ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 116 del decreto
legislativo  30 maggio  2002,  n. 113 (Testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia),
promosso  con  ordinanza  del 1 ottobre 2002 dalla Corte d'Appello di
Venezia  -  sezione  IV  penale,  nel  procedimento  di  estradizione
relativo  a  Xia  Xiaohai,  iscritta al n. 543 del registro ordinanze
2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 50,
1ª serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 maggio 2003 il giudice
relatore Paolo Maddalena.

                          Ritenuto in fatto

    1. - La  Corte  d'Appello  di  Venezia  -  sezione IV penale, con
ordinanza  emessa  in data 1° ottobre 2002, ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 116  del  decreto legislativo
30 maggio  2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia), con riferimento
all'art. 82 della stessa normativa, nonche' - in via eventuale e solo
nella  parte  motiva  -  dell'art. 117 del medesimo d.lgs. n. 113 del
2002, in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
    1.1  Il  giudice  remittente,  in punto di fatto, espone che, nel
corso  di  un procedimento di estradizione, il difensore d'ufficio di
un  cittadino  della  Repubblica  popolare cinese, dopo aver esperito
inutilmente  le  procedure per il recupero dei crediti professionali,
ha  chiesto  l'emissione a proprio favore del decreto di pagamento di
quanto  di spettanza in relazione all'opera prestata, in applicazione
della  disciplina  gia' introdotta nell'art. 32 delle disposizioni di
attuazione  del  codice  di procedura penale dall'art. 17 della legge
6 marzo  2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio) ed
attualmente  trasfusa  nell'art. 116 del richiamato d.lgs. n. 113 del
2002.
    1.2  Il giudice a quo, sostenendo che l'attivita' di liquidazione
delle   parcelle   professionali   al   difensore  d'ufficio  attenga
all'esercizio  della  funzione giurisdizionale, ritiene, in relazione
all'art. 116  del  d.lgs.  n. 113  del  2002,  sia la rilevanza della
questione,  sussistendo, alla stregua della disposizione censurata, i
presupposti   per   la  nomina  del  difensore  d'ufficio  e  per  la
conseguente   liquidazione  della  parcella  richiesta,  sia  la  non
manifesta   infondatezza  della  questione  stessa,  con  riferimento
all'art. 81,  quarto  comma,  della  Costituzione,  stante la mancata
previsione,  nelle  disposizioni  relative  alla difesa d'ufficio, di
idonea copertura finanziaria dei relativi oneri.
    Infatti,  ne'  la  legge  n. 60  del  2001,  che ha introdotto la
disciplina   del   pagamento   del   difensore   d'ufficio  da  parte
dell'erario,  nei casi di assistenza a persona irreperibile e di vano
previo   esperimento   delle   procedure   di  recupero  dei  crediti
professionali,  ne'  il  testo  unico  n. 113  del  2002, in cui tale
disciplina e' stata trasfusa, hanno disposto alcunche' in proposito.
    Il   giudice   remittente   ritiene   inoltre  che  la  copertura
finanziaria  prevista per il patrocinio dei non abbienti dall'art. 22
della  legge  29 marzo  2001,  n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio
1990,  n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti) - richiamato dall'art. 295 del testo unico citato
-  non  possa  estendersi,  per via interpretativa, anche alla difesa
d'ufficio:  innanzitutto  perche'  cio'  non  e' detto dal menzionato
art. 295  o  da  alcun'altra  norma;  inoltre, perche' sono del tutto
differenti i presupposti di fatto previsti per i due istituti: la non
abbienza,  per il patrocinio a spese dello Stato, il vano esperimento
delle procedure esecutive, per la difesa d'ufficio.
    1.3 Il giudice a quo, infine, rimette all'apprezzamento di questa
Corte,  la valutazione dell'estensibilita' della sollevata questione,
ai  sensi  dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione  e  sul funzionamento della Corte costituzionale), anche
alla disciplina introdotta dal successivo art. 117 del medesimo testo
unico.
    2. - E'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo   che   la   questione   sia   dichiarata   infondata,   in
considerazione  del  fatto  che  la  norma censurata e' integrativa e
specificativa  di  quelle  sulla difesa dei non abbienti, sicche' ben
puo'   affermarsi  che  essa  trova  adeguata  copertura  finanziaria
nell'art. 22  della  legge n. 134 del 2001, essendone sostanzialmente
assimilabile  la  ratio.  Infatti,  l'infruttuoso  esperimento  delle
procedure  per  il  recupero  dei  crediti professionali da parte del
difensore  e'  di  per  se' rivelatore di uno stato di non possidenza
dell'assistito d'ufficio.

                       Considerato in diritto

    1. - Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'Appello di Venezia -
sezione   IV   penale,   ha   sollevato   questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002,
n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  spese  di  giustizia),  nonche', subordinatamente ad una
valutazione  rimessa  dal  giudice  a quo a questa Corte e solo nella
parte  motiva,  dell'art. 117 del medesimo d.lgs. n. 113 del 2002, in
relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
    2. - La questione non e' fondata.
    Il   remittente  sostiene  che  gli  oneri  finanziari  derivanti
dall'art. 116   del   d.lgs.  n. 113  del  2002,  in  base  al  quale
«l'onorario   e  le  spese  spettanti  al  difensore  d'ufficio  sono
liquidati  dal  magistrato,  nella misura e con le modalita' previste
dall'art. 82  ...  quando  il  difensore  dimostra  di avere esperito
inutilmente  le procedure per il recupero dei crediti professionali»,
non  troverebbero copertura finanziaria ne' nella legge 6 marzo 2001,
n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), ne' nello stesso
d.lgs. n. 113 del 2002.
    Per  tali  ragioni, il citato art. 116 del d.lgs. n. 113 del 2002
sarebbe  illegittimo per violazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione.
    3. - In relazione a quanto sopra esposto, e' da porre in evidenza
che  la disciplina introdotta dall'art. 17 della legge n. 60 del 2001
e  trasfusa  nel  citato  art. 116, non configura un nuovo o maggiore
onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato.
    Infatti, il meccanismo di cui alla norma in questione consiste in
una  anticipazione,  da  parte dello Stato, della somma liquidata dal
giudice al difensore d'ufficio, somma che lo Stato stesso e' tenuto a
recuperare nei confronti dell'assistito.
    Per  i non abbienti opera l'istituto del patrocinio a spese dello
Stato, per il quale e' prevista apposita copertura finanziaria.
    Per gli abbienti non v'e' ragione di postulare una presunzione di
non  solvibilita'  e  quindi  di non recupero del credito vantato nei
loro confronti dallo Stato.
        che  poi  l'effettivo  recupero  di  quanto  anticipato possa
presentare  in  concreto  profili  di  aleatorieta'  non incide sulla
legittimita'  della  norma  impugnata ove, come nel caso in esame, la
valutazione del legislatore non sia manifestamente irragionevole.
    4. - L'accertata    infondatezza    della    questione   relativa
all'art. 116  rende  non  configurabile  l'applicazione  dell'art. 27
della  legge  11 marzo  1953,  n. 87  (Norme sulla Costituzione e sul
funzionamento  della Corte costituzionale), ed esime percio' la Corte
dall'esaminare l'ulteriore questione relativa all'art. 117 del d.lgs.
n. 113  del  2002,  riguardante la liquidazione dell'onorario e delle
spese al difensore d'ufficio di persona irreperibile.