ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 218, comma 5,
e  186,  comma 5,  d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  promossi  con  ordinanze  del  29 gennaio  2002,  del  6  e
dell'8 novembre  2001,  dell'11 marzo e del 3 aprile 2002 dal giudice
di pace di Osimo rispettivamente iscritte al n. 189 e ai nn. da 509 a
512 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 18 e 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 aprile 2003 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che, nel corso di giudizio di opposizione a verbale del
Comando   Stazione   dei   Carabinieri   di  Loreto,  per  violazione
dell'art. 186,  commi 1,  2,  4,  5,  6, del codice della strada, per
guida  in  stato  di ebbrezza e per rifiuto dell'accertamento di tale
stato,  promosso  da Coscia Antonio, il giudice di pace di Osimo, che
aveva  provveduto  alla  sospensione  del provvedimento impugnato, ha
sollevato,   con   ordinanza   del   29 gennaio  2002,  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 218, comma 5, in via diretta,
e  dell'art. 186,  comma 5,  in  via  indiretta, del d.lgs. 30 aprile
1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  per  violazione degli
artt. 3, 25 e 111 della Costituzione;
        che il giudice a quo ha riferito che, a detta dell'opponente,
la   contravvenzione   era   stata   elevata  quando  lo  stesso  era
addormentato   all'interno   della  propria  autovettura,  mentre  la
Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione, aveva
replicato  che il veicolo si trovava fermo ad un incrocio, in modo da
creare  intralcio  alla  circolazione,  e che il Coscia si trovava in
evidente  stato  di ebbrezza; che l'opponente aveva ribadito in causa
di non trovarsi comunque in atto di guida, che non vi era stato alcun
incidente,   che   non   era  stata  rilevata  alterazione  al  tasso
alcoolemico (che egli non aveva certo rifiutato, non essendogli stato
tale esame nemmeno proposto);
        che, riguardo all'irrogazione della sanzione accessoria della
sospensione  della  patente  di guida, il giudice di pace di Osimo ha
rilevato   che,   ritenuta   l'ammissibilita'  dell'opposizione  alla
sanzione   accessoria  della  sospensione  della  patente  di  guida,
comminata   al  ricorrente  con  provvedimento  prefettizio,  non  e'
prevista   la   sospensione   del  procedimento  di  opposizione  con
riferimento  alla  sanzione  accessoria,  in  assenza del rapporto di
pregiudizialita'  o  connessione  con  il  reato di guida in stato di
ebbrezza;   che   ulteriori   possibilita'   di  sospensione  fondate
sull'art. 20,  secondo  comma,  della  legge 24 novembre 1981, n. 689
(che  prevede  l'impossibilita'  di applicare sanzioni amministrative
accessorie   finche'  e'  pendente  il  giudizio  di  opposizione)  e
sull'art. 186, comma 2, cod. str. (che legittima l'applicazione della
sanzione  accessoria  solo  ad  avvenuto accertamento del reato) «non
sono  esenti  da  possibili  dubbi  di  legittimita' costituzionale»,
emergendo    dall'ordinamento   un   favor   per   l'opposizione   ai
provvedimenti  di  sospensione  della  patente, anche a seguito della
sentenza n. 31 del 1996 della Corte costituzionale; che gli artt. 218
e  186  cod.  str.  contrastano  con  gli  artt. 3,  25  e  111 della
Costituzione,  i  quali  garantiscono, rispettivamente, l'uguaglianza
dei  cittadini  davanti  alla legge, la precostituzione per legge del
giudice  naturale,  e  l'attuazione  della  giurisdizione mediante il
giusto  processo,  requisiti che non si rinvengono - neppure sotto il
profilo della ragionevolezza - nelle disposizioni legislative citate,
che creano irragionevole disparita' di trattamento tra i cittadini, a
seconda  che  siano  giudicati da una delle due autorita' giudiziarie
individuate   ai   sensi  della  prima  o  della  seconda  delle  due
