ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 458, comma 2,
del  codice  di  procedura  penale,  promossi, nell'ambito di diversi
procedimenti  penali,  dal  giudice  per  le indagini preliminari del
Tribunale di Salerno con ordinanza del 19 giugno 2000 e dal Tribunale
di   Vercelli  con  ordinanza  del  3 ottobre  2002,  rispettivamente
iscritte  al  n. 491  del  registro  ordinanze  2002  ed al n. 27 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2002 e n. 6, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 giugno 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di  Salerno  ha  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui - qualora
il  giudice  per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta
di  giudizio  abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria e
siano ormai decorsi i termini stabiliti dall'art. 458, comma 1, dello
stesso codice - non consente all'imputato di chiedere che il processo
sia  definito con giudizio abbreviato «allo stato degli atti» a norma
dell'art. 438, comma 1, cod. proc. pen;
        che  il  giudice  a  quo  premette  che  l'imputato,  nei cui
confronti  e'  stato  disposto il giudizio immediato, aveva formulato
richiesta  di  giudizio  abbreviato  subordinata  ad una integrazione
probatoria,  respinta per mancanza dei presupposti del rito, ed aveva
riproposto  richiesta  di  giudizio  abbreviato  «semplice»  dopo  la
scadenza  del  termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen.,
eccependo,  qualora  la richiesta fosse stata ritenuta inammissibile,
l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 458, comma 2, in relazione
all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen;
        che  il  rimettente  rileva  che la richiesta dovrebbe essere
respinta,   non   potendo   trovare   applicazione  l'istituto  della
restituzione  nel  termine disciplinato dall'art. 175, comma 1, dello
stesso  codice,  e  che,  in ogni caso, la possibilita' di riproporre
richiesta  di  giudizio  abbreviato  «semplice» sarebbe esclusa dallo
stesso  art. 458,  comma 2,  cod.  proc.  pen.,  che richiama il solo
comma 5  dell'art. 438  e  non  anche  il comma 6, in forza del quale
l'imputato   puo'   invece  riproporre  nell'udienza  preliminare  la
richiesta  fino al termine previsto dal comma 2 ovvero fino a che non
siano  formulate  le  conclusioni ai sensi degli artt. 421 e 422 cod.
proc. pen;
        che   ad   avviso  del  rimettente  la  disciplina  censurata
determina  una  lesione  del  diritto  di  difesa dell'imputato e una
irragionevole  disparita' di trattamento in danno di chi viene tratto
a  giudizio  nelle forme del rito immediato rispetto all'imputato nei
cui confronti sia stato chiesto il rinvio a giudizio ex art. 416 cod.
proc.  pen.,  poiche'  solo quest'ultimo puo' esercitare, a norma del
comma 6  dell'art. 438  cod.  proc.  pen.,  la facolta' di riproporre
richiesta di giudizio abbreviato;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque,  infondata,  rilevando,  in  particolare,  che  non sarebbe
precluso all'imputato presentare, entro il termine previsto a pena di
decadenza,  una  richiesta  in  via subordinata, ovvero di reiterarla
dopo la decisione negativa del giudice;
        che  analoga questione e' stata sollevata, su eccezione della
difesa, dal Tribunale di Vercelli;
        che il rimettente premette:
          che  due  imputati  avevano  presentato  al  giudice per le
indagini  preliminari richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad
una  integrazione  probatoria  e  che  nell'udienza  fissata  a norma
dell'art. 458,  comma 2, cod. proc. pen. entrambi avevano proposto in
via gradata richiesta di giudizio abbreviato «semplice»;
          che  il  giudice,  rigettate le richieste principali, aveva
dichiarato  inammissibili  anche  quelle  presentate  in  via gradata
perche'  intempestive, essendo gia' decorso il termine fissato a pena
di decadenza dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen.;
          che  nella  fase  preliminare  al dibattimento gli imputati
hanno  chiesto  la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari  sul  presupposto  della «"inammissibilita'" del giudizio
immediato»,  eccependo  in  subordine l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 458,  comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che, qualora
venga  rigettata  la  richiesta  di giudizio abbreviato condizionato,
l'imputato  possa  riproporre  la  richiesta di giudizio abbreviato a
norma dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.»;
          che il giudice a quo rileva che ai sensi dell'art. 458 cod.
