ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei   giudizi   di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 3  del
decreto-legge  3 luglio  2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore
dei trasporti), convertito, in legge 20 agosto 2001, n. 334, promossi
con  ordinanze  del  25 settembre  2002  dal  Tribunale di Prato, del
9 ottobre  2002  dal  Tribunale  di  Roma e del 24 settembre 2002 dal
Tribunale di Sassari, rispettivamente iscritte al n. 498 del registro
ordinanze  2002  ed  ai  nn. 13  e  43  del registro ordinanze 2003 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2002   e   nn. 5   e   7,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di costituzione di Li Volsi Salvatore ed altri,
Leonardo  Mura  &  C.  s.n.c., della Agripacking S.r.l., della Danzas
S.p.a. nonche' gli atti di intervento della Fita-Cna ed altra e della
Libera Associazione trasportatori, Liat;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  14 ottobre  2003  il  giudice
relatore Romano Vaccarella;
    Udito  l'avvocato  Gabriello  Giubbilei per Li Volsi Salvatore ed
altri, Leonardo Mura & C. s.n.c.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Investito dell'appello, promosso dall'autotrasportatore Li
Volsi Natale nei confronti della committente Danzas S.p.a. avverso la
sentenza con la quale il giudice del lavoro di Prato aveva rigettato,
per  carenza  di  forma  scritta  del  contratto,  la  domanda per il
pagamento  di compensi relativi a trasporti effettuati tra il 1993 ed
1996,  il  Tribunale  di  Prato, con ordinanza del 25 settembre 2001,
solleva questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli
articoli 3, 24, 41, 77, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo
comma  e  104  della  Costituzione, dell'articolo 3 del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti),
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20 agosto 2001, n. 334,
secondo  cui  l'ultimo  comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974,
n. 298 - come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993,
n. 82,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 maggio 1993,
n. 162  -  «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla
copia  del  contratto  di  trasporto  dei  dati relativi agli estremi
dell'iscrizione  all'albo  e dell'autorizzazione al trasporto di cose
per  conto  di  terzi  possedute  dal vettore, nonche' la conseguente
nullita'  del  contratto  privo  di  tali annotazioni, non comportano
l'obbligatorieta'  della  forma  scritta  del  contratto di trasporto
previsto  dall'art. 1678  del codice civile, ma rilevano soltanto nel
caso  in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto
la forma scritta».
    1.1.  - In punto di rilevanza, il giudice osserva che la sentenza
impugnata  ha  rigettato  la  domanda  per  il pagamento dei compensi
secondo le c.d. «tariffe a forcella», per trasporti effettuati tra il
1993  ed  il  1996,  ritenendo  la nullita' del contratto per carenza
della  forma  scritta  ad  substantiam  imposta  dall'art. 26, ultimo
comma,  della  legge 6 giugno 1974, n. 298; forma scritta, viceversa,
resa  superflua  dalla norma della cui legittimita' costituzionale il
rimettente dubita.
    Quanto  alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene
che  la  norma  interpretativa impugnata introduca una ingiustificata
disparita' di trattamento, censurabile alla stregua dell'art. 3 della
Costituzione,   tra  chi  ha  stipulato  oralmente  il  contratto  di
autotrasporto e chi lo ha concluso in forma scritta.
    «La  facile elusione delle tariffe obbligatorie che conseguirebbe
alla redazione di un contratto scritto reso nullo grazie alla mancata
annotazione    dei    dati    relativi    all'iscrizione   nell'albo»
comporterebbe,    inoltre,    una   violazione   dell'art. 41   della
Costituzione.
    Sarebbe,   poi,   violato   l'art. 77,   comma   secondo,   della
Costituzione   attesa   la  mancata  ricorrenza  dei  presupposti  di
necessita' ed urgenza, tenuto conto del lungo (circa otto anni) tempo
intercorso  tra  l'entrata  in  vigore dell'art. 1, del decreto-legge
29 marzo  1993,  n. 82 (che ha integrato la norma di cui all'art. 26,
della  legge  n. 298  del  1974)  e  l'introduzione  della  norma  di
interpretazione  autentica  censurata;  a  giudizio del rimettente la
questione  non  potrebbe dirsi superata per effetto della intervenuta
conversione   in   legge  posto  che,  a  ritenere  diversamente,  si
offrirebbe   un'inammissibile  avallo  al  sistema  di  legiferazione
censurato di incostituzionalita'.