disposizioni;
        che, con riguardo al rifiuto dell'accertamento dello stato di
ebbrezza,  il  giudice  a quo ritiene che i commi 5 e 6 dell'art. 186
contrasterebbero  con  gli  artt. 3,  25  e  111 Cost., perche' nelle
ipotesi  in  cui  non  e'  stato  possibile effettuare l'accertamento
alcoolimetrico  per rifiuto dell'interessato, non sarebbe applicabile
la  sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con
evidente disparita' di trattamento tra chi si sottopone e chi rifiuta
l'accertamento,   anche  ai  fini  del  concreto  accertamento  della
configurazione  del  reato  di  cui  all'art. 186 cod. str., restando
irrilevante  che  il  rifiuto  comporti  la  configurabilita'  di una
distinta  ipotesi  di  reato,  posto  che  comunque con il rifiuto il
contravventore eviterebbe la sospensione della patente;
        che  il  rimettente ha sollevato la questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 218, comma 5, e 186, comma 5, cod. str.,
nella  parte  in  cui rispettivamente non prevedono che l'opposizione
avverso  il  provvedimento  di sospensione della patente di guida non
puo'  essere  proposta  nei  casi  in  cui  la  predetta sanzione sia
prevista  come  accessoria ad un illecito sanzionato penalmente e che
nel  caso  di rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'accertamento
alcoolimetrico,  siano  sufficienti i dati sintomatici riguardanti il
comportamento del soggetto interessato;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  e comunque per la
manifesta  infondatezza  delle questioni, per non avere il rimettente
tenuto  conto  della  natura  cautelare  che caratterizza la sanzione
accessoria  della sospensione della patente di guida e che giustifica
la  sua  immediata  applicazione;  e  del  fatto  che  il rifiuto del
conducente  di  sottoporsi  alla  prova alcoolimetrica non esclude la
sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza;
        che  nel corso di giudizio di opposizione a due verbali della
Polizia   stradale  di  Macerata,  per  violazione  degli  artt. 142,
comma 9,  e 186, comma 2, del codice della strada, per guida in stato
di  ebbrezza  e per rifiuto dell'accertamento di tale stato, promosso
da  Piangerelli  Giancarlo,  il  giudice  di pace di Osimo, che aveva
provveduto    alla    sospensione    del    provvedimento   impugnato
(relativamente  alla  violazione  dell'art. 142),  con  ordinanza del
6 novembre    2001,    ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale    dell'art. 218,   comma 5,   in   via   diretta,   e
dell'art. 186,  comma 5, in via indiretta, del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e 111 Cost;
        che il giudice a quo ha riferito che, a detta dell'opponente,
la  violazione  dei  limiti di velocita' era stata resa necessaria da
motivi  di urgenza (essendo il contravventore medico), e che riguardo
all'ebbrezza,   le  apparecchiature  erano  da  ritenere  inidonee  e
malfunzionanti;  che  tali  affermazioni erano state contestate dalla
Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione;
        che, riguardo all'irrogazione della sanzione accessoria della
sospensione  della  patente  di  guida  in conseguenza della guida in
stato  di  ebbrezza (la patente era stata immediatamente ritirata per
essere  inoltrata  alla  Prefettura), il giudice di pace di Osimo, ha
rilevato che ritenuta l'ammissibilita' dell'opposizione alla sanzione
accessoria  della  sospensione  della  patente di guida, comminata al
ricorrente   con   provvedimento  prefettizio,  non  e'  prevista  la
sospensione  del  procedimento  di  opposizione  con riferimento alla
sanzione  accessoria,  in  assenza del rapporto di pregiudizialita' o
connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza; che ulteriori
possibilita'  di  sospensione fondate sull'art. 20, secondo comma, l.
