ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Giudice di pace di Ferrara con tre ordinanze del 17 febbraio 2003, iscritte al n. 381, al n. 382 e al n. 384 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che con tre ordinanze del 17 febbraio 2003 il Giudice di pace di Ferrara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullita' l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione; che il giudice a quo osserva che l'art. 52 del citato decreto legislativo ha mutato il quadro sanzionatorio per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, consentendo l'applicazione sia dell'oblazione «volontaria» ex art. 162 del codice penale, sia di quella «discrezionale» prevista dall'art. 162-bis del medesimo codice, con particolare riferimento alle contravvenzioni gia' punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda e oggi punite con la pena alternativa dell'ammenda, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita'; che, a fronte di tale situazione, la disciplina censurata, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio contenga, a pena di nullita', l'avviso che l'imputato puo' presentare domanda di oblazione, appare in contrasto, secondo il rimettente, con: l'art. 3 Cost., perche' pone in essere una irragionevole e ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a quanto disposto in relazione al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica dall'art. 552, comma 1, lettera f), e comma 2, cod. proc. pen., ove e' previsto non solo l'avviso, ma anche la nullita' in caso di omissione; l'art. 3 Cost., poiche', irragionevolmente, l'avviso non e' previsto proprio in relazione a un procedimento connotato da «principi di massima semplificazione e di deflazione del dibattimento»; l'art. 24, secondo comma, Cost., perche' incide sulla facolta' dell'imputato di chiedere tempestivamente di essere ammesso all'oblazione, che e' espressione del diritto di difesa; l'art. 97, primo comma, Cost., perche' comporta «ritardi nella fase del dibattimento in quanto l'imputato, stante l'assenza dell'informazione, non e' posto nella condizione di scegliere tale strada alternativa in anticipo rispetto alla fase dibattimentale» e il «dibattimento di conseguenza diviene in effetti una fase del procedimento del tutto obbligata»; che il rimettente ricorda infine che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 497 del 1995, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha sostanzialmente trasfuso tale disposizione nell'attuale art. 552, comma 2, cod. proc. pen.), nella parte in cui non prevedeva la nullita' del decreto di citazione a giudizio in caso di mancanza dell'avviso concernente la facolta' di chiedere i riti alternativi ovvero di presentare domanda di oblazione. Considerato che le ordinanze di rimessione, aventi uguale tenore testuale, sollevano la medesima questione e deve percio' essere disposta la riunione dei relativi giudizi; che identica questione, sollevata dallo stesso rimettente, e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 231 del 2003; che questa Corte ha affermato, in riferimento alle censure relative agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che «dalla sentenza n. 497 del 1995 non possono [...] trarsi argomenti a sostegno della illegittimita' costituzionale della disciplina censurata, in quanto l'omissione dell'avviso circa la facolta' di presentare domanda di oblazione non comporta la perdita irrimediabile di tale facolta', che puo' essere esercitata dall'imputato nel corso dell'udienza di comparizione prima dell'apertura del dibattimento, alla stregua di quanto espressamente disposto dall'art. 29, comma 6, del decreto legislativo n. 274 del 2000» e che «nell'udienza di comparizione l'imputato e' obbligatoriamente assistito, a norma dell'art. 20, comma 2, lettera e), del menzionato decreto legislativo, da un difensore, di fiducia o d'ufficio, si' che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)»; che in questa prospettiva «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilita' di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen.»; che nell'occasione questa Corte ha inoltre ribadito che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attivita' giurisdizionale in senso stretto, bensi' all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia; che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli gia' valutati con la pronuncia richiamata, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.