    Infine,  il  giudice rimettente postula la violazione anche degli
articoli 24,  101,  secondo  comma,  102,  primo  comma  e  104 della
Costituzione,  atteso  che  quella  impugnata,  intervenendo  su  una
disposizione chiara ed insuscettibile di possibili varianti di senso,
deve  essere  considerata  norma  innovativa  che incide sul rispetto
della  funzione interpretativa costituzionalmente riservata al potere
giudiziario.
    1.2.  -  Gli  eredi  del vettore Li Volsi Natale, costituitisi in
riassunzione  nel  giudizio  a  quo, con memoria dell'11 ottobre 2002
hanno   chiesto   che  la  questione  sia  dichiarata  manifestamente
infondata tenuto conto, alla luce di quanto ritenuto da Cass. n. 8256
del  2002  (unico  precedente  di  legittimita' sul punto) e da altre
conformi   pronunce   di  merito,  della  mancanza  di  una  uniforme
interpretazione  giurisprudenziale dell'art. 26 cit. al momento della
entrata in vigore della norma censurata, peraltro conforme al sistema
tariffario  dell'autotrasporto  (ritenuto  legittimo  dalla  sentenza
n. 386 del 1996).
    1.3.  -  La  Danzas  S.p.a.  con  memoria del 30 ottobre 2002, ha
aderito  alle  censure  formulate  dal  giudice  a quo, deducendo che
l'interpretazione  della  norma  interpretata da parte dei giudici di
merito  era stata univoca nel senso di ritenere che essa imponesse la
forma  scritta  ad substantiam del contratto di trasporto di cose per
conto  terzi, in aderenza alla finalita' di repressione del trasporto
abusivo,  e  che,  alla luce del tenore letterale della disposizione,
l'interpretazione di essa fornita da Cass. 6 giugno 2002, n. 8256 non
sarebbe in alcun modo condivisibile.
    1.4. - Sono altresi' intervenute, ad adiuvandum delle ragioni del
vettore,  le  associazioni  di categoria dell'autotrasporto F.I.T.A.,
C.N.A.   e  L.I.A.T.,  le  quali  hanno  invocato  una  pronuncia  di
infondatezza  della  questione sulla scorta dell'immediato precedente
della  Corte  costituzionale  rappresentato  dalla sentenza n. 26 del
2003.
    1.5.  -  Con ulteriore memoria illustrativa del 6 maggio 2003, la
Danzas  S.p.a.,  pur prendendo atto delle statuizioni contenute nella
sentenza  n. 26  del  2003  (frattanto  intervenuta),  ha ribadito il
carattere  innovativo  della  norma  denunciata  perche' operante con
riguardo    ad   una   disposizione   non   suscettiva   di   diverse
interpretazioni  ed  ha  censurato  di  irrazionalita' il complessivo
sistema   risultante   dalla   norma   interpretativa   e  da  quella
interpretata.  Inoltre,  la  parte  privata ha evidenziato che, nella
realta'  dei  fatti,  la  non  adeguatezza  del sistema tariffario «a
forcella»   aveva  prodotto  effetti  opposti  a  quelli  antielusivi
perseguiti   dal   legislatore,   con  conseguente  ridimensionamento
dell'affermazione  di  questa  Corte  (sentenza n. 26 del 2003) circa
l'impossibilita'  di apprestare tutela a favore di chi, scientemente,
concluda  un  contratto  nullo con la riserva mentale di godere della
prestazione altrui e sottrarsi ai propri obblighi contrattuali.
    1.6.   -   Con   ulteriore   memoria  depositata  in  prossimita'
dell'udienza,  gli  eredi  di Li Volsi Natale hanno ritenuto superate
dalla sentenza n. 26 del 2003 di questa Corte (ad eccezione di quelle
parametrate  agli  articoli 41 e 77 Cost.) le questioni sollevate dal
Tribunale  di  Prato.  Gli  stessi  hanno  inoltre osservato che ogni
eventuale  carenza  dei  presupposti  di  necessita'  ed  urgenza del
decreto-legge sarebbe sanata dall'intervenuta conversione in legge.
    Gli  eredi  Li  Volsi  hanno, infine, sostenuto la compatibilita'
della  norma  denunciata  con  l'art. 41  Cost., semmai ravvisando un
possibile  contrasto  con  esso della sola norma interpretata [recte:
della   norma   risultante   dalle   disposizioni  interpretativa  ed
interpretata]  nella  parte  in  cui  sanziona  con  la  nullita'  il
contratto  di  trasporto  stipulato  in  forma scritta ma privo delle
annotazioni di legge.