24 novembre  1981,  n. 689 (che prevede l'impossibilita' di applicare
sanzioni amministrative accessorie finche' e' pendente il giudizio di
opposizione)  e  sull'art. 186,  comma 2,  cod.  str.  (che legittima
l'applicazione   della   sanzione   accessoria   solo   ad   avvenuto
accertamento  del  reato)  «non  sono  esenti  da  possibili dubbi di
legittimita' costituzionale», emergendo dall'ordinamento un favor per
l'opposizione  ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a
seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte costituzionale; che
gli  artt. 218  e 186 cod. str. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111
Cost.,  i  quali  garantiscono,  rispettivamente,  l'uguaglianza  dei
cittadini  davanti  alla  legge,  la  precostituzione  per  legge del
giudice  naturale,  e  l'attuazione  della  giurisdizione mediante il
giusto  processo,  requisiti che non si rinvengono - neppure sotto il
profilo della ragionevolezza - nelle disposizioni legislative citate,
che creano irragionevole disparita' di trattamento tra i cittadini, a
seconda  che  siano  giudicati da una delle due autorita' giudiziarie
individuate   ai   sensi  della  prima  o  della  seconda  delle  due
disposizioni;
        che in conclusione il rimettente ha sollevato la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 218,  comma 5, cod. str. (nel
dispositivo  non e' ripetuta la censura riguardo all'art. 186), nella
parte  in  cui non prevede che l'opposizione avverso il provvedimento
di  sospensione  della  patente di guida non puo' essere proposta nei
casi  in  cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un
illecito sanzionato penalmente;
        che,  nel  corso  di  giudizio di opposizione a verbale della
Polizia  stradale di Macerata, per violazione dell'art. 186, comma 2,
del  codice della strada, per guida in stato di ebbrezza, promosso da
Gismondi  Franca,  il  giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto
alla  sospensione  dell'esecuzione della procedura relativamente alla
sanzione  accessoria  (con restituzione della patente), con ordinanza
dell'8 novembre   2001,   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale    dell'art. 218,   comma 5,   in   via   diretta,   e
dell'art. 186,  comma 5, in via indiretta, del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e 111 Cost.;
        che il giudice a quo ha riferito che, a detta dell'opponente,
il disturbo del linguaggio rilevato dai verbalizzanti era determinato
dal turbamento psicologico derivante da gravi problemi personali; che
i  valori  ottenuti  con  l'«alcotest»  non erano attendibili; che la
contravvenzione  era stata elevata durante un controllo, senza che si
fossero verificati incidenti; che vi era stata lesione del diritto di
difesa,  non  essendo  stato  possibile contestare con immediatezza i
risultati  dell'etilometro;  che  tali  affermazioni erano contestate
dalla Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione;
        che, riguardo all'irrogazione della sanzione accessoria della
sospensione  della  patente  di  guida  in conseguenza della guida in
stato  di  ebbrezza (la patente era stata immediatamente ritirata per
essere  inoltrata  alla  Prefettura), il giudice di pace di Osimo, ha
rilevato che ritenuta l'ammissibilita' dell'opposizione alla sanzione
accessoria  della  sospensione  della  patente di guida, comminata al
ricorrente   con   provvedimento  prefettizio,  non  e'  prevista  la
sospensione  del  procedimento  di  opposizione  con riferimento alla
sanzione  accessoria,  in  assenza del rapporto di pregiudizialita' o
connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza; che ulteriori
possibilita'  di  sospensione  fondate  sull'art. 20,  secondo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede l'impossibilita' di
applicare  sanzioni  amministrative accessorie finche' e' pendente il
giudizio  di  opposizione)  e  sull'art. 186, comma 2, cod. str. (che
legittima  l'applicazione  della sanzione accessoria solo ad avvenuto
accertamento  del  reato)  «non  sono  esenti  da  possibili dubbi di
legittimita' costituzionale», emergendo dall'ordinamento un favor per
l'opposizione  ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a
seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte costituzionale; che
gli  artt. 218  e 186 cod. str. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111
Cost.,  i  quali  garantiscono,  rispettivamente,  l'uguaglianza  dei
cittadini  davanti  alla  legge,  la  precostituzione  per  legge del
giudice  naturale,  e  l'attuazione  della  giurisdizione mediante il
giusto  processo,  requisiti che non si rinvengono - neppure sotto il
profilo della ragionevolezza - nelle disposizioni legislative citate,
che creano irragionevole disparita' di trattamento tra i cittadini, a
