ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 16, 27,
comma 2, e 29 della legge della Provincia di Trento 30 dicembre 2003,
n. 15  (Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale 2003 e
pluriennale  2003-2005  della  Provincia  autonoma  di  Trento. Legge
finanziaria),  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri,  notificato  il 28 febbraio 2003, depositato in cancelleria
il 6 marzo successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  14 ottobre  2003  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato Carlo Albini per la Provincia
autonoma di Trento.
    Ritenuto  che  con  ricorso  notificato  il  28 febbraio 2003, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale,
nei  confronti  della  Provincia autonoma di Trento, gli articoli 16,
27, comma 2, e 29 della legge provinciale di Trento 30 dicembre 2002,
n. 15  (Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale 2003 e
pluriennale  2003-2005  della  Provincia  autonoma  di  Trento. Legge
finanziaria);
        che  in particolare l'art. 16 - recante la proroga di un anno
dei  termini  fissati  dall'art.15, comma 1, e dall'art. 21, comma 4,
del  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.164  (Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144)
-  e'  impugnato sotto il profilo della violazione degli artt. 8 e 11
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  in  quanto la
Provincia  avrebbe  esercitato  un  potere  non  attribuitole da tali
norme,  nonche'  per  contrasto  - in violazione dell'art. 117, primo
comma,  della Costituzione - con la normativa comunitaria recepita da
detto  d.lgs.  e  per incidenza - in violazione degli artt. 41 e 117,
secondo comma, lettera e), Cost. - sulla materia della concorrenza;
        che  l'art. 27,  comma 2 - che ha inserito un articolo 14-bis
[recte  14-ter]  nella  legge  provinciale di Trento 10 gennaio 1992,
n. 2  (Organizzazione  degli interventi della Provincia in materia di
protezione  civile),  il  cui  comma 3  consente  al Presidente della
Provincia  di emettere ordinanze in deroga alla disposizioni vigenti,
di  cui  agli  artt. 5,  commi 2, 3 e 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e
5-bis,   comma 5,   del   decreto-legge   7 settembre   2001,  n. 343
(Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle attivita' di protezione civile), convertito
con  modificazioni nella legge 9 novembre 2001, n. 401 - e' impugnato
in  via  principale  sotto  il  profilo dell'invasione della sfera di
legislazione  esclusiva  dello  Stato in materia di ordine pubblico e
sicurezza,  in  violazione  dell'art. 117, secondo comma, lettera h),
Cost., nonche' degli artt. 87 ed 88 del d.P.R. n. 670 del 1972, ed in
via  subordinata  per l'inosservanza dei principi fondamentali di cui
alla legge n. 225 del 1992, in violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost;
        che  infine  l'art. 29  -  che,  nel  sostituire  il  comma 2
dell'art. 8   della   legge   provinciale   29 aprile   1993,   n. 14
(Modificazioni  alle  leggi  provinciali  17 marzo 1988, n. 10, sulla
cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione,
e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonche' disposizioni sugli
interventi per l'emergenza), ha attribuito alla Giunta provinciale il
potere  di  adottare  i criteri per l'organizzazione degli interventi
previsti  dallo  stesso articolo - e' impugnato per le stesse ragioni
indicate  a proposito della censura relativa all'art. 27, comma 2, in
relazione ai medesimi parametri;
        che  la  Provincia  di  Trento  si e' costituita in giudizio,
depositando una memoria e sostenendo genericamente l'inammissibilita'
e comunque l'infondatezza del ricorso;
        che,  in  prossimita'  della pubblica udienza, le parti hanno
depositato  memorie  illustrative  e  la  Provincia  ha, fra l'altro,
dedotto  di  avere  -  con  la  legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5
(Disposizioni   per  la  formazione  dell'assestamento  del  bilancio
annuale  2003  e  pluriennale  2003-2006  della Provincia autonoma di
Trento.  Legge finanziaria) - interpretato autenticamente l'impugnato
l'art. 16 e modificato le altre due norme censurate;
        che  in data 8 ottobre 2003 l'Avvocatura generale dello Stato
ha  depositato  un  atto,  nel quale, rilevata la pubblicazione della
citata  legge  provinciale n. 5 del 2003, ha dichiarato di rinunciare
al  ricorso  per  conto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri,
allegando conforme deliberazione del Consiglio dei ministri;
        che  la difesa della Provincia resistente ha depositato nella
pubblica  udienza atto di accettazione della rinuncia al ricorso, con
allegata conforme deliberazione della Giunta provinciale.
    Considerato che, a norma dell'articolo 25 delle Norme integrative
per  i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale, la rinuncia al
ricorso,  seguita dalla relativa accettazione, determina l'estinzione
del processo.