    2.  -  Il  Tribunale  di  Roma,  nel  corso  di  un  giudizio  di
opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della Sarda Express
S.r.l.  per  il pagamento del saldo del corrispettivo (corrispondente
alla differenza tra quanto dovuto in applicazione delle c.d. «tariffe
a  forcella»  e  quanto  effettivamente corrisposto) per attivita' di
trasporto  intermodale  (terrestre  e marittimo) effettuate in favore
della  Agripacking  s.r.l. nel periodo dal 1° aprile 1998 al 2 agosto
2000,  solleva, con ordinanza 8 ottobre 2002, depositata il 9 ottobre
2002,  questione  di legittimita' costituzionale, in riferimento agli
articoli 3 e 77 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 20 agosto
2001,  n. 334, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256
[rectius:   art. 3,   del   decreto-legge   3 luglio   2001,   n. 256
(convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334)]
contenente  norma  di  interpretazione  autentica  dell'ultimo  comma
dell'art. 26  della  legge  6  giugno 1974,  n. 298 - come modificato
dall'art. 1  del  decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
    2.1.  -  Il  giudice  a  quo  considera rilevante la questione di
legittimita'  costituzionale  tenuto  conto  che,  nella  specie,  il
contratto   di  autotrasporto  e'  stato  concluso  in  forma  orale,
incidendo  quindi  il  giudizio  sulla validita' o meno del contratto
stesso sull'applicabilita' del regime tariffario obbligatorio.
    Con  riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il
giudice  rimettente  ritiene  la  norma  denunciata  in contrasto con
l'art. 3  Cost.,  determinando  essa una ingiustificata disparita' di
trattamento  tra  chi  stipula  il  contratto  in  forma orale e chi,
invece,  sceglie la forma scritta, con l'intrinseca contraddizione di
collegare   la   sanzione  della  nullita'  all'inosservanza  di  una
formalita'  la  cui  adozione  -  ove  optino per la forma orale - e'
rimessa alla libera scelta delle parti.
    Altrettanto  palese risulterebbe la violazione dell'art. 77 Cost.
trattandosi,   nella  specie,  di  norma  sostanzialmente  innovativa
emanata  nel  difetto dei presupposti della necessita' e dell'urgenza
legittimanti l'adozione del decreto-legge.
    2.2.  -  Si  e'  costituita  la  Agripacking  S.r.l., la quale ha
invocato  una  pronuncia di incostituzionalita' della norma censurata
ritenuta   in   conflitto  con  l'art. 3  Cost.,  anche  per  la  sua
illogicita'  e  contraddittorieta'  in  relazione  alla  finalita' di
scoraggiamento dell'abusivismo perseguita dalla norma interpretata.
    3. - Nel corso di un giudizio civile, promosso dalla Maffei Sarda
S.r.l.   nei   confronti   della   Leonardo  Mura  &  C.  s.n.c.  per
l'accertamento  della  inesistenza  del credito ad ulteriori compensi
per  attivita'  di  autotrasporto  eseguite tra il 1996 ed il 2000, e
cioe'  alla  differenza tra il dovuto in base ai minimi della tariffa
«a  forcella»  e  quanto  effettivamente corrisposto, il Tribunale di
Sassari,  con ordinanza 20 settembre 2002, depositata il 24 settembre
2002,  solleva  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 3
del  d.l. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla
legge  20 agosto  2001,  n. 334)  contenente norma di interpretazione
autentica  dell'ultimo comma dell'art. 26, della legge 6 giugno 1974,
n. 298  -  come  modificato  dall'art. 1,  del decreto-legge 29 marzo
1993,  n. 82,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 maggio
1993, n. 162 - per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.
    3.1.  -  Il  giudice  a  quo  ritiene  rilevante  la questione di
legittimita'  costituzionale,  dipendendo la definizione del giudizio
dalla  decisione  circa  la  validita' del contratto di autotrasporto
stipulato, nel caso in questione, in forma orale.
    In  punto  di  non  manifesta infondatezza, il giudice rimettente
ravvisa  un contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost., oltre
che  per  la  ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che
stipulano  il contratto in forma orale e coloro che, invece, scelgono
la   forma   scritta,   anche   per   la   lesione   dell'affidamento
legittimamente   posto  nella  certezza  dell'ordinamento  giuridico,
«sanandosi  con  effetto ex tunc contratti precedentemente inefficaci
perche' nulli» secondo l'univoca interpretazione della giurisprudenza
di merito.