seconda  che  siano  giudicati da una delle due autorita' giudiziarie
individuate   ai   sensi  della  prima  o  della  seconda  delle  due
disposizioni;
        che in conclusione il rimettente ha sollevato la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 218,  comma 5, cod. str. (nel
dispositivo  non e' ripetuta la censura riguardo all'art. 186), nella
parte  in  cui non prevede che l'opposizione avverso il provvedimento
di  sospensione  della  patente di guida non puo' essere proposta nei
casi  in  cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un
illecito sanzionato penalmente;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato,  che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  e comunque per la
manifesta  infondatezza  delle questioni, che, comunque, non era dato
comprendere,  neppure  dalla  motivazione,  quale  fosse la doglianza
avanzata  dal  giudice  a quo, onde si profilerebbe l'opportunita' di
una  restituzione  degli  atti,  perche'  il  rimettente chiarisse il
proprio  pensiero  sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle
questioni;
        che, nel merito, secondo la difesa erariale, era da osservare
che l'art. 186 cod. str. prevede che all'accertamento del reato segua
la  sanzione accessoria della sospensione, la cui cognizione, al pari
del  reato  di  guida in stato di ebbrezza, e' affidata all'Autorita'
giudiziaria  e  che  l'organo  accertatore,  oltre  a  trasmettere la
denuncia  penale,  ritira immediatamente la patente e la trasmette al
Prefetto, il quale, non potendo irrogare la sanzione accessoria della
sospensione  (il  che  e'  possibile  solo  di  fronte  alla sentenza
irrevocabile   di   condanna),   procede   alla  sospensione  in  via
provvisoria  (art. 223,  comma 3,  cod.  str.), opponibile innanzi al
giudice   di  pace,  in  base  all'art. 205  cod.  str.,  cui  rinvia
l'art. 223,  comma 5, cod. str.; che l'art. 218 cod. str., denunciato
dal  rimettente, regola il diverso caso della sanzione amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  patente di guida scaturante da
violazione   amministrativa,   per   la   quale   pure   e'  prevista
l'opposizione al giudice di pace, in base all'art. 205 cod. str., cui
rinvia lo stesso art. 218, quinto comma, cod. str.; che il giudice di
pace di Osimo pare ravvisare un contrasto nella disciplina, posto che
in  ordine  alla medesima sanzione accessoria della sospensione della
patente  di  guida  interverrebbero due autorita' individuate in base
all'art. 186  e  all'art. 218  cod.  str., creando irragionevolezza e
disparita'  di  trattamento tra i cittadini, mentre, in realta' ci si
trova  davanti  a  diverse  condotte,  rilevanti  secondo una diversa
valutazione  legislativa,  costituendo  la  prima  reato,  la seconda
illecito  amministrativo,  che possono comportare, entrambe, anche la
sospensione o il ritiro della patente, con conseguente ragionevolezza
del sistema;
        che,  nel  corso  di  giudizio di opposizione a verbale della
Polizia  stradale di Macerata, per violazione dell'art. 186, comma 2,
del  codice della strada, per guida in stato di ebbrezza, promosso da
Bamonti  Francesco, il giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto
alla   sospensione   del   provvedimento   impugnato,  con  ordinanza
dell'11 marzo   2002,   ha   sollevato   questione   di  legittimita'
costituzionale    dell'art. 218,   comma 5,   in   via   diretta,   e
dell'art. 186,  comma 5, in via indiretta, del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e 111 Cost.;
        che il giudice a quo ha riferito che, a detta dell'opponente,
la  valutazione della propria condotta al momento della contestazione
era  il frutto di apprezzamenti soggettivi dei verbalizzanti, che era
perfettamente  lucido,  e  che  l'uso  dell'auto  gli necessitava per
motivi   professionali  e  familiari;  che  tali  affermazioni  erano
contestate  dalla  Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di
opposizione;
        che, riguardo all'irrogazione della sanzione accessoria della
sospensione  della  patente  di  guida  in conseguenza della guida in
stato  di  ebbrezza (la patente era stata immediatamente ritirata per
essere  inoltrata  alla  Prefettura), il giudice di pace di Osimo, ha
rilevato   che,   ritenuta   l'ammissibilita'  dell'opposizione  alla
sanzione   accessoria  della  sospensione  della  patente  di  guida,
comminata   al  ricorrente  con  provvedimento  prefettizio,  non  e'
prevista   la   sospensione   del  procedimento  di  opposizione  con
riferimento  alla  sanzione  accessoria,  in  assenza del rapporto di
pregiudizialita'  o  connessione  con  il  reato di guida in stato di
ebbrezza;   che   ulteriori   possibilita'   di  sospensione  fondate
sull'art. 20,secondo  comma,  della  l. 24 novembre 1981, n. 689 (che
