ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 25, comma 2,
e  26,  comma 1,  del  decreto  legislativo  28 agosto  2000,  n. 274
(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14   della   legge  24 novembre  1999,  n. 468),  promosso,
nell'ambito  di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Napoli
con  ordinanza  del 10 dicembre 2002, iscritta al n. 164 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14 - 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il Giudice di pace di Napoli - «vista la richiesta
della  difesa  dell'imputato di sospendere il presente procedimento e
di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte  costituzionale,  perche' gli
artt. 25,  comma 2,  e 26, comma 1 [del decreto legislativo 28 agosto
2000,  n. 274,  recante  "Disposizioni  sulla  competenza  penale del
giudice  di  pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468"],   sarebbero  in  contrasto  con  l'art. 50  del  codice  di
procedura  penale  (112  della  Costituzione)»  e  rilevato  «che  la
questione sollevata non e' manifestamente infondata» - ha disposto la
sospensione  del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
inammissibile,  per  mancata  indicazione  dell'oggetto e dei termini
della  questione  e  delle  norme  costituzionali  che  si  ritengono
violate,  nonche'  per assoluta carenza di motivazione in ordine alla
rilevanza e alla non manifesta infondatezza.
    Considerato   che   l'ordinanza   di   rimessione  difetta  della
descrizione  della  fattispecie  oggetto del giudizio a quo ed e' del
tutto  carente  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza e alla non
manifesta  infondatezza  della  questione,  che  peraltro non risulta
neppure  chiaramente definita (v. ordinanze n. 231 e n. 133 del 2003,
n. 461 del 2002);
        che  non  puo'  valere a colmare tali lacune il mero rinvio a
una  imprecisata  richiesta  della  difesa dell'imputato, giacche' il
giudice  deve  rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare
della    costituzionalita'    della   norma   con   una   motivazione
autosufficiente,   tale   da  permettere  la  verifica  dell'avvenuto
apprezzamento  circa  la  rilevanza  e  la non manifesta infondatezza
della questione (v. ordinanze n. 492 e n. 243 del 2002);
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.