ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 3,
lettera i),  della  legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9
recante   «Norme   in   materia   di  comunicazione  e  di  emittenza
radiotelevisiva   ed   istituzione  del  Comitato  regionale  per  le
comunicazioni  - CO.RE.COM.», promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 3 settembre 2002, depositato in
cancelleria  il  12  successivo  ed  iscritto  al  n. 55 del registro
ricorsi 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
    Udito   nell'udienza   pubblica  dell'11 marzo  2003  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  l'avvocato  dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Vincenzo Cocozza per la
Regione Campania.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con  ricorso  depositato il 12 settembre 2002 ed iscritto al
registro  ricorsi  n. 55  del  2002,  il Presidente del Consiglio dei
ministri  ha  impugnato  l'art. 11,  comma 3, lettera i), della legge
della  Regione  Campania  1° luglio  2002,  n. 9 (Norme in materia di
comunicazione  e  di  emittenza  radiotelevisiva  ed  istituzione del
Comitato   regionale   per   le  comunicazioni  -  CO.RE.COM.).  Tale
disposizione  stabilisce  che  la Giunta regionale, in mancanza di un
«atto  legislativo»  del Consiglio regionale e fino alla approvazione
di  «una  legge organica sul sistema integrato della comunicazione in
Campania»,   disciplini   con   regolamento   «la   localizzazione  e
l'attribuzione  dei  siti  di  trasmissione  delle reti pubbliche per
l'emittenza   radiotelevisiva   e  per  le  telecomunicazioni  e  gli
strumenti di sostegno eventualmente necessari».
    2. - Dal  momento che per il terzo comma del nuovo art. 117 della
Costituzione  la materia «ordinamento della comunicazione» appartiene
alla  competenza legislativa concorrente delle Regioni e dello Stato,
l'Avvocatura   dello   Stato   afferma  che  costituirebbe  principio
fondamentale  della materia la previsione di cui all'art. 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le
garanzie    nelle   comunicazioni   e   norme   sui   sistemi   delle
telecomunicazioni   e   televisivo»),   secondo   la   quale   spetta
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni la funzione di
redigere  un  piano nazionale, nel cui ambito, sentite le Regioni, si
individua  la  localizzazione  degli  impianti  e la attribuzione dei
siti.  Pertanto  la norma regionale censurata, assegnando alla Giunta
regionale   il   potere   di   disciplinare   la   localizzazione   e
l'attribuzione  dei  siti  di  trasmissione,  violerebbe il principio
fondamentale  contenuto  nella  legge statale, e si porrebbe cosi' in
contrasto con l'art. 117 della Costituzione.
    3. - E'  intervenuta  la Regione Campania la quale ha chiesto che
il  ricorso  venga  dichiarato  inammissibile  e  comunque infondato,
riservandosi di depositare successiva memoria illustrativa.
    4. - In data 27 febbraio 2003 la Regione Campania ha depositato -
fuori  termine - una memoria difensiva in vista dell'udienza pubblica
dell'11 marzo  2003. La Regione sostiene innanzi tutto che il ricorso
dello Stato avrebbe ricostruito in modo errato la disciplina vigente.
In  particolare,  l'art. 2,  comma 6,  della  legge  n. 249  del 1997
attribuirebbe  alla Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non
il  compito  di  procedere alla localizzazione degli impianti bensi',
piu'   semplicemente,  quello  di  redigere  il  piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze  al  fine  di procedere all'ubicazione
degli impianti medesimi.
    In  secondo  luogo,  nella  memoria  si  sostiene che, qualora si
ritenesse  di  individuare  nell'«ordinamento della comunicazione» la
materia  nella quale interviene la legge regionale, collocando dunque
tale  intervento  in un ambito di competenza concorrente, si dovrebbe
ritenere  la  normativa  statale  eccedente  il  compito di dettare i
«principi fondamentali» della materia, ove davvero attribuisse ad una
amministrazione  statale  il  compito  di individuare concretamente i
siti.  Pertanto,  secondo la difesa regionale, la legge impugnata non
inciderebbe  in  quell'ambito  dell'«ordinamento della comunicazione»
riservato al legislatore statale.
