ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10,
della  legge  14  gennaio  1999,  n. 4  (Disposizioni  riguardanti il
settore   universitario  e  della  ricerca  scientifica,  nonche'  il
servizio  di mensa nelle scuole), promosso con ordinanza del 3 maggio
2002  dal  Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio sul ricorso
proposto  da  Fortunata  Lucille  Labi  ed altri contro l'Universita'
degli  studi  «La  Sapienza» di Roma ed altri, iscritta al n. 404 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  3  maggio  2002  il Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  -  nel  corso  di  un giudizio
proposto  da  Fortunata  Lucille  Labi  ed altri contro l'Universita'
degli  studi «La Sapienza» di Roma per l'annullamento del decreto del
rettore  del  26  aprile  2001  per  la  copertura di n. 422 posti di
ricercatore  universitario  nella parte in cui escludeva i ricorrenti
dalla  partecipazione  a  tale  concorso riservato - ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  97  della  Costituzione,  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma  10, della legge 14
gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario
e  della  ricerca  scientifica,  nonche'  il  servizio di mensa nelle
scuole),   nella   parte  in  cui  si  stabilisce  che  il  personale
dell'universita'  e  degli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e
vesuviano, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o
socio-sanitarie  ed  in servizio alla data di entrata in vigore della
legge  medesima,  il quale abbia svolto alla predetta data almeno tre
anni di attivita' di ricerca, possa partecipare ai concorsi per posti
di   ricercatore   universitario   confermato  solo  se  l'originaria
assunzione  in  servizio  sia avvenuta a seguito di pubblici concorsi
che prevedessero come requisito di accesso il diploma di laurea e non
anche  se  il  dipendente, pur in mancanza di quest'ultimo requisito,
sia comunque in possesso di tale diploma;
        che   nell'atto   introduttivo   del  giudizio  i  ricorrenti
assumevano di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1,
comma  10, della legge n. 4 del 1999 citata per l'accesso ai concorsi
riservati  a  posti  di  ricercatore  universitario  e si dolevano di
essere  stati  invece  esclusi  dalle  procedure  medesime  in quanto
assunti originariamente in servizio in una qualifica per la quale non
era  richiesto,  tra  i  vari  requisiti,  il  diploma di laurea, pur
essendo  essi in possesso dello stesso alla data di entrata in vigore
della legge menzionata:
        che  l'impugnativa proposta dai ricorrenti era quindi diretta
all'annullamento  del  provvedimento  di esclusione dalle valutazioni
comparative  riservate  per  la  copertura  di  posti  di ricercatore
universitario  nonche'  all'accertamento  del diritto alla inclusione
tra i beneficiari della legge n. 4 del 1999;
        che il Tribunale amministrativo regionale rimettente sospetta
innanzi  tutto  la  violazione  del  generale  canone  di  coerenza e
ragionevolezza  dell'ordinamento  giuridico (art. 3 Cost.) perche' la
partecipazione  al  concorso  riservato  da parte del personale delle
universita'  e'  condizionato ad un requisito «meramente formale e di
alcuna  rilevanza  sostanziale», quale appunto sarebbe il presupposto
dell'originaria  assunzione  in  ruolo a seguito di pubblici concorsi
che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea;
        che   ne   discenderebbe   la  violazione  del  principio  di
eguaglianza   per   ingiustificata   disparita'   di  trattamento  di
situazioni sostanzialmente identiche;
        che  inoltre  il Tribunale amministrativo regionale prospetta
la  violazione  del  principio  del  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione  (art. 97  Cost.) atteso che - non essendo consentito
l'accesso  al  concorso  riservato  per  il  personale  privo di tale
requisito  formale,  ma  in  possesso  di  tutti  gli altri requisiti
sostanziali  -  le universita' si priverebbero ingiustificatamente di
utili  apporti  di  competenze  professionali  consolidate in ragione
delle pluriennali esperienze acquisite;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
sostenuto   l'inammissibilita'   o   comunque   l'infondatezza  della
questione.
    Considerato che, con ordinanze n. 163 del 2003 e n. 517 del 2002,
questa   Corte   ha   gia'   dichiarato   la  manifesta  infondatezza
dell'identica  questione  sollevata,  in  altri giudizi analoghi, dal
medesimo  Tribunale  regionale  amministrativo  in  riferimento  agli
stessi parametri;
        che  nessun argomento nuovo o diverso, rispetto a quelli gia'
vagliati  da  questa  Corte,  e'  stato prospettato nell'ordinanza di
rimessione,  sicche'  anche  la  questione da questa sollevata e' del
pari manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.