IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta in data 15 ottobre 2003 al n. 434/03 R.G. e vertente tra Melena Fabio, nato il 5 luglio 1972 a Wald (Svizzera), residente a Sulmona ed ivi elettivamente domiciliato alla Piazza Pebliscito n. 11, presso e nello studio dell'avv. Graziella Rapisarda che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; e Polizia di Stato - Commissariato di P.S. di Sulmona, Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila, in opposizione ex art. 205 C.d.s. a verbale di contestazione di vilazione. F a t t o Il giorno 9 luglio 2003, alle ore 16,40 circa, gli addetti della Polizia di Stato del Commissariato di Sulmona al Km. 100+100 della Strada Statale n. 17 fermavano l'autovettura Audi 100 targata AA835JW, condotta da Melena Fabio, contestandogli di aver violato la norma di cui all'art. 148, commi 10 e 16 del C.d.S. perche' alla guida del veicolo indicato in prossimita' di una curva effettuava una manovra di sorpasso direzione di marcia Roccaraso. Con la contestazione immediata redatta su verbale n. 413982Q veniva irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 68,25. Successivamente in data 23 agosto seguente a Melena Fabio veniva notificato un secondo verbale identico al precedente - stesso numero - ma differente nella sanzione pecuniaria corretta e sostituita con quella di Euro 137,55, ed inoltre con l'aggiunta della sanzione accessoria della decurtazione di dieci punti sulla patente di guida, nonche' del ritiro e della sospensione della stessa. Contestualmente gli veniva ritirata la patente di guida per essere trasmessa all'U.T.G. dell'Aquila per l'adozione del provvedimento, emesso poi in data 2 settembre 2003 e notificato il giorno 6 seguente. Proponeva rituale opposizione al verbale di accertamento Melena Fabio, il quale, ancor prima di indicarne nel merito l'illegittimita' in fatto ed in diritto, per l'insussisenza del fatto (cosi' come contestato nel primo verbale), per la mancata contestazione immediata nella stesura alterata e successivamente notificata dello stesso verbale, per l'illegittimita' del provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto dell'Aquila in quanto a sua volta adottato sulla base di un provvedimento illegittimo, preliminarmente sollevava eccezione di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' in relazione al comma 3 dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede che «all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente» per evidente contrarieta' agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. D i r i t t o Esaminati gli atti il giudice rileva che il ricorso e' stato depositato in cancelleria senza la ricevuta di versamento della somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Tale obbligo, previsto a pena d'inammisibilita' del ricorso, scaturisce dall'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151. La suddetta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 - Supplemento ordinario n. 133, e' entrata in vigore il giorno successivo e, pertanto, nel caso che ci occupa, doveva essere osservata. Il giudice ritiene che l'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto, sull'espressa richiesta del ricorrente, sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalita' nei termini che seguono. Sulla rilevanza della questione Non puo' essere negato il collegamento giuridico tra la res judicanda e la norma indicata a incostituzionalita'. Dalla dichiarazione di conformita' alla Costituzione dell'art. 204-bis del codice della strada discenderebbe infatti la dichiarazione d'inammissibilita' del ricorso, mentre, se quella norma venisse dichiarata in contrasto con la Costituzione, l'opposizione verrebbe esaminata nel merito. Sulla non manifesta infondatezza Ritiene questo giudice che la norma dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992, introdotto dalla legge n. 214/2003, costituisca una palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana. Ed invero non puo' dirsi che l'obbligo di versare anticipatamente una cauzione d'importo pari alla meta' del massimo della sanzione prevista, non contrasti con il principio di eguaglianza, perche' favorisce il cittadino in grado di versare immediatamente la somma necessaria e penalizza il cittadino che non abbia altrettanta disponibilita'. Inoltre con la norma in questione il legislatore colloca il cittadino in evidente posizone di minorita' nei confronti della Pubblica amministrazione, la quale riceve invece una doppia tutela, uan volta quando viene scoraggiata l'iniziativa del cittadino di contrastare i provvedimenti ritenuti illegittimi e/o infondati ed in secondo luogo quando viene assicurato un immediato, anzi anticipato, soddisfacimento del credito derivante dalla sanzione irrogata mediante il versamento di una somma, che poi, anche in caso di soccombenza, potrebbe risultare addirittura superiore al dovuto. Peraltro il disposto, della cui costituzionalita' si dubita, lede altresi' lart. 2 della Carta costituzionale - che sancisce il valore assoluto della persona umana - frustrando uno dei diritti fondamentali dell'individuo. E tali considerazioni evidenziano il contrasto della norma in parola anche con il diritto di difesa del cittadino, diritto che non puo' essere condizionato al pagamento di una cauzione.