IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo
grado  iscritta  in data 15 ottobre 2003 al n. 434/03 R.G. e vertente
tra  Melena Fabio, nato il 5 luglio 1972 a Wald (Svizzera), residente
a  Sulmona  ed  ivi  elettivamente domiciliato alla Piazza Pebliscito
n. 11,  presso  e  nello  studio dell'avv. Graziella Rapisarda che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; e Polizia
di Stato - Commissariato di P.S. di Sulmona, Ufficio Territoriale del
Governo  dell'Aquila,  in opposizione ex art. 205 C.d.s. a verbale di
contestazione di vilazione.

                              F a t t o

    Il  giorno 9 luglio 2003, alle ore 16,40 circa, gli addetti della
Polizia  di  Stato  del Commissariato di Sulmona al Km. 100+100 della
Strada   Statale  n. 17  fermavano  l'autovettura  Audi  100  targata
AA835JW,  condotta da Melena Fabio, contestandogli di aver violato la
norma  di  cui  all'art. 148,  commi  10 e 16 del C.d.S. perche' alla
guida del veicolo indicato in prossimita' di una curva effettuava una
manovra di sorpasso direzione di marcia Roccaraso.
    Con  la  contestazione  immediata  redatta  su verbale n. 413982Q
veniva irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 68,25.
    Successivamente  in data 23 agosto seguente a Melena Fabio veniva
notificato  un secondo verbale identico al precedente - stesso numero
-  ma  differente nella sanzione pecuniaria corretta e sostituita con
quella  di  Euro 137,55,  ed  inoltre  con  l'aggiunta della sanzione
accessoria  della decurtazione di dieci punti sulla patente di guida,
nonche'  del ritiro e della sospensione della stessa. Contestualmente
gli  veniva  ritirata  la  patente  di  guida  per  essere  trasmessa
all'U.T.G.  dell'Aquila  per l'adozione del provvedimento, emesso poi
in data 2 settembre 2003 e notificato il giorno 6 seguente.
    Proponeva  rituale  opposizione al verbale di accertamento Melena
Fabio, il quale, ancor prima di indicarne nel merito l'illegittimita'
in  fatto  ed  in  diritto,  per l'insussisenza del fatto (cosi' come
contestato nel primo verbale), per la mancata contestazione immediata
nella  stesura  alterata  e  successivamente  notificata dello stesso
verbale,  per l'illegittimita' del provvedimento di sospensione della
patente  di  guida  emesso  dal  Prefetto dell'Aquila in quanto a sua
volta   adottato   sulla   base   di  un  provvedimento  illegittimo,
preliminarmente  sollevava  eccezione  di  non manifesta infondatezza
della   questione  di  costituzionalita'  in  relazione  al  comma  3
dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla
legge  1°  agosto  2003,  n. 214,  nella  parte  in  cui  prevede che
«all'atto  del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso
la  cancelleria  del  giudice di pace, a pena di inammissibilita' del
ricorso,  una  somma  pari  alla  meta'  del  massimo  edittale della
sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore. Detta somma, in caso di
accoglimento  del  ricorso, e' restituita al ricorrente» per evidente
contrarieta' agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

                            D i r i t t o

    Esaminati  gli  atti  il  giudice  rileva che il ricorso e' stato
depositato in cancelleria senza la ricevuta di versamento della somma
pari   alla  meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta
dall'organo accertatore.
    Tale  obbligo,  previsto  a  pena  d'inammisibilita' del ricorso,
scaturisce  dall'art. 204-bis  del  d.lgs.  30  aprile  1992, n. 285,
introdotto  dalla  legge  1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in
legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
    La suddetta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
12  agosto  2003 - Supplemento ordinario n. 133, e' entrata in vigore
il  giorno  successivo  e,  pertanto,  nel caso che ci occupa, doveva
essere osservata.
    Il  giudice ritiene che l'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285,  introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che convertito
in  legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, non sia
conforme  a Costituzione ed intende pertanto, sull'espressa richiesta
del  ricorrente,  sollevare,  come  in  effetti solleva, incidente di
costituzionalita' nei termini che seguono.

                   Sulla rilevanza della questione

    Non  puo'  essere  negato  il  collegamento  giuridico tra la res
judicanda e la norma indicata a incostituzionalita'.
    Dalla    dichiarazione    di    conformita'   alla   Costituzione
dell'art. 204-bis  del  codice  della strada discenderebbe infatti la
dichiarazione d'inammissibilita' del ricorso, mentre, se quella norma
venisse  dichiarata  in  contrasto con la Costituzione, l'opposizione
verrebbe esaminata nel merito.
                  Sulla non manifesta infondatezza
    Ritiene  questo giudice che la norma dell'art. 204-bis del d.lgs.
n. 285/1992,  introdotto  dalla  legge  n. 214/2003,  costituisca una
palese  violazione  degli  artt. 3  e  24  della  Costituzione  della
Repubblica italiana.
    Ed invero non puo' dirsi che l'obbligo di versare anticipatamente
una  cauzione  d'importo  pari  alla meta' del massimo della sanzione
prevista,  non  contrasti  con  il  principio di eguaglianza, perche'
favorisce  il  cittadino  in grado di versare immediatamente la somma
necessaria  e  penalizza  il  cittadino  che  non  abbia  altrettanta
disponibilita'.
    Inoltre  con  la  norma  in  questione  il legislatore colloca il
cittadino  in  evidente  posizone  di  minorita'  nei confronti della
Pubblica  amministrazione,  la quale riceve invece una doppia tutela,
uan  volta  quando  viene  scoraggiata  l'iniziativa del cittadino di
contrastare  i provvedimenti ritenuti illegittimi e/o infondati ed in
secondo  luogo quando viene assicurato un immediato, anzi anticipato,
soddisfacimento   del   credito  derivante  dalla  sanzione  irrogata
mediante  il  versamento  di  una  somma,  che  poi, anche in caso di
soccombenza, potrebbe risultare addirittura superiore al dovuto.
    Peraltro il disposto, della cui costituzionalita' si dubita, lede
altresi'  lart. 2 della Carta costituzionale - che sancisce il valore
assoluto   della   persona   umana   -  frustrando  uno  dei  diritti
fondamentali dell'individuo.
    E  tali  considerazioni  evidenziano  il contrasto della norma in
parola  anche con il diritto di difesa del cittadino, diritto che non
puo' essere condizionato al pagamento di una cauzione.