ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, in legge 20 agosto 2001, n. 334, promossi con ordinanze del 25 settembre 2002 dal Tribunale di Prato, del 9 ottobre 2002 dal Tribunale di Roma e del 24 settembre 2002 dal Tribunale di Sassari, rispettivamente iscritte al n. 498 del registro ordinanze 2002 ed ai nn. 13 e 43 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2002 e nn. 5 e 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visti gli atti di costituzione di Li Volsi Salvatore ed altri, Leonardo Mura & C. s.n.c., della Agripacking S.r.l., della Danzas S.p.a. nonche' gli atti di intervento della Fita-Cna ed altra e della Libera Associazione trasportatori, Liat; Udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2003 il giudice relatore Romano Vaccarella; Udito l'avvocato Gabriello Giubbilei per Li Volsi Salvatore ed altri, Leonardo Mura & C. s.n.c. Ritenuto in fatto 1. - Investito dell'appello, promosso dall'autotrasportatore Li Volsi Natale nei confronti della committente Danzas S.p.a. avverso la sentenza con la quale il giudice del lavoro di Prato aveva rigettato, per carenza di forma scritta del contratto, la domanda per il pagamento di compensi relativi a trasporti effettuati tra il 1993 ed 1996, il Tribunale di Prato, con ordinanza del 25 settembre 2001, solleva questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 77, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma e 104 della Costituzione, dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, secondo cui l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 - «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonche' la conseguente nullita' del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta». 1.1. - In punto di rilevanza, il giudice osserva che la sentenza impugnata ha rigettato la domanda per il pagamento dei compensi secondo le c.d. «tariffe a forcella», per trasporti effettuati tra il 1993 ed il 1996, ritenendo la nullita' del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam imposta dall'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298; forma scritta, viceversa, resa superflua dalla norma della cui legittimita' costituzionale il rimettente dubita. Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che la norma interpretativa impugnata introduca una ingiustificata disparita' di trattamento, censurabile alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, tra chi ha stipulato oralmente il contratto di autotrasporto e chi lo ha concluso in forma scritta. «La facile elusione delle tariffe obbligatorie che conseguirebbe alla redazione di un contratto scritto reso nullo grazie alla mancata annotazione dei dati relativi all'iscrizione nell'albo» comporterebbe, inoltre, una violazione dell'art. 41 della Costituzione. Sarebbe, poi, violato l'art. 77, comma secondo, della Costituzione attesa la mancata ricorrenza dei presupposti di necessita' ed urgenza, tenuto conto del lungo (circa otto anni) tempo intercorso tra l'entrata in vigore dell'art. 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (che ha integrato la norma di cui all'art. 26, della legge n. 298 del 1974) e l'introduzione della norma di interpretazione autentica censurata; a giudizio del rimettente la questione non potrebbe dirsi superata per effetto della intervenuta conversione in legge posto che, a ritenere diversamente, si offrirebbe un'inammissibile avallo al sistema di legiferazione censurato di incostituzionalita'. Infine, il giudice rimettente postula la violazione anche degli articoli 24, 101, secondo comma, 102, primo comma e 104 della Costituzione, atteso che quella impugnata, intervenendo su una disposizione chiara ed insuscettibile di possibili varianti di senso, deve essere considerata norma innovativa che incide sul rispetto della funzione interpretativa costituzionalmente riservata al potere giudiziario. 1.2. - Gli eredi del vettore Li Volsi Natale, costituitisi in riassunzione nel giudizio a quo, con memoria dell'11 ottobre 2002 hanno chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata tenuto conto, alla luce di quanto ritenuto da Cass. n. 8256 del 2002 (unico precedente di legittimita' sul punto) e da altre conformi pronunce di merito, della mancanza di una uniforme interpretazione giurisprudenziale dell'art. 26 cit. al momento della entrata in vigore della norma censurata, peraltro conforme al sistema tariffario dell'autotrasporto (ritenuto legittimo dalla sentenza n. 386 del 1996). 