proc.  pen.  non  e'  consentito  presentare  richiesta  di  giudizio
abbreviato  «semplice»  dopo  che sia stata rigettata la richiesta di
giudizio  abbreviato  «condizionata»,  sia perche' i termini previsti
dall'art. 458,  comma 1,  cod.  proc.  pen.  sono stabiliti a pena di
decadenza  (e  sono  generalmente  gia'  decorsi quando interviene il
rigetto  da  parte  del  giudice), sia perche' la norma censurata non
richiama  il  comma 6  dell'art. 438  cod.  proc.  pen.,  che abilita
l'imputato  a  riproporre  la richiesta di giudizio abbreviato fino a
che non siano formulate le conclusioni ai sensi degli artt. 421 e 422
dello stesso codice;
          che  ad avviso del rimettente tale disciplina determina una
irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  alla  posizione
dell'imputato  tratto  a giudizio nelle forme ordinarie, per il quale
viene  fissata  l'udienza  preliminare,  a cui fa appunto riferimento
l'art. 438, comma 6, cod. proc. pen;
          che,  quanto all'art. 24 Cost., il rimettente rileva che la
mancata  previsione  della  facolta'  di  riproporre una richiesta di
giudizio  abbreviato  «semplice» «nell'ambito dell'udienza fissata ex
art. 458,  comma 2,  cod.  proc. pen.» dopo il rigetto della iniziale
richiesta «condizionata» lede il diritto di difesa, perche' determina
effetti sostanziali pregiudizievoli per l'imputato, precludendogli di
fruire della riduzione di pena in caso di condanna;
          che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
comunque non fondata.
    Considerato   che,   pur   nella   diversita'   delle  situazioni
processuali, entrambi i rimettenti lamentano che l'art. 458, comma 2,
del  codice  di  procedura  penale non consenta all'imputato, qualora
venga  rigettata  la  richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad
una  integrazione  probatoria,  di  riproporre  richiesta di giudizio
abbreviato  «allo  stato degli atti» ai sensi dell'art. 438, comma 1,
cod.  proc.  pen.  una  volta  che sia decorso il termine di quindici
giorni  dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato,
stabilito a pena di decadenza dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen;
        che,   stante   la   sostanziale  identita'  delle  questioni
sollevate  dai  rimettenti,  va  disposta  la  riunione  dei relativi
giudizi;
        che  secondo  i  rimettenti  la  norma  censurata  si pone in
contrasto:  con  l'art. 3  Cost.  per  la  disparita'  di trattamento
riservata  all'imputato  nei  cui  confronti sia disposto il giudizio
immediato,  al  quale  non  e'  consentito, nel caso in cui sia stata
respinta  la  richiesta  di  giudizio  abbreviato  «condizionata», di
riproporre  richiesta  di  giudizio  abbreviato  «semplice»  dopo  la
scadenza  del  termine  stabilito  dall'art. 458, comma 1, cod. proc.
pen.,  rispetto  all'imputato  nei cui confronti sia stato chiesto il
rinvio  a  giudizio  ex  art. 416  cod.  proc.  pen., a cui e' invece
consentito,  in  base  all'art. 438,  comma 6,  cod.  proc.  pen., di
riproporre la richiesta nel corso dell'udienza preliminare fino a che
non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 cod.
proc.  pen; con l'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l'imputato
si  vede  privato in caso di condanna della possibilita' di usufruire
della diminuzione di un terzo della pena;
        che  la  formulazione dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen.
non  pone ostacoli a che l'imputato proponga una richiesta gradata di
giudizio  abbreviato  «semplice» contestualmente a quella di giudizio
abbreviato    «condizionata»,    ovvero    presenti    la   richiesta
successivamente, prima della scadenza del termine stabilito a pena di
decadenza dal comma 1;
        che,   in   particolare,   quest'ultima   soluzione   non  e'
contraddetta dal mancato richiamo, nell'art. 458, comma 2, cod. proc.
pen.,  al  comma 6  dell'art. 438  cod.  proc.  pen. (che a sua volta
stabilisce  che  la  richiesta  di  giudizio  abbreviato  puo' essere
proposta  nell'udienza  preliminare sino a che non siano formulate le
conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 cod. proc. pen.), posto che
il  riferimento  all'udienza  preliminare  sarebbe  stato  del  tutto
improprio nell'ambito della disciplina del giudizio immediato;
        che   la   possibilita'   di   proporre   in   via   gradata,
contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato «condizionata»,
richiesta  di  giudizio  abbreviato  «semplice»,  cosi' da garantirsi
comunque  l'ammissione  al  rito  speciale,  non  esclude la facolta'
dell'imputato,  che ritenga imprescindibile l'integrazione probatoria
richiesta,  di operare la diversa scelta, riconosciuta dalla sentenza
n. 169  del  2003,  di  rinnovare  al  giudice  del  dibattimento  la
richiesta  di  giudizio  abbreviato  subordinata  ad una integrazione
probatoria;
        che  non  puo'  quindi  ravvisarsi  alcuna  violazione  degli
artt. 3 e 24 Cost. in un sistema normativo che offre all'imputato nei
confronti  del  quale  sia  stato  disposto  il giudizio immediato la
facolta'  di  scegliere, ai fini dell'accesso al giudizio abbreviato,
la   strategia   processuale   piu'   consona  ai  propri  interessi,
avvalendosi dell'assistenza della difesa tecnica (sentenza n. 120 del
2002)  e  della  possibilita'  di  ottenere il riesame nel merito del
provvedimento  che gli ha negato l'accesso al giudizio abbreviato con
integrazione probatoria (sentenza n. 169 del 2003);
        che  le  questioni  vanno  pertanto dichiarate manifestamente
infondate  in  riferimento  ad  entrambi  i  parametri richiamati dai
rimettenti.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.