ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  ammissibilita'  del  conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  sorto a seguito della delibera della Camera dei
deputati  del  21 luglio  1998  relativa  alla insindacabilita' delle
opinioni  espresse  dal  deputato  Vittorio  Sgarbi  (doc. IV-quater,
n. 29)  nei  confronti  del dott. Gennaro Costagliola, promosso dalla
Corte   d'appello  di  Napoli,  sezione  prima  civile,  con  ricorso
depositato  il  1° febbraio  2002  ed iscritto al n. 208 del registro
ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 gennaio 2003 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  del  2 gennaio 2002, pervenuto alla
cancelleria  della  Corte costituzionale a mezzo del servizio postale
il  1° febbraio  2002,  la  Corte  d'appello di Napoli, prima sezione
civile,  ha  sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti della
Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta
del  21 luglio  1998  (doc.  IV-quater, n. 29), con cui la Camera, su
conforme  proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha
affermato  che  le  dichiarazioni  rilasciate dal deputato Sgarbi nel
corso di trasmissioni televisive e in un'intervista ad un quotidiano,
ritenute  diffamatorie,  per  le  quali  e'  in  corso il giudizio di
risarcimento  dei  danni  promosso dagli eredi del magistrato Gennaro
Costagliola, concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio
delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione;
        che  la Corte d'appello premette di avere gia' in precedenza,
nel   corso   del   medesimo  procedimento,  sollevato  conflitto  di
attribuzione  davanti  alla  Corte  costituzionale  in relazione alla
predetta  delibera  parlamentare,  sostenendo  che  la  Camera avesse
valutato   erroneamente  le  condizioni  e  i  presupposti  richiesti
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che  tale  conflitto  era  stato dichiarato ammissibile dalla
Corte  con ordinanza n. 469 del 2000; nella fase di merito, tuttavia,
il  ricorso  era  stato dichiarato improcedibile, con sentenza n. 247
del  2001,  per  tardivita'  del  relativo deposito nella cancelleria
della  Corte,  avvenuto  oltre il termine di venti giorni dall'ultima
notificazione;
        che  con il presente ricorso, sulla cui ammissibilita' questa
Corte  e'  ora  chiamata  a  pronunciarsi, la stessa Corte d'appello,
ritenendo  che non si sarebbe formata alcuna preclusione o decadenza,
ripropone   il   medesimo   conflitto,   chiamando   questa  Corte  a
pronunciarsi  in  ordine al corretto uso del potere di decidere sulla
sussistenza  dei  presupposti  di  applicabilita' dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione da parte della Camera dei deputati.
    Considerato  che  questa  Corte  ha di recente statuito (sentenza
n. 116  del 2003, seguita dalle ordinanze nn. 153, 188, 189 e 214 del
2003)   che   non  e'  consentita  la  riproposizione  del  conflitto
dichiarato  improcedibile  a seguito del mancato rispetto dei termini
processuali imposti per la notifica e il deposito del ricorso, e cio'
per   la   «esigenza   costituzionale  che  il  giudizio,  una  volta
instaurato,  sia  concluso  in  termini  certi non rimessi alle parti
confliggenti»;
        che,   pertanto,   l'attuale   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato, con cui la Corte d'appello di
Napoli ripropone nei confronti della Camera dei deputati un conflitto
di  attribuzione  gia'  dichiarato  improcedibile  per tardivita' del
deposito degli atti, va dichiarato inammissibile.