ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1168 del codice
civile  promosso  con  ordinanza  del  7 maggio 2002 dal Tribunale di
Ancona,  sezione distaccata di Jesi, nel procedimento civile vertente
tra Fratini Sauro e il Condominio di Via Rosi n. 23 di Jesi, iscritta
al  n. 315  del  registro  ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 15 gennaio 2003 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del 7 maggio 2002 il Tribunale di
Ancona  -  sezione  distaccata di Jesi - solleva, in riferimento agli
artt. 3   e   42   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1168 del codice civile, "nella parte in cui
concede  una  tutela  possessoria  anche  a  prescindere  dai  poteri
conformativi  della  corrispondente  figura di diritto reale previsti
dall'ordinamento";
        che  il  giudizio civile, nel corso del quale la questione e'
sollevata,  venne  introdotto  da  Sauro Fratini con ricorso volto ad
ottenere,  nei  confronti del Condominio di via Rosi n. 26 del comune
di  Jesi,  l'ordine  di  ricostruzione  di  un  muretto  dallo stesso
abbattuto;
        che,  in  sede  interdittale,  il  giudice  adito ordinava al
convenuto di provvedere entro sei mesi alla ricostruzione del muretto
abbattuto,  "previa  richiesta e rilascio da parte del comune di Jesi
dell'atto autorizzativo necessario";
        che,  all'esito  dell'esperimento del giudizio sul cosiddetto
merito  possessorio, invece, il Tribunale - rilevato preliminarmente,
in  punto  di fatto, che parte convenuta aveva eccepito e dimostrato,
fra   l'altro,   che   il  muretto  non  risultava  ricompreso  nella
concessione edilizia in variante ottenuta dal condominio, dal momento
che  tra  le  varianti autorizzate vi era proprio la sua eliminazione
per  contrasto  con  lo strumento urbanistico in vigore - deduce che,
nella  fattispecie,  la  tutela del possesso, in quanto connessa alla
sola  preesistenza  dell'esercizio  di  un potere di fatto, ancorche'
illegittimamente acquisito, andrebbe senz'altro riconosciuta;
        che,  tuttavia,  poiche'  tale tutela verrebbe ad essere piu'
ampia  di  quella  elargibile  alla  corrispondente figura di diritto
reale,  e segnatamente al diritto di proprieta', il quale puo' essere
affermato   solo   "entro   i   limiti   delineati   dal  legislatore
nell'esercizio  di  quel  potere di conformazione sotteso all'art. 42
della  Costituzione",  appare  al  rimettente  fondato  il  dubbio di
legittimita'  costituzionale  dell'assetto normativo in discorso, per
contrasto   con   i  principi  costituzionali  di  ragionevolezza  ed
eguaglianza,   di  cui  all'art. 3  Cost.,  nonche'  con  "il  potere
conformativo"   e  la  funzione  sociale  della  proprieta',  di  cui
all'art. 42 Cost.;
        che,   costituitosi   in  giudizio  a  mezzo  dell'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
deduceva  l'inammissibilita'  ovvero  la manifesta infondatezza della
questione  osservando  che  "le  norme  edilizie  e  urbanistiche  si
collocano su un piano diverso da quello privatistico", come ritenuto,
oltre che dalla giurisprudenza di legittimita', anche da questa Corte
(sentenza n. 120 del 1996);
        che,   pertanto,   e'   errato   ritenere,  come  ritiene  il
rimettente,  che  "in  sede  possessoria si possa ottenere di piu' di
quanto  possa  ottenersi  in  sede  petitoria", in quanto anche nella
prima sede "il provvedimento del giudice ius dicit nel rapporto inter
privatos  ed  in nessun modo interferisce sulla vicenda pubblicistica
relativa ai provvedimenti amministrativi".
    Considerato  che  il  Tribunale di Ancona - sezione distaccata di
Jesi   -  dubita,  in  relazione  agli  artt. 3  e  42  Cost.,  della
legittimita' costituzionale dell'art. 1168 cod. civ. in quanto questo
tutelerebbe,  quanto  "al potere di conformazione sotteso all'art. 42
Cost.",  il  possesso  piu'  incisivamente del corrispondente diritto
reale, e segnatamente della proprieta';
        che  la  questione e' manifestamente infondata per l'evidente
implausibilita'  del  presupposto  interpretativo,  in  quanto,  come
sottolineato  dalla  Avvocatura  dello  Stato, deve escludersi che in
sede   possessoria   si   possa   ottenere  piu'  di  quanto  risulti
giuridicamente  ottenibile  nel  giudizio petitorio, e in particolare
che,  in  base a un provvedimento possessorio, si possano costruire o
demolire   immobili   a   prescindere   dai  permessi  dell'autorita'
amministrativa;
        che   il   diritto   vivente,   in   punto  di  rapporti  tra
provvedimento  del giudice che ordina la costruzione o la demolizione
di  un  immobile  e  i provvedimenti dell'autorita' amministrativa in
materia   di   edilizia  e  urbanistica,  e'  consolidato  nel  senso
dell'incoercibilita'  e  della necessita' di questi ultimi, quale che
sia la sede (petitoria o possessoria) nella quale e' emanato l'ordine
del giudice;
        che   la  questione  deve  essere  dichiarata  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.