ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 21 luglio 1998 relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi (doc. IV-quater, n. 29) nei confronti del dott. Gennaro Costagliola, promosso dalla Corte d'appello di Napoli, sezione prima civile, con ricorso depositato il 1° febbraio 2002 ed iscritto al n. 208 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2003 il giudice relatore Valerio Onida. Ritenuto che, con ricorso del 2 gennaio 2002, pervenuto alla cancelleria della Corte costituzionale a mezzo del servizio postale il 1° febbraio 2002, la Corte d'appello di Napoli, prima sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 21 luglio 1998 (doc. IV-quater, n. 29), con cui la Camera, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha affermato che le dichiarazioni rilasciate dal deputato Sgarbi nel corso di trasmissioni televisive e in un'intervista ad un quotidiano, ritenute diffamatorie, per le quali e' in corso il giudizio di risarcimento dei danni promosso dagli eredi del magistrato Gennaro Costagliola, concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che la Corte d'appello premette di avere gia' in precedenza, nel corso del medesimo procedimento, sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in relazione alla predetta delibera parlamentare, sostenendo che la Camera avesse valutato erroneamente le condizioni e i presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione; che tale conflitto era stato dichiarato ammissibile dalla Corte con ordinanza n. 469 del 2000; nella fase di merito, tuttavia, il ricorso era stato dichiarato improcedibile, con sentenza n. 247 del 2001, per tardivita' del relativo deposito nella cancelleria della Corte, avvenuto oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione; che con il presente ricorso, sulla cui ammissibilita' questa Corte e' ora chiamata a pronunciarsi, la stessa Corte d'appello, ritenendo che non si sarebbe formata alcuna preclusione o decadenza, ripropone il medesimo conflitto, chiamando questa Corte a pronunciarsi in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione da parte della Camera dei deputati. Considerato che questa Corte ha di recente statuito (sentenza n. 116 del 2003, seguita dalle ordinanze nn. 153, 188, 189 e 214 del 2003) che non e' consentita la riproposizione del conflitto dichiarato improcedibile a seguito del mancato rispetto dei termini processuali imposti per la notifica e il deposito del ricorso, e cio' per la «esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti»; che, pertanto, l'attuale ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, con cui la Corte d'appello di Napoli ripropone nei confronti della Camera dei deputati un conflitto di attribuzione gia' dichiarato improcedibile per tardivita' del deposito degli atti, va dichiarato inammissibile.