prevede   l'impossibilita'   di   applicare  sanzioni  amministrative
accessorie   finche'  e'  pendente  il  giudizio  di  opposizione)  e
sull'art. 186, comma 2, cod. str. (che legittima l'applicazione della
sanzione  accessoria  solo  ad  avvenuto accertamento del reato) «non
sono  esenti  da  possibili  dubbi  di  legittimita' costituzionale»,
emergendo    dall'ordinamento   un   favor   per   l'opposizione   ai
provvedimenti  di  sospensione  della  patente, anche a seguito della
sentenza n. 31 del 1996 della Corte costituzionale; che gli artt. 218
e  186 cod. str. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., i quali
garantiscono,  rispettivamente,  l'uguaglianza  dei cittadini davanti
alla  legge,  la  precostituzione  per  legge del giudice naturale, e
l'attuazione   della   giurisdizione  mediante  il  giusto  processo,
requisiti  che  non  si  rinvengono  - neppure sotto il profilo della
ragionevolezza  -  nelle  disposizioni legislative citate, che creano
irragionevole  disparita'  di  trattamento tra i cittadini, a seconda
che   siano   giudicati   da  una  delle  due  autorita'  giudiziarie
individuate   ai   sensi  della  prima  o  della  seconda  delle  due
disposizioni;
        che  in  conclusione  il  rimettente  solleva la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 218,  comma 5, cod. str. (nel
dispositivo  non e' ripetuta la censura riguardo all'art. 186), nella
parte  in  cui non prevede che l'opposizione avverso il provvedimento
di  sospensione  della  patente di guida non puo' essere proposta nei
casi  in  cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un
illecito sanzionato penalmente;
        che  nel  corso  di  giudizio  di opposizione a verbale della
Polizia stradale di Macerata, distaccamento di Civitanova Marche, per
violazione dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, per guida
in  stato  di  ebbrezza, promosso da Carletti Maurizio, il giudice di
pace  di Osimo, che aveva provveduto alla sospensione dell'esecuzione
della   procedura   relativamente   alla   sanzione  accessoria  (con
restituzione  della  patente),  con  ordinanza  del 3 aprile 2002, ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 218,
comma 5,  in via diretta, e dell'art. 186, comma 5, in via indiretta,
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e
111 Cost;
        che il giudice a quo ha riferito che, a detta dell'opponente,
la  contravvenzione  era  stata  elevata  mentre  si  trovava a bordo
dell'autovettura  parcheggiata,  e  che  lo  stesso aveva proposto di
sottoporsi a prelievo ematico; che tali affermazioni erano contestate
dalla Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione.
        che, riguardo all'irrogazione della sanzione accessoria della
sospensione  della  patente  di  guida  in conseguenza della guida in
stato  di  ebbrezza (la patente era stata immediatamente ritirata per
essere  inoltrata  alla  Prefettura), il giudice di pace di Osimo, ha
rilevato   che,   ritenuta   l'ammissibilita'  dell'opposizione  alla
sanzione   accessoria  della  sospensione  della  patente  di  guida,
comminata   al  ricorrente  con  provvedimento  prefettizio,  non  e'
prevista   la   sospensione   del  procedimento  di  opposizione  con
riferimento  alla  sanzione  accessoria,  in  assenza del rapporto di
pregiudizialita'  o  connessione  con  il  reato di guida in stato di
ebbrezza;   che   ulteriori   possibilita'   di  sospensione  fondate
sull'art. 20, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede
l'impossibilita'  di  applicare  sanzioni  amministrative  accessorie
finche'  e'  pendente  il  giudizio  di opposizione) e sull'art. 186,
comma 2,  cod.  str.  (che  legittima  l'applicazione  della sanzione
accessoria  solo ad avvenuto accertamento del reato) «non sono esenti
da   possibili   dubbi  di  legittimita'  costituzionale»,  emergendo
dall'ordinamento  un  favor  per  l'opposizione  ai  provvedimenti di
sospensione  della  patente, anche a seguito della sentenza n. 31 del
1996  della  Corte  costituzionale; che gli artt. 218 e 186 cod. str.
contrastano  con  gli  artt. 3, 25 e 111 Cost., i quali garantiscono,
rispettivamente,  l'uguaglianza  dei cittadini davanti alla legge, la
precostituzione  per legge del giudice naturale, e l'attuazione della
giurisdizione  mediante  il  giusto  processo,  requisiti  che non si
rinvengono  -  neppure  sotto il profilo della ragionevolezza - nelle
disposizioni  legislative citate, che creano irragionevole disparita'
di  trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una
delle  due  autorita'  giudiziarie individuate ai sensi della prima o
della seconda delle due disposizioni;
        che in conclusione il rimettente ha sollevato la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 218,  quinto comma, cod. str.