1.3. - La Danzas S.p.a. con memoria del 30 ottobre 2002, ha aderito alle censure formulate dal giudice a quo, deducendo che l'interpretazione della norma interpretata da parte dei giudici di merito era stata univoca nel senso di ritenere che essa imponesse la forma scritta ad substantiam del contratto di trasporto di cose per conto terzi, in aderenza alla finalita' di repressione del trasporto abusivo, e che, alla luce del tenore letterale della disposizione, l'interpretazione di essa fornita da Cass. 6 giugno 2002, n. 8256 non sarebbe in alcun modo condivisibile. 1.4. - Sono altresi' intervenute, ad adiuvandum delle ragioni del vettore, le associazioni di categoria dell'autotrasporto F.I.T.A., C.N.A. e L.I.A.T., le quali hanno invocato una pronuncia di infondatezza della questione sulla scorta dell'immediato precedente della Corte costituzionale rappresentato dalla sentenza n. 26 del 2003. 1.5. - Con ulteriore memoria illustrativa del 6 maggio 2003, la Danzas S.p.a., pur prendendo atto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 26 del 2003 (frattanto intervenuta), ha ribadito il carattere innovativo della norma denunciata perche' operante con riguardo ad una disposizione non suscettiva di diverse interpretazioni ed ha censurato di irrazionalita' il complessivo sistema risultante dalla norma interpretativa e da quella interpretata. Inoltre, la parte privata ha evidenziato che, nella realta' dei fatti, la non adeguatezza del sistema tariffario «a forcella» aveva prodotto effetti opposti a quelli antielusivi perseguiti dal legislatore, con conseguente ridimensionamento dell'affermazione di questa Corte (sentenza n. 26 del 2003) circa l'impossibilita' di apprestare tutela a favore di chi, scientemente, concluda un contratto nullo con la riserva mentale di godere della prestazione altrui e sottrarsi ai propri obblighi contrattuali. 1.6. - Con ulteriore memoria depositata in prossimita' dell'udienza, gli eredi di Li Volsi Natale hanno ritenuto superate dalla sentenza n. 26 del 2003 di questa Corte (ad eccezione di quelle parametrate agli articoli 41 e 77 Cost.) le questioni sollevate dal Tribunale di Prato. Gli stessi hanno inoltre osservato che ogni eventuale carenza dei presupposti di necessita' ed urgenza del decreto-legge sarebbe sanata dall'intervenuta conversione in legge. Gli eredi Li Volsi hanno, infine, sostenuto la compatibilita' della norma denunciata con l'art. 41 Cost., semmai ravvisando un possibile contrasto con esso della sola norma interpretata [recte: della norma risultante dalle disposizioni interpretativa ed interpretata] nella parte in cui sanziona con la nullita' il contratto di trasporto stipulato in forma scritta ma privo delle annotazioni di legge. 2. - Il Tribunale di Roma, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della Sarda Express S.r.l. per il pagamento del saldo del corrispettivo (corrispondente alla differenza tra quanto dovuto in applicazione delle c.d. «tariffe a forcella» e quanto effettivamente corrisposto) per attivita' di trasporto intermodale (terrestre e marittimo) effettuate in favore della Agripacking s.r.l. nel periodo dal 1° aprile 1998 al 2 agosto 2000, solleva, con ordinanza 8 ottobre 2002, depositata il 9 ottobre 2002, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 77 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 20 agosto 2001, n. 334, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 [rectius: art. 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334)] contenente norma di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. 2.1. - Il giudice a quo considera rilevante la questione di legittimita' costituzionale tenuto conto che, nella specie, il contratto di autotrasporto e' stato concluso in forma orale, incidendo quindi il giudizio sulla validita' o meno del contratto stesso sull'applicabilita' del regime tariffario obbligatorio. Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente ritiene la norma denunciata in contrasto con l'art. 3 Cost., determinando essa una ingiustificata disparita' di trattamento tra chi stipula il contratto in forma orale e chi, invece, sceglie la forma scritta, con l'intrinseca contraddizione di collegare la sanzione della nullita' all'inosservanza di una formalita' la cui adozione - ove optino per la forma orale - e' rimessa alla libera scelta delle parti. Altrettanto palese risulterebbe la violazione dell'art. 77 Cost. trattandosi, nella specie, di norma sostanzialmente innovativa emanata nel difetto dei presupposti della necessita' e dell'urgenza legittimanti l'adozione del decreto-legge. 