    Da ultimo, nella memoria si sostiene che - nella misura in cui la
normativa   statale   disporrebbe   l'attribuzione   delle   funzioni
amministrative  di  localizzazione  degli  impianti  ad una autorita'
statale   -   essa   sarebbe   in   contrasto  con  l'art. 118  della
Costituzione.  Tale  disposizione,  infatti,  escluderebbe che, nelle
materie   di   competenza   concorrente,   lo  Stato  possa  regolare
l'attribuzione di funzioni amministrative.

                       Considerato in diritto

    1. - Il   Governo   ha   sollevato   questione   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 11,  comma 3, lettera i), della legge della
Regione   Campania   1° luglio   2002,  n. 9  (Norme  in  materia  di
comunicazione  e  di  emittenza  radiotelevisiva  ed  istituzione del
Comitato   regionale  per  le  comunicazioni  -  CO.RE.COM.)  perche'
eccederebbe   dalla   competenza   legislativa   regionale   di   cui
all'art. 117 della Costituzione. La disposizione censurata stabilisce
che  la  Giunta  regionale,  in mancanza di un «atto legislativo» del
Consiglio  regionale  e fino alla approvazione di «una legge organica
sul  sistema  integrato  della comunicazione in Campania», disciplini
con  regolamento  «la  localizzazione  e  l'attribuzione  dei siti di
trasmissione  delle  reti pubbliche per l'emittenza radiotelevisiva e
per  le  telecomunicazioni  e gli strumenti di sostegno eventualmente
necessari».  Il  Governo  ricorrente,  pur  riconoscendo che il terzo
comma  del  nuovo  art. 117 della Costituzione prevede una competenza
legislativa  concorrente  fra Stato e Regione in tema di «ordinamento
della   comunicazione»,  deduce  dall'art. 2,  comma 6,  della  legge
31 luglio  1997,  n. 249  (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
televisivo) l'esistenza di un principio fondamentale in base al quale
«la  localizzazione  e  l'attribuzione  dei  siti»  sarebbe riservata
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni, «che provvede
sentite  le  Regioni».  Da  cio'  l'affermazione della illegittimita'
della norma regionale impugnata.
    2. - La questione e' fondata nei termini di seguito precisati.
    L'Avvocatura   dello  Stato  ritiene  incostituzionale  la  norma
impugnata  sulla base di una lettura solo parziale della legislazione
vigente in materia.
    Infatti  la legge n. 249 del 1997, invocata dalla difesa erariale
quale  fonte  dei  principi  fondamentali  della materia «ordinamento
della  comunicazione»,  integrata  dalla  successiva  legge 30 aprile
1998,  n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio
1997,   n. 249,   relativi   all'Autorita'   per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  nonche'  norme  in  materia  di  programmazione  e di
interruzioni  pubblicitarie  televisive) prevede un potere consultivo
delle  Regioni nella elaborazione del piano nazionale di assegnazione
delle  frequenze.  Questo  assetto normativo e' stato successivamente
modificato  ed  integrato  nel  senso  di un parziale ampliamento del
ruolo delle Regioni nella materia.
    Infatti  la  legge  22 febbraio  2001,  n. 36 (Legge quadro sulla
protezione   dalle   esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici),   all'art. 8,   primo   comma,  lettere a)  e  c),
attribuisce  esplicitamente  alla  competenza  delle Regioni - seppur
«nel  rispetto  dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli  obiettivi  di  qualita', nonche' dei criteri e delle modalita'
fissati  dallo  Stato,  fatte salve le competenze dello Stato e delle
autorita'  indipendenti» - in particolare «l'esercizio delle funzioni
relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti
per  telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti
di radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 ...»,
nonche'  «le  modalita'  per  il  rilascio  delle autorizzazioni alla
installazione   degli   impianti  di  cui  al  presente  articolo  in
conformita' a criteri di semplificazione amministrativa ...».
    Al   tempo  stesso,  il  quarto  comma  dell'art. 8  della  legge
22 febbraio  2001, n.36, riconosce alle Regioni un potere di definire
«le  competenze  che spettano alle Province e ai comuni, nel rispetto
di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249», nelle diverse
materie di cui al primo comma del medesimo art. 8.
