ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  dell'articolo 42  e seguenti della legge 25 maggio
1970,  n. 352  (Norme  sui  referendum  previsti dalla Costituzione e
sulla  iniziativa  legislativa  del  popolo),  promosso  da Bornancin
Sergio nella qualita' di delegato effettivo del comune di San Michele
al  Tagliamento,  con ricorso depositato il 29 marzo 2003 ed iscritto
al n. 241 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 15 ottobre 2003 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto   che   Sergio   Bornancin,  in  qualita'  di  «delegato
effettivo»  del  comune  di  San Michele al Tagliamento ai fini della
presentazione  della  richiesta di referendum ai sensi dell'art. 132,
secondo  comma,  della  Costituzione,  per il distacco di tale comune
dalla   Regione   Veneto   e   la   sua   aggregazione  alla  Regione
Friuli-Venezia  Giulia, con ricorso depositato in data 29 marzo 2003,
ha  sollevato conflitto di attribuzione contro il Parlamento per aver
leso  la sfera di attribuzioni costituzionali del comune che, in base
al  secondo  comma dell'art. 132 della Costituzione, intenda proporre
il  proprio  distacco  dalla  Regione  di appartenenza, nonche' della
frazione  del  corpo  elettorale chiamata alla relativa deliberazione
referendaria;
        che,  per  quanto  e'  possibile  dedurre  dal ricorso, viene
lamentato  il  mancato  adeguamento del Titolo III della legge n. 352
del  25 maggio 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e  sulla  iniziativa  legislativa del popolo) ed in particolare degli
artt. 42  e  seguenti,  all'art. 132  della  Costituzione, cosi' come
modificato  dall'art. 9,  primo  comma,  della  legge  costituzionale
10 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche  al  titolo V della parte seconda
della Costituzione);
        che  le disposizioni citate sono censurate nella parte in cui
prescrivono  che  la  richiesta  di referendum del comune che intende
cambiare  Regione  deve essere deliberata anche da un certo numero di
altri  comuni  di  entrambe le Regioni, acquisente e cedente, nonche'
nella  parte  in cui prevedono che il referendum debba coinvolgere la
totalita' della popolazione delle due Regioni;
        che,  in sintesi, le suddette disposizioni sarebbero divenute
lesive  della  sfera  di  attribuzioni  costituzionali  dei cittadini
direttamente  interessati  al  distacco  di un comune da una Regione,
nonche'  del  comune  stesso  come  soggetto  cui spetta l'iniziativa
referendaria,  poiche'  la legge costituzionale n. 3 del 2001 avrebbe
integrato   il   secondo   comma   dell'art. 132   Cost.   prevedendo
esplicitamente  che  il  referendum si svolga solo nel comune o nella
Provincia interessata;
        che  il  ricorrente  fa  presente  di  avere  depositato,  il
30 ottobre  2002,  presso  l'Ufficio centrale per il referendum della
Corte di cassazione, la delibera del Consiglio comunale di S. Michele
al  Tagliamento,  con  cui  veniva  richiesto  il referendum ai sensi
dell'art. 132,  secondo  comma, Cost., per il distacco di tale comune
dalla   Regione   Veneto   e   la   sua   aggregazione  alla  Regione
Friuli-Venezia Giulia;
        che  lo  stesso  ricorrente, nel giudizio dinanzi all'Ufficio
centrale  per  il  referendum, ha chiesto preliminarmente che venisse
sollevata   dinanzi   la   Corte   costituzionale   la  questione  di
legittimita'  costituzionale  del  Titolo  III della legge n. 352 del
1970,  ed  in particolare degli articoli 42 e seguenti, per contrasto
con  il secondo comma dell'art. 132 Cost, come modificato dalla legge
costituzionale   n. 3  del  2001,  nella  parte  in  cui  tali  norme
attribuiscono  l'iniziativa  per il referendum a soggetti diversi dal
comune  che chiede la variazione territoriale, nonche' nella parte in
cui prevedono la partecipazione alla consultazione referendaria anche
di elettori estranei al comune stesso;
        che  peraltro  l'Ufficio  centrale  per  il  referendum,  con
ordinanza  26 novembre  2002, ha ritenuto manifestamente infondata la
suddetta  questione  di  costituzionalita',  ed ha quindi invitato il
delegato  comunale  a produrre, ai sensi dell'art. 42, secondo comma,
della  legge  n. 352  del 1970, anche le necessarie deliberazioni dei
comuni   della   Regione   Friuli--Venezia   Giulia,   nonche'   (con
deliberazione del 13 febbraio 2003) le delibere dei Consigli comunali
della   Regione  Veneto  che  rappresentino  almeno  un  terzo  della
popolazione di detta Regione.
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 37, terzo e quarto comma,
della  legge  11 marzo  1953  n. 87,  questa Corte e' chiamata in via
preliminare  a  decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza
contradditorio,  se  il  ricorso  sia  ammissibile  sotto  il profilo
dell'esistenza  della  materia  di  un  conflitto, la cui risoluzione
spetti  alla  sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi
ed oggettivi, di cui al primo comma del medesimo art. 37;
        che,  anche  volendosi prescindere dai problemi relativi alla
legittimazione  attiva  del  «delegato  effettivo»  di  un comune che
chiede  l'indizione di un referendum popolare ai sensi dell'art. 132,
secondo  comma,  quale modificato ad opera della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n.3, il conflitto che viene sollevato ha per oggetto
alcune  disposizioni  della  legge  n. 352  del 25 maggio 1970 «ed in
particolare gli art. 42 e seguenti», laddove tuttora prevedono che la
richiesta  di  referendum  debba  essere  presentata  anche da comuni
diversi  da  quello direttamente interessato e che il referendum vada
indetto   sulla   totalita'   della  popolazione  delle  due  Regioni
interessate,   malgrado  l'intervenuta  modifica  della  disposizione
costituzionale;
        che   questa  Corte  ha  riconosciuto  che  il  conflitto  di
attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  sia  configurabile  anche in
relazione  ad atti di rango legislativo, ove da essi possano derivare
lesioni  dirette  all'ordine costituzionale delle competenze, ma solo
nel  caso  in  cui  non  esista  un giudizio nel quale questi debbano
trovare  applicazione e quindi possa essere sollevata la questione di
legittimita' costituzionale in via incidentale (si vedano le sentenze
n. 221 del 2002 e n. 457 del 1999);
        che peraltro la presentazione di una questione incidentale di
legittimita'  costituzionale  all'Ufficio  centrale per il referendum
rispetto  alle  disposizioni  legislative  di  attuazione del secondo
comma  dell'art. 132  Cost.,  appare  non  solo possibile, sulla base
della natura giuridica dell'Ufficio e della funzione da questo svolta
(secondo  quanto  lo  stesso  Ufficio  ha  piu' volte riconosciuto in
passato),  ma  e'  stata  in  concreto  posta  in  essere proprio dal
«delegato effettivo» del comune di San Michele al Tagliamento;
        che,  nonostante  la pur significativa riforma dell'art. 132,
secondo    comma,   della   Costituzione   introdotta   dalla   legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3,  l'Ufficio  centrale  per il
referendum  ha  ritenuto di affermare la manifesta infondatezza della
proposta questione di legittimita' costituzionale;
        che,  comunque,  e' dimostrata l'esistenza di un giudizio nel
quale possa essere sollevata la questione incidentale di legittimita'
costituzionale     sulle     disposizioni    legislative    attuative
dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione;
        che,  conseguentemente,  il  ricorso  deve  essere dichiarato
inammissibile.