2.2. - Si e' costituita la Agripacking S.r.l., la quale ha invocato una pronuncia di incostituzionalita' della norma censurata ritenuta in conflitto con l'art. 3 Cost., anche per la sua illogicita' e contraddittorieta' in relazione alla finalita' di scoraggiamento dell'abusivismo perseguita dalla norma interpretata. 3. - Nel corso di un giudizio civile, promosso dalla Maffei Sarda S.r.l. nei confronti della Leonardo Mura & C. s.n.c. per l'accertamento della inesistenza del credito ad ulteriori compensi per attivita' di autotrasporto eseguite tra il 1996 ed il 2000, e cioe' alla differenza tra il dovuto in base ai minimi della tariffa «a forcella» e quanto effettivamente corrisposto, il Tribunale di Sassari, con ordinanza 20 settembre 2002, depositata il 24 settembre 2002, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334) contenente norma di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 26, della legge 6 giugno 1974, n. 298 - come modificato dall'art. 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 - per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. 3.1. - Il giudice a quo ritiene rilevante la questione di legittimita' costituzionale, dipendendo la definizione del giudizio dalla decisione circa la validita' del contratto di autotrasporto stipulato, nel caso in questione, in forma orale. In punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ravvisa un contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost., oltre che per la ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che stipulano il contratto in forma orale e coloro che, invece, scelgono la forma scritta, anche per la lesione dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico, «sanandosi con effetto ex tunc contratti precedentemente inefficaci perche' nulli» secondo l'univoca interpretazione della giurisprudenza di merito. 3.2. - Con deduzioni del 27 gennaio 2003 la s.n.c. Leonardo Mura & C. ha svolto difese analoghe a quelle degli eredi Li Volsi, delle quali si e' detto sub 1.2. 3.3. - Sono inoltre intervenute, ad adiuvandum delle ragioni del vettore, le associazioni di categoria dell'autotrasporto F.I.T.A., C.N.A. e L.I.A.T., con argomentazioni analoghe a quelle formulate nel giudizio r.o. n. 498 del 2002 (sub 1.4.) 3.4. - In prossimita' dell'udienza, la s.n.c. Leonardo Mura & C. ha depositato altra memoria, svolgendo deduzioni identiche a quelle articolate dagli eredi Li Volsi e di cui al punto 1.6. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Prato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77, comma secondo, 101, secondo comma, 102 primo comma e 104 della Costituzione; il Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione; il Tribunale di Sassari in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dubitano della legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, secondo il quale l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzioni di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) - come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 - «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonche' la conseguente nullita' del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta». Le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate congiuntamente, previa riunione dei relativi giudizi. 2. - Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilita' degli interventi spiegati dalle associazioni di categoria F.I.T.A., C.N.A. e L.I.A.T., e cioe' da soggetti che non rivestivano le qualita' di parti nei giudizi a quibus. 