ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2,
lettere  a) e b), 3 e 4 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni
in  materia  di  apertura  e  regolazione  dei mercati), promosso con
ordinanza  del  14  gennaio  2002  dal  giudice  di  pace di Roma nel
procedimento  civile vertente tra Carmelo Buccoleri e Alessandro Rosa
ed altra, iscritta al n. 574 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 novembre 2003 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che  nel  corso di una causa civile per il risarcimento
dei  danni  da  incidente  stradale  il  giudice  di  pace di Roma ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della
legge  5  marzo  2001,  n. 57  (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione  dei mercati), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione;
        che  il  remittente  ha  osservato  che  ove  non fosse stata
applicabile  la  norma citata, entrata in vigore il 4 aprile 2001, il
danno  sarebbe stato liquidato equitativamente, assumendo i parametri
seguiti  dalla  Corte  d'appello di Roma: per il punto di invalidita'
lire  3.000.000, aumentabili fino al cinquanta per cento per il danno
biologico  permanente; per il danno biologico temporaneo, lire 90.000
giornaliere  se  assoluto,  lire  45.000  se  parziale;  per il danno
morale,  in  misura  variabile  da  un  quarto alla meta' della somma
complessivamente valutata a titolo di danno biologico;
        che,   applicandosi   i   criteri   stabiliti   dalla   legge
sopravvenuta,   si  perviene  ad  una  rilevante  decurtazione  della
liquidazione  del  danno  rispetto  a  quella  calcolata  in  base ai
parametri  richiamati,  in  contrasto  con i principi di «uniformita'
pecuniaria    di    base»   e   di   necessaria   e   imprescindibile
personalizzazione  del  danno,  anche  alla  luce  delle  linee guida
dettate in materia dal Consiglio d'Europa;
        che,   su   questa   premessa,   il   giudice  a  quo  rileva
incongruenze,  contraddizioni, disparita' di trattamento e violazioni
di  diritti  fondamentali,  tali  da  delineare  un  contrasto  con i
parametri costituzionali sopra indicati.
    Considerato  che  il giudice di pace di Roma dubita, fra l'altro,
della legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge 5
marzo  2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei  mercati),  per  il quale «il danno biologico viene ulteriormente
risarcito  tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato»,
senza  determinare  caratteristiche  e  contenuti  delle  circostanze
soggettive,   e   senza   stabilirne  i  criteri  ne'  attribuirli  a
valutazioni equitative;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di rimessione, la norma
citata  e'  stata  sostituita  dall'art. 23,  comma 3, della legge 12
dicembre  2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo  della  concorrenza),  nel  senso che «l'ammontare del danno
biologico  liquidato  ai  sensi del comma 2 puo' essere aumentato dal
giudice  in  misura  non  superiore  ad un quinto con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato»;
        che  la  nuova  disciplina  non e' meramente ripetitiva della
precedente,  ne' fa salvi i diritti pregressi, ne' e' palesemente non
retroattiva;
        che,   pertanto,   gli   atti  vanno  restituiti  al  giudice
rimettente  perche'  valuti  se  sulla base dello jus superveniens la
questione di legittimita' costituzionale sia tuttora rilevante.