    A sua volta, il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti  radiotelevisivi),  convertito  con  modificazioni  in legge
dall'art. 1  della  legge  20 marzo  2001, n. 66, prevede all'art. 2,
commi 1  e  1-bis, alcuni poteri pianificatori di Regioni e comuni in
tema  di  localizzazione dei siti degli impianti di radiodiffusione e
di  installazione  degli  impianti  di  telefonia  mobile,  in attesa
dell'attuazione  del  piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale.
    Questo  esplicito riconoscimento, gia' nella legislazione statale
vigente  prima  della  riforma del Titolo V della seconda parte della
Costituzione,  di poteri - seppur limitati e parziali - delle Regioni
e  degli  enti  locali in tema di determinazione della localizzazione
dei   siti  di  trasmissione,  trova  conferma  anche  nei  piani  di
assegnazione  dei  diversi  tipi  di  frequenze adottati dalla stessa
Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni. Tali piani, infatti,
non  solo  fanno  riferimento  all'integrazione dell'art. 2, comma 6,
della  legge 31 luglio 1997, n. 249, ad opera delle norme successive,
ma prevedono espressamente la possibilita' che i siti individuati nel
piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  possano  subire
variazioni   «a  seguito  di  segnalazioni  da  parte  delle  Regioni
successive   all'adozione   del  Piano»  e  disciplinano  in  termini
specifici  la  sostituzione  dei siti individuati nel Piano con «siti
equivalenti»  (si  veda, in particolare, la delibera n. 249/2002/CONS
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni).
    3. - In   conclusione,  gia'  nella  legislazione  precedente  la
riforma   del  Titolo  V  della  seconda  parte  della  Costituzione,
risultava  espressamente  riconosciuto un ruolo, per quanto limitato,
delle  Regioni  in  tema di localizzazione dei siti degli impianti di
comunicazione.  Tale  ruolo  e' oggi ancor piu' innegabile sulla base
dell'art. 117   della   Costituzione,  come  modificato  dalla  legge
costituzionale   n. 3  del  2001,  che  prevede  fra  le  materie  di
legislazione  concorrente, non soltanto il «governo del territorio» e
la   «tutela   della   salute»,   ma   anche   l'«ordinamento   della
comunicazione».  Conseguentemente, non puo' escludersi una competenza
della  legge  regionale in materia, che si rivolga alla disciplina di
quegli  aspetti  della localizzazione e dell'attribuzione dei siti di
trasmissione  che  esulino da cio' che risponde propriamente a quelle
esigenze  unitarie  alla  cui  tutela  sono preordinate le competenze
legislative  dello  Stato  nonche' le funzioni affidate all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
    4. - Non  puo'  peraltro  sfuggire che la disposizione impugnata,
attribuisce  l'esercizio  di  questa competenza, «se il Consiglio non
provvede  con  proprio atto legislativo», ad un regolamento regionale
adottato  dalla  Giunta regionale, «sentita la Commissione consiliare
competente»,  regolamento  che  restera'  in vigore «fino a quando il
Consiglio  regionale  non  approva  una  legge  organica  sul sistema
integrato della comunicazione in Campania».
    Una  previsione del genere contrasta anzitutto con la mancanza di
una  nuova  disciplina  statutaria  relativa  al potere regolamentare
delle  Regioni,  in  particolare  in  quanto  esso e' attribuito alla
Giunta  regionale,  secondo  quanto  questa  Corte  ha gia' affermato
(sentenza n. 313 del 2003).
    Inoltre,  nella  disposizione  impugnata  l'esercizio  del potere
regolamentare,  in  funzione  «suppletiva»  del mancato esercizio del
potere   legislativo,   viene   meramente   autorizzato  dalla  legge
regionale,  che  peraltro  non  delimita o indirizza in alcun modo il
suddetto potere regolamentare. E cio' malgrado che l'ambito oggettivo
in  cui  tale  potere  regolamentare sarebbe chiamato ad incidere, in
termini  di  assoluta  fungibilita'  rispetto  alla fonte legislativa
regionale,   risulti  caratterizzato  da  riserve  di  legge  che  la
Costituzione  stabilisce  per  l'allocazione e la distribuzione delle
funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo
(art. 118, secondo comma, della Costituzione), nonche' per discipline
che  incidano  su  alcune  rilevanti  situazioni  soggettive (diritto
all'informazione, attivita' di impresa).