    3.2.  - Con deduzioni del 27 gennaio 2003 la s.n.c. Leonardo Mura
&  C.  ha svolto difese analoghe a quelle degli eredi Li Volsi, delle
quali si e' detto sub 1.2.
    3.3.  - Sono inoltre intervenute, ad adiuvandum delle ragioni del
vettore,  le  associazioni  di categoria dell'autotrasporto F.I.T.A.,
C.N.A. e L.I.A.T., con argomentazioni analoghe a quelle formulate nel
giudizio r.o. n. 498 del 2002 (sub 1.4.)
    3.4.  - In prossimita' dell'udienza, la s.n.c. Leonardo Mura & C.
ha  depositato  altra memoria, svolgendo deduzioni identiche a quelle
articolate dagli eredi Li Volsi e di cui al punto 1.6.

                       Considerato in diritto

    1.  - Il Tribunale di Prato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41,
77,  comma  secondo,  101, secondo comma, 102 primo comma e 104 della
Costituzione;  il Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 77
della Costituzione; il Tribunale di Sassari in riferimento all'art. 3
della   Costituzione,   dubitano  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3   del  decreto-legge  3 luglio  2001  n. 256  (Interventi
urgenti  nel  settore  dei trasporti), convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20 agosto  2001 n. 334, secondo il quale l'ultimo comma
dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo
nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzioni di un sistema di
tariffe  a  forcella  per  i  trasporti  di  merci  su strada) - come
modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure
urgenti  per  il  settore  dell'autotrasporto  di  cose  per conto di
terzi),  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993,
n. 162  -  «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla
copia  del  contratto  di  trasporto  dei  dati relativi agli estremi
dell'iscrizione  all'albo  e dell'autorizzazione al trasporto di cose
per  conto  di  terzi  possedute  dal vettore, nonche' la conseguente
nullita'  del  contratto  privo  di  tali annotazioni, non comportano
l'obbligatorieta'  della  forma  scritta  del  contratto di trasporto
previsto  dall'art. 1678  del codice civile, ma rilevano soltanto nel
caso  in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto
la forma scritta».
    Le  questioni  sollevate, per la loro evidente connessione, vanno
trattate congiuntamente, previa riunione dei relativi giudizi.
    2.  -  Preliminarmente  deve dichiararsi l'inammissibilita' degli
interventi  spiegati dalle associazioni di categoria F.I.T.A., C.N.A.
e  L.I.A.T.,  e  cioe' da soggetti che non rivestivano le qualita' di
parti nei giudizi a quibus.
    3.   -   La  questione  sollevata  dal  Tribunale  di  Prato,  in
riferimento  agli  artt. 24,  101, secondo comma, 102, primo comma, e
104   della  Costituzione,  investe  la  retroattivita'  della  norma
interpretativa,  la quale avrebbe avuto ad oggetto una norma - quella
introdotta  dall'art. 1  del  decreto-legge  29 marzo  1993,  n. 82 -
inequivoca   nel   suo   significato   e  uniformemente  interpretata
dall'unanime giurisprudenza.
    Come  questa Corte ha osservato nella sentenza n. 26 del 2003, la
premessa  della  assoluta  univocita' dell'interpretazione consentita
dalla lettera e dalla ratio della norma, oggetto dell'interpretazione
autentica,  non  e'  accettabile,  dal momento che, lungi dall'essere
unanimemente  condivisa, quell'interpretazione era contrastata da una
consistente,  anche  se  minoritaria,  giurisprudenza che faceva leva
sull'evidente inadeguatezza del mezzo (nullita' del contratto carente
di   taluni,   estrinseci   requisiti   formali)   rispetto  al  fine
asseritamente perseguito (repressione del fenomeno dell'abusivismo).
    In  assenza  di  qualsiasi ulteriore argomentazione, questa Corte
non  puo'  che  ribadire  la  conclusione cui, con la citata sentenza
n. 26  del  2003, e' pervenuta escludendo l'illegittimta' del ricorso
del  legislatore  ad  una legge d'interpretazione autentica, con cio'
stesso  escludendo ogni illegittima compressione del potere decisorio
del   giudice   attraverso  una  indebita  interferenza  nei  giudizi
pendenti,  cosi'  come  deve  negarsi  ogni  lesione  di un legittimo
affidamento nella nullita', per carenze formali, del contratto.
