ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 13,
in  riferimento  ai commi 8 e 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello   Stato   -   legge  finanziaria  1986),  come  modificato  dal
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza,  di  sanita'  e di pubblico impiego, nonche' disposizioni
fiscali),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 14 novembre
1992,  n. 438,  promosso  dalla Commissione tributaria di Biella, con
ordinanza del 15 novembre 2001, sul ricorso proposto da Jaselli Carlo
contro  l'Agenzia  delle  entrate  di  Biella,  iscritta al n. 64 del
registro  ordinanze  2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 15 gennaio 2003 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto   che,   nel   corso   di  un  procedimento  conseguente
all'impugnazione  di  una  cartella  esattoriale emessa dal Centro di
servizio di Torino nella parte relativa al recupero di una differenza
sul  contributo  per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
la  Commissione  tributaria  provinciale  di  Biella ha sollevato, in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 31, comma 13, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41   (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 1986), come modificato
dalla   legge  14 novembre  1992,  n. 438  -  recte  come  modificato
dall'art. 6,  comma  11,  del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384
(Misure  urgenti  in  materia di previdenza, di sanita' e di pubblico
impiego,    nonche'    disposizioni    fiscali),    convertito,   con
modificazioni,  nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - nella parte in
cui,  in  riferimento  ai  commi  8  e  14 della stessa disposizione,
prevede l'applicabilita' nei confronti dei liberi professionisti, sia
per   il  contributo  principale  per  le  prestazioni  del  Servizio
sanitario  nazionale  sia per il relativo contributo di solidarieta',
di  aliquote  piu' elevate rispetto a quelle fissate per i lavoratori
dipendenti;
        che  il  giudice  remittente,  dopo  aver affermato la sicura
rilevanza  della  questione desumibile dall'oggetto del giudizio come
sopra   descritto,   precisa  che  non  assume  alcun  rilievo  nella
fattispecie  l'entrata  in vigore del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive,   revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle
detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale  imposta,  nonche' riordino della disciplina dei tributi locali)
che  ha  abolito  i contributi per il Servizio sanitario nazionale di
cui  all'art. 31  impugnato,  essendo  in contestazione un periodo di
imposta anteriore alla data di entrata in vigore del suddetto decreto
legislativo;
        che,   quanto  al  merito  della  questione,  la  Commissione
tributaria provinciale di Biella osserva che sarebbe in contrasto con
il  parametro invocato "la debenza del contributo sanitario nazionale
soltanto  da  parte  dei lavoratori autonomi e non anche da parte dei
lavoratori  dipendenti", interessando il Servizio sanitario nazionale
"la  totalita'  dei  cittadini"  e  non  potendo  la  discriminazione
denunciata   trovare  fondamento  sulle  disparita'  di  reddito  dei
contribuenti  rispettivamente  compresi nelle due suddette categorie,
"essendo  ben  noto  che  alcuni  lavoratori  dipendenti percepiscono
redditi  di  gran lunga superiori a molti appartenenti alla categoria
dei lavoratori autonomi";
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile e,
comunque, manifestamente infondata.
    Considerato  che  l'ordinanza  di rimessione non contiene ne' una
adeguata  descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio
principale  ne'  una  esauriente  motivazione  sulla  rilevanza della
questione, non essendo specificata la natura (se libero professionale
o meno) dell'attivita' svolta dal ricorrente e, conseguentemente, non
risultando  quale delle disposizioni contenute nel denunciato art. 31
della  legge  n. 41  del  1986  sia  stata  applicata  nella cartella
esattoriale  impugnata,  ne'  se tale cartella abbia avuto ad oggetto
esclusivamente   il   contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio
sanitario nazionale o anche il contributo di solidarieta';
        che  il  remittente  non  chiarisce  nemmeno se il ricorrente
contesti  soltanto il quantum della prestazione posta a suo carico in
favore  del  Servizio  sanitario  nazionale,  oppure anche l'an della
medesima;
        che  anche  l'oggetto  della  questione non risulta chiaro in
quanto,   mentre  dal  dispositivo  dell'ordinanza  sembra  che  esso
riguardi  la  diversita' delle misure delle aliquote di contribuzione
per  le  prestazioni del Servizio sanitario nazionale rispettivamente
previste  per i liberi professionisti, da un lato, e per i lavoratori
dipendenti,  dall'altro lato, la motivazione e', viceversa, diretta a
denunciare   l'asseritamente   ingiustificato   assoggettamento  alla
suddetta  contribuzione  dei soli lavoratori autonomi e non anche dei
lavoratori dipendenti;
        che  una  simile ordinanza e' inidonea a dare valido ingresso
al  giudizio  di  legittimita' costituzionale (ex plurimis: ordinanze
nn. 292 e 205 del 2002, 151 del 1997);
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.