ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10 (rectius:
art. 10,  comma 5)  della  legge della Regione Toscana 6 aprile 2000,
n. 54  (Disciplina  in  materia  di  impianti di radiocomunicazione),
promosso  con  ordinanza del 12 febbraio 2002 dal Tribunale di Siena,
iscritta  al  n. 459  del  registro ordinanze 2002 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 42,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2002.
    Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 marzo 2003 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto  che  con ordinanza del 12 febbraio 2002, pervenuta alla
Corte  costituzionale  il 30 settembre 2002, il Tribunale di Siena ha
sollevato,  in  riferimento  agli artt. 117 e 118 della Costituzione,
questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 10  (rectius:
art. 10,  comma 5)  della  legge della Regione Toscana 6 aprile 2000,
n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);
        che  la  legge  regionale  Toscana  n. 54  del  2000 e' stata
promulgata  in attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 1998,
n. 381,   regolamento   che   determina  i  tetti  di  radiofrequenza
compatibili  con  la  salute umana, emanato a sua volta in attuazione
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le
garanzie    nelle   comunicazioni   e   norme   sui   sistemi   delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo);
        che,  dopo  aver  ricordato  che  il  decreto ministeriale in
questione  delegava  alle regioni la disciplina sulla installazione e
sulla  modifica degli impianti di radiocomunicazione, sulle attivita'
di controllo e vigilanza, sulle modalita' e tempi di esecuzione delle
attivita'  di risanamento (artt. 4 e 5), il remittente ritiene che la
legge regionale contenente la norma impugnata abbia natura formale di
legge,  ma  natura sostanziale di regolamento, sia in base alla fonte
delegante,  sia in base al delimitato oggetto della delega: di qui il
dubbio   che  la  Regione  Toscana  abbia,  con  l'art. 10,  comma 5,
«travalicato  i  limiti  del  proprio  potere  normativo,  stabilendo
sanzioni  proprie per il superamento dei limiti di cui al d.m. n. 381
del 1998»;
        che,   ad  avviso  del  remittente,  «il  potere  legislativo
regionale   discende   direttamente   dalla  formulazione,  all'epoca
vigente,  degli  artt. 117  e  118 Cost.», ai cui sensi «le regioni a
statuto  ordinario  possono  emanare  leggi  relativamente  a materie
predeterminate»:  ma  fra  queste  non  rientrerebbero «ne' la tutela
della salute ne' la disciplina delle emissioni radiofoniche»;
        che,  in  punto  di  rilevanza,  il giudice a quo premette di
essere  stato  investito di un ricorso in opposizione, ai sensi della
legge  24 novembre  1981,  n. 689,  avverso  la  irrogazione  di  una
sanzione  amministrativa  per  violazione  dei limiti di emissione di
campi elettromagnetici, e che in tale giudizio e' stata eccepita, tra
l'altro,  la  carenza  di  potere  della  Regione Toscana nel fissare
sanzioni  per la violazione anzidetta, in difformita' dalla normativa
statale  antecedente;  e  che, pertanto, la questione di legittimita'
costituzionale  inciderebbe nel giudizio a quo, in quanto la sanzione
e' stata irrogata in base alla denunciata legge regionale;
        che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuta la Regione
Toscana,  chiedendo  che  la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque  infondata,  e  precisando,  in  una  memoria  depositata in
prossimita'  della  camera di consiglio, che l'inammissibilita' della
questione  discenderebbe  dal fatto che il remittente non ha motivato
in ordine all'incidenza, sui termini del dubbio di costituzionalita',
dell'intervenuto  mutamento,  ad  opera  della  legge  costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3,  dei  parametri  costituzionali  evocati; e,
quanto  al  merito, che, anche nella vigenza del precedente Titolo V,
nella materia concernente la tutela della salute le regioni a statuto
ordinario  erano,  contrariamente  a quanto sostenuto dal remittente,
titolari  di  potesta' legislativa concorrente, e che nella specie la
legittimazione  delle  regioni a stabilire le sanzioni amministrative
per  il  superamento dei limiti di esposizione e dei valori di cui al
decreto   ministeriale   n. 381  del  1998  derivava  dal  fatto  che
quest'ultimo  decreto aveva delegato alle regioni la disciplina delle
attivita' di controllo e di vigilanza sul rispetto dei limiti e degli
obiettivi di qualita' in esso fissati.
    Considerato  che  l'ordinanza  di rimessione muove da una carente
valutazione  del quadro normativo e costituzionale, non tenendo conto
delle  funzioni  trasferite  o  delegate alle regioni - anteriormente
alle  modifiche  al  Titolo  V della parte seconda della Costituzione
apportate  dalla  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3 - in
materia di tutela dell'ambiente e della salute (in particolare con il
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e  con  il  d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112); tanto che questa Corte, in
quel   contesto,   non  ha  mancato  di  riconoscere  una  competenza
regionale,  costituzionalmente  garantita,  in  materia di protezione
ambientale  e  di  tutela  dagli  inquinamenti,  per  il collegamento
funzionale  che  la salvaguardia dell'ambiente ha con le materie che,
nella  elencazione  dell'originario art. 117 della Costituzione, piu'
direttamente   riguardavano   il   territorio   ed   implicavano   la
preservazione  della salubrita' delle condizioni del suolo, dell'aria
e  dell'acqua  a  fronte dell'inquinamento (sentenze n. 382 del 1999,
n. 54 e n. 507 del 2000);
        che,  inoltre,  il  giudice  remittente  non motiva in ordine
all'incidenza,  nel  giudizio  a  quo, del nuovo quadro sanzionatorio
approntato  dalla legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro
sulla  protezione  dalle  esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici), per il superamento dei limiti di esposizione e dei
valori   di  attenzione  di  cui  (in  via  transitoria)  al  decreto
ministeriale n. 381 del 1998 (artt. 15 e 16);
        che,  infine,  nonostante,  anteriormente  alla  pronuncia di
rimessione,  sia  entrata  in vigore la legge costituzionale n. 3 del
2001,  che  ha  sostituito l'intero testo degli artt. 117 e 118 della
Costituzione,  il tribunale continua ad invocare questi parametri nel
vecchio testo, senza motivare se il loro mutamento incida sui termini
della questione sollevata;
        che,  pertanto,  la  questione di legittimita' costituzionale
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.