    La  questione,  pertanto,  deve  essere dichiarata manifestamente
infondata.
    4.  -  I  Tribunali  di  Prato  e  di  Roma, inoltre, deducono la
violazione   dell'art. 77,  secondo  comma,  della  Costituzione  per
l'assenza  dei  presupposti  (necessita'  ed urgenza) legittimanti il
ricorso al decreto-legge.
    Premesso  che,  per  quanto  si  e'  osservato  sub 3, l'asserita
inesistenza di contrasti sul significato della norma interpretata non
puo'  essere  dedotta  a  conforto  della  censura  ora  in esame, va
rilevato  che  questa  Corte ha ripetutamente statuito che «eventuali
vizi  attinenti  ai  presupposti  della decretazione d'urgenza devono
ritenersi  sanati  in  linea di principio dalla conversione in legge»
(sentenze n. 29 e n. 16 del 2002, n. 398 del 1998 e n. 330 del 1996);
«in  linea  di  principio»  perche' solo «l'evidente mancanza di quei
presupposti  configura  tanto un vizio di legittimita' costituzionale
del decreto-legge quanto un vizio in procedendo della stessa legge di
conversione, avendo quest'ultima valutato erroneamente l'esistenza di
presupposti   di   validita'  in  realta'  insussistenti  e,  quindi,
convertito  in  legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto
di conversione» (sentenza n. 29 del 1995).
    Osserva  la Corte che, nella specie, non puo' certamente parlarsi
di  «evidente  mancanza  dei presupposti» di cui all'art. 77, secondo
comma,  Cost.:  dai  lavori  parlamentari,  infatti,  risulta come la
questione  abbia  formato  oggetto  di un ampio dibattito e come, pur
nella varieta' delle opinioni sull'opportunita' politica della norma,
sia  emersa  la sua funzione di evitare l'ulteriore proliferare di un
gia'  imponente  contenzioso innescato dal precedente intervento che,
sulla legge del 1974, era stato operato (peraltro, con decreto-legge)
e   di   evitare,   altresi',   agitazioni   sindacali   nel  settore
dell'autotrasporto.
    Esigenze,   entrambe,  astrattamente  idonee  a  giustificare  il
ricorso alla decretazione d'urgenza e, quindi, a precludere ogni piu'
penetrante  sindacato  di  questa Corte; dal che l'infondatezza della
censura.
    5.  -  Tutti  e  tre  i giudici rimettenti sollevano la questione
della ingiustificata disparita' di trattamento, censurabile ex art. 3
Cost.,  tra  chi  ha stipulato oralmente il contratto e chi, avendolo
concluso  in  forma scritta, sarebbe soggetto al rischio di incorrere
nella  sanzione  di  nullita'  per  l'omessa  indicazione di dati non
richiesti, invece, a chi abbia optato per la forma orale.
    Osserva  in  proposito  la  Corte che la denunciata disparita' di
trattamento sussiste, nella prospettazione dei rimettenti, a danno di
chi  ha  fatto  ricorso  alla  forma scritta; sicche' la declaratoria
d'incostituzionalita'  dovrebbe  colpire quella parte della norma che
prevede  la  sanzione  della nullita' per l'omessa «annotazione sulla
copia  del  contratto  di  trasporto  dei  dati relativi agli estremi
dell'iscrizione  all'albo  e dell'autorizzazione al trasporto di cose
per conto di terzi possedute dal vettore».
    Ma  e' evidente che, poiche' in tutti e tre i giudizi a quibus il
contratto  era stato concluso oralmente, la questione e' irrilevante,
e    deve    conseguentemente    essere   dichiarata   manifestamente
inammissibile.
    Tale  conclusione,  a  fortiori,  si  impone  per  la  questione,
sollevata dal Tribunale di Prato in riferimento all'art. 41 Cost.: la
circostanza   che   la   mancata   annotazione   dei   dati  relativi
all'iscrizione  all'albo  consentirebbe,  grazie  alla  nullita'  del
contratto,   la   «facile   elusione   delle   tariffe  obbligatorie»
deporrebbe,  semmai,  per  l'illegittimita'  costituzionale di quella
parte  della norma che, attesa la forma orale del contratto stipulato
nel caso di specie, non e' applicabile nel giudizio a quo.