ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio) e trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 13 novembre 2002 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di Parrella Paolo, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Paolo Maddalena. Ritenuto che, con ordinanza del 13 novembre 2002, la Corte d'appello di Milano - sezione IV penale ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 18 (recte: 17) della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio) e trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione; che, secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata, prevedendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di soggetti - non ammessi al gratuito patrocinio - che non abbiano adempiuto le obbligazioni verso il difensore di ufficio, comporta «nuove e maggiori spese» rispetto a quelle preventivabili ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti); che, secondo il remittente, in relazione a detti oneri, difetta, nella legge n. 