3. - La questione sollevata dal Tribunale di Prato, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104 della Costituzione, investe la retroattivita' della norma interpretativa, la quale avrebbe avuto ad oggetto una norma - quella introdotta dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 - inequivoca nel suo significato e uniformemente interpretata dall'unanime giurisprudenza. Come questa Corte ha osservato nella sentenza n. 26 del 2003, la premessa della assoluta univocita' dell'interpretazione consentita dalla lettera e dalla ratio della norma, oggetto dell'interpretazione autentica, non e' accettabile, dal momento che, lungi dall'essere unanimemente condivisa, quell'interpretazione era contrastata da una consistente, anche se minoritaria, giurisprudenza che faceva leva sull'evidente inadeguatezza del mezzo (nullita' del contratto carente di taluni, estrinseci requisiti formali) rispetto al fine asseritamente perseguito (repressione del fenomeno dell'abusivismo). In assenza di qualsiasi ulteriore argomentazione, questa Corte non puo' che ribadire la conclusione cui, con la citata sentenza n. 26 del 2003, e' pervenuta escludendo l'illegittimta' del ricorso del legislatore ad una legge d'interpretazione autentica, con cio' stesso escludendo ogni illegittima compressione del potere decisorio del giudice attraverso una indebita interferenza nei giudizi pendenti, cosi' come deve negarsi ogni lesione di un legittimo affidamento nella nullita', per carenze formali, del contratto. La questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata. 4. - I Tribunali di Prato e di Roma, inoltre, deducono la violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione per l'assenza dei presupposti (necessita' ed urgenza) legittimanti il ricorso al decreto-legge. Premesso che, per quanto si e' osservato sub 3, l'asserita inesistenza di contrasti sul significato della norma interpretata non puo' essere dedotta a conforto della censura ora in esame, va rilevato che questa Corte ha ripetutamente statuito che «eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d'urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge» (sentenze n. 29 e n. 16 del 2002, n. 398 del 1998 e n. 330 del 1996); «in linea di principio» perche' solo «l'evidente mancanza di quei presupposti configura tanto un vizio di legittimita' costituzionale del decreto-legge quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validita' in realta' insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione» (sentenza n. 29 del 1995). Osserva la Corte che, nella specie, non puo' certamente parlarsi di «evidente mancanza dei presupposti» di cui all'art. 77, secondo comma, Cost.: dai lavori parlamentari, infatti, risulta come la questione abbia formato oggetto di un ampio dibattito e come, pur nella varieta' delle opinioni sull'opportunita' politica della norma, sia emersa la sua funzione di evitare l'ulteriore proliferare di un gia' imponente contenzioso innescato dal precedente intervento che, sulla legge del 1974, era stato operato (peraltro, con decreto-legge) e di evitare, altresi', agitazioni sindacali nel settore dell'autotrasporto. Esigenze, entrambe, astrattamente idonee a giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza e, quindi, a precludere ogni piu' penetrante sindacato di questa Corte; dal che l'infondatezza della censura. 5. - Tutti e tre i giudici rimettenti sollevano la questione della ingiustificata disparita' di trattamento, censurabile ex art. 3 Cost., tra chi ha stipulato oralmente il contratto e chi, avendolo concluso in forma scritta, sarebbe soggetto al rischio di incorrere nella sanzione di nullita' per l'omessa indicazione di dati non richiesti, invece, a chi abbia optato per la forma orale. Osserva in proposito la Corte che la denunciata disparita' di trattamento sussiste, nella prospettazione dei rimettenti, a danno di chi ha fatto ricorso alla forma scritta; sicche' la declaratoria d'incostituzionalita' dovrebbe colpire quella parte della norma che prevede la sanzione della nullita' per l'omessa «annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore». Ma e' evidente che, poiche' in tutti e tre i giudizi a quibus il contratto era stato concluso oralmente, la questione e' irrilevante, e deve conseguentemente essere dichiarata manifestamente inammissibile. Tale conclusione, a fortiori, si impone per la questione, sollevata dal Tribunale di Prato in riferimento all'art. 41 Cost.: la circostanza che la mancata annotazione dei dati relativi all'iscrizione all'albo consentirebbe, grazie alla nullita' del contratto, la «facile elusione delle tariffe obbligatorie» deporrebbe, semmai, per l'illegittimita' costituzionale di quella parte della norma che, attesa la forma orale del contratto stipulato nel caso di specie, non e' applicabile nel giudizio a quo.