ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre   1999,   n. 468),   promossi,   nell'ambito  di  diversi
procedimenti penali, dal Giudice di pace di Ferrara con due ordinanze
del  17 febbraio  2003,  iscritte  al n. 383 e al n. 385 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 novembre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che con due ordinanze del 17 febbraio 2003 il Giudice di
pace  di  Ferrara  ha  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3, 24,
secondo  comma,  e  97, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 20  del  decreto  legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace,  a  norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1999,  n. 468),  «nella  parte  in  cui non prevede che il decreto di
citazione  a  giudizio  da  parte della polizia giudiziaria avanti il
giudice  di  pace  debba,  a  pena  di  nullita',  contenere l'avviso
all'imputato,  (qualora  ne  ricorrano  i  presupposti  e prima della
dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento),  di poter presentare
domanda  di  oblazione  ai  sensi degli artt. 162 o 162-bis cod. pen.
oppure  di  potersi  avvalere  delle  azioni  di  cui all'art. 35 del
decreto legislativo citato»;
        che  secondo  il  rimettente  la disciplina censurata pone in
essere  una  irragionevole e ingiustificata disparita' di trattamento
rispetto  a  quanto  disposto per il giudizio dinanzi al tribunale in
composizione   monocratica   dall'art. 552,  comma 1,  lettera f),  e
comma 2, cod. proc. pen., ove invece l'avviso e' previsto;
        che,  come  gia'  affermato  dalla  Corte  costituzionale  in
relazione  a  situazione  del  tutto  analoga  a  quella ora in esame
(sentenza   n. 497   del  1995  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 555,  comma 2,  cod.  proc. pen., nel testo
precedente  la legge 16 dicembre 1999, n. 479), la mancata previsione
dell'avviso  incide  sul  diritto di difesa dell'imputato, privandolo
del  «potere  di  valutare  le  altre  forme di definizione previste,
assolutamente importanti per le conseguenze favorevoli che producono,
ma che devono essere chieste o enunciate entro termini perentori»;
        che,   in   particolare,   il   rimettente   rileva   che  le
«possibilita'  offerte  dall'art. 35  di definizione del procedimento
attraverso  i  comportamenti  previsti  da  tale norma, se conosciute
tempestivamente,  amplierebbero  grandemente  il  diritto  di difesa,
qualora fossero portate a conoscenza dell'imputato nella citazione»;
        che   la  previa  conoscenza  determinerebbe  una  «sensibile
economicita'  dei  tempi  procedurali»,  evitando  di ricorrere, come
previsto  dal  comma 3  dello  stesso  articolo, alla sospensione del
processo per porre in essere le condotte riparatorie in esame.
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Ferrara  solleva, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 20
del  decreto  legislativo  28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge  24 novembre  1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che
la  citazione  a  giudizio  disposta  dalla polizia giudiziaria debba
contenere,  a  pena di nullita', l'avviso che, qualora ne ricorrano i
presupposti,  l'imputato  prima  della  dichiarazione di apertura del
dibattimento  puo'  presentare  domanda  di  oblazione ai sensi degli
artt. 162  o  162-bis  cod.  pen.  o  porre  in  essere  le  condotte
riparatorie di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo;
        che   le   ordinanze  di  rimessione,  aventi  uguale  tenore
testuale,  sollevano  la  medesima  questione  e  deve percio' essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che  questa  Corte  con ordinanze n. 10 del 2004 e n. 231 del
2003  ha  dichiarato  manifestamente  infondate analoghe questioni di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 20  del  decreto  legislativo
n. 274  del  2000,  sollevate, per contrasto con gli stessi parametri
costituzionali,  in relazione alla mancata previsione nella citazione
a  giudizio  da  parte della polizia giudiziaria dell'avviso circa la
possibilita' di presentare domanda di oblazione;
        che  questa  Corte  ha affermato, in riferimento alle censure
relative  agli  artt. 3  e 24 della Costituzione, che «dalla sentenza
n. 497  del  1995 non possono [...] trarsi argomenti a sostegno della
illegittimita'  costituzionale  della disciplina censurata, in quanto
l'omissione  dell'avviso  circa  la facolta' di presentare domanda di
oblazione non comporta la perdita irrimediabile di tale facolta', che
puo'  essere  esercitata  dall'imputato  nel  corso  dell'udienza  di
comparizione  prima  dell'apertura  del dibattimento, alla stregua di
quanto   espressamente  disposto  dall'art. 29,comma 6,  del  decreto
legislativo  n. 274  del  2000»  e  che «nell'udienza di comparizione
l'imputato  e'  obbligatoriamente  assistito,  a  norma dell'art. 20,
comma 2,  lettera e),  del  menzionato  decreto  legislativo,  da  un
difensore,  di  fiducia  o  d'ufficio,  si'  che risultano pienamente
garantite  la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di
definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito
(conciliazione  tra  le  parti,  oblazione,  risarcimento  del danno,
condotte riparatorie)»;
        che  in  questa  prospettiva  «l'udienza di comparizione, ove
avviene  il  primo  contatto  tra le parti e il giudice, risulta sede
idonea  per  sollecitare  e verificare la praticabilita' di possibili
soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato
per oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen.»;
        che  tali  considerazioni  si attagliano anche alla specifica
questione di legittimita' costituzionale relativa all'avviso circa la
possibilita'  di  porre  in  essere  le  condotte  riparatorie di cui
all'art. 35  del  decreto  legislativo  n. 274 del 2000, posto che il
comma 3 di tale norma stabilisce espressamente che il giudice di pace
puo'  disporre  la  sospensione  del  processo  per  un  periodo  non
superiore   a   tre   mesi  ove  l'imputato  chieda  nell'udienza  di
comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostri
di  non  avere  potuto  farlo in precedenza, ovviamente anche per non
essere stato informato di tale possibilita';
        che  questa Corte nelle ordinanze sopra menzionate ha inoltre
ribadito  che  il principio di buon andamento dei pubblici uffici non
si  riferisce  all'attivita' giurisdizionale in senso stretto, bensi'
all'organizzazione  e  al  funzionamento  dell'amministrazione  della
giustizia;
        che   pertanto   le   questioni   devono   essere  dichiarate
manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.