verso, omette
totalmente  di  specificare l'oggetto ed i termini della controversia
in  corso  e  non  contiene  alcuna indicazione sulla rilevanza della
questione  sollevata;  e  che,  per altro verso - oltre ad essere del
tutto  carente  anche  in punto di motivazione circa la non manifesta
infondatezza  -  essa  si risolve nella censura dell'intero complesso
normativo  riguardante il procedimento per decreto, senza individuare
la  norma  o  la  parte  di  essa  la  cui  presenza nell'ordinamento
determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione;
        che  pertanto  la  questione  si deve reputare manifestamente
inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.