(nel  dispositivo  non e' ripetuta la censura riguardo all'art. 186),
nella   parte  in  cui  non  prevede  che  l'opposizione  avverso  il
provvedimento  di  sospensione della patente di guida non puo' essere
proposta  nei  casi  in  cui  la  predetta sanzione sia prevista come
accessoria ad un illecito sanzionato penalmente.
    Considerato   che   i   cinque  ricorsi  sollevano  questioni  di
legittimita'  costituzionale parzialmente coincidenti e che i giudizi
possono dunque essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
        che con l'ordinanza del 29 gennaio 2002 il giudice di pace di
Osimo  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale degli
artt. 218, comma 5, e 186, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo  codice  della  strada), in riferimento agli artt. 3, 25 e 111
della   Costituzione,   nella  parte  in  cui,  rispettivamente,  non
prevedono  che  l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione
della  patente  di  guida non puo' essere proposta nei casi in cui la
predetta  sanzione  sia  prevista  come  accessoria  ad  un  illecito
sanzionato  penalmente  e che nel caso di rifiuto dell'interessato di
sottoporsi  all'accertamento alcoolimetrico, siano sufficienti i dati
sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato;
        che  con  le  ordinanze  del 6 novembre 2001, dell'8 novembre
2001,  dell'11 marzo  2002  e  del 3 aprile 2002 lo stesso giudice di
pace   ha   sollevato   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 218,   comma 5,  del  d.lgs.  30 aprile  1992,  n. 285,  in
riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in
cui  non  prevede  che  l'opposizione  avverso  il  provvedimento  di
sospensione  della patente di guida non puo' essere proposta nei casi
in  cui  la  predetta  sanzione  sia  prevista  come accessoria ad un
illecito sanzionato penalmente;
        che  le ordinanze di rimessione sono gravemente carenti sotto
piu' profili;
        che  i  provvedimenti  si  connotano  per la scarsa chiarezza
dell'esposizione  e  per  la  faticosa  enucleazione  delle questioni
proposte, laddove la chiarezza dell'esposizione costituisce requisito
necessario  per una adeguata valutazione in ordine sia alla rilevanza
che alla fondatezza della questione (v. sent. n. 83 del 2001, nonche'
ord.   n. 287   del  2002,  sulla  manifesta  inammissibilita'  della
questione per carenza dei requisiti di inequivocita' e chiarezza);
        che  vi  e'  assenza  di  motivazione  sul  contrasto con gli
artt. 25  e  111  della  Costituzione,  mentre  si giustifica solo il
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, facendo riferimento ad una
generica  irragionevole  disparita'  di  trattamento tra cittadini, a
seconda del giudice da cui vengono giudicati, senza specificare alcun
tertium   comparationis   in  ordine  alla  asserita  violazione  del
principio  di  uguaglianza  (v. ord. n. 239 del 2002, sulla manifesta
inammissibilita' della questione per omessa indicazione delle ragioni
per cui si configura la violazione del parametro costituzionale);
        che il giudice a quo erra nel denunciare l'art. 218, comma 5,
del  d.lgs.  n. 285  del  1992  (relativo  all'opposizione avverso la
sospensione  della  patente di guida quale sanzione accessoria ad una
sanzione  amministrativa),  posto  che l'opposizione alla sospensione
della  patente  di  guida  quale  sanzione accessoria ad una sanzione
penale  e'  regolata dall'art. 223, comma 5, dello stesso decreto (v.
ordd.  n. 230  del  2000  e  nn. 96  e  99  del 1999, sulla manifesta
inammissibilita'  della  questione  per  erronea individuazione della
norma da impugnare);
        che per le anzidette ragioni le questioni sono manifestamente
inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.