ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 4 febbraio 2003 dal Tribunale di Pisa sul ricorso proposto da Bartoli Ilaria, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 2003 il giudice relatore Fernanda Contri. Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 4 febbraio 2003, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per violazione dell'art. 3 della Costituzione; che il giudice rimettente e' investito della decisione del ricorso proposto da un avvocato, nominato difensore d'ufficio nel corso di un processo penale, avverso il decreto col quale e' stato dichiarato non luogo a provvedere sulla sua istanza di liquidazione dei compensi per l'attivita' svolta a favore di un cittadino straniero, per non avere l'istante dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del suo credito professionale, come richiesto dall'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002; che, come riferisce il giudice a quo, il ricorrente lamenta l'irragionevole disparita' di trattamento che la disposizione impugnata determina tra il difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato formalmente irreperibile e quella del difensore, sempre d'ufficio, del soggetto irreperibile di fatto, quale era certamente, nel caso in esame, l'assistito, in quanto straniero, privo di documenti e senza fissa dimora in Italia; che mentre nel primo caso, infatti, al difensore spettano i compensi previsti dalle norme sul patrocinio a spese dello Stato, nel secondo il professionista deve preventivamente esperire le procedure civili per il recupero del credito, pur essendo le stesse destinate a sicuro fallimento; che, sempre secondo il Tribunale di Pisa, non sarebbe possibile dare una diversa interpretazione alla disposizione censurata (che non ha innovato sul punto rispetto a quanto prevedeva l'abrogato art. 32-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), dovendosi intendere la nozione di irreperibilita' dell'imputato «in senso tecnico», con la conseguente necessita' delle previe vane ricerche e della adozione di un provvedimento formale ai sensi dell'art. 159 del codice di procedura penale; che, come osserva il rimettente, il sistema processuale penale da' rilievo non solo alla irreperibilita' formalmente dichiarata, ma anche alla situazione di irreperibilita' di mero fatto, tanto che l'art. 161, comma 5 (recte: comma 4), cod. proc. pen. prevede la notifica al difensore nel caso in cui sia divenuta impossibile la notifica al domicilio dichiarato o eletto, come confermato dalla Corte di cassazione con sentenza 3 ottobre 1991; che, sempre secondo il Tribunale di Pisa, la disposizione censurata non demanda al magistrato la liquidazione degli onorari nel caso di «condannato dichiarato irreperibile», ma semplicemente di «condannato irreperibile», facendo cosi' implicito riferimento ad una condizione di mero fatto; che, rileva ancora il giudice a quo, le disposizioni che disciplinano la liquidazione dei compensi ai difensori d'ufficio tendono sicuramente a garantire all'indagato o all'imputato la prestazione di una difesa responsabile ed effettiva, subordinando il pagamento a carico dello Stato all'effettivo esperimento delle procedure esecutive, anche al fine di evitare abusi da parte di chi fruisce di tali prestazioni; che la disposizione impugnata, imponendo al difensore di ricorrere ai mezzi di recupero del proprio credito anche quando l'indagato o l'imputato risulta irreperibile di fatto, detta una disciplina del tutto diversa da quella prevista per una situazione del tutto analoga, e cioe' quella del difensore di un soggetto dichiarato formalmente irreperibile, creando in tal modo una disparita' di trattamento censurabile ai sensi dell'art. 3 Cost; che e' intervenuto nel giudizio di legittimita' costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che con una memoria ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile e infondata. Considerato che il rimettente dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che il difensore d'ufficio di un indagato, imputato o condannato irreperibile in via di mero fatto debba, per la liquidazione del proprio credito professionale a carico dello Stato, dimostrare di aver esperito tutte le procedure civili per il recupero del suo credito, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto ai difensori d'ufficio di indagati, imputati e condannati dichiarati formalmente irreperibili nel corso del processo, che ottengono la liquidazione del loro credito secondo le norme del patrocinio a spese dello Stato; che l'ordinanza di rimessione, lungi dall'assumere una chiara posizione in ordine al significato da attribuire alla disposizione censurata, da un lato lascia intendere che la stessa debba essere interpretata in senso letterale, e quindi con riferimento alla nozione di irreperibilita' ricavabile dall'art. 159 del codice di procedura penale, mentre dall'altro sembra ritenere possibile anche una diversa interpretazione, dalla quale potrebbe ricavarsi che la nozione di irreperibilita' del soggetto assistito dal difensore di ufficio potrebbe essere desunta dalla mera situazione di fatto; che neppure il giudice a quo ha verificato, prima di sollevare la questione di legittimita' costituzionale, se potessero adottarsi differenti interpretazioni delle norme censurate, peraltro gia' emerse in giurisprudenza, che fossero in grado di risolvere la questione interpretativa proposta (cfr. ordinanza n. 315 del 2002); che, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimita' costituzionale cosi' come e' stata posta dal Tribunale di Pisa, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, non avendo il rimettente assolto «l'onere di verificare la concreta possibilita' di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimita' costituzionale» (ex plurimis, ordinanza n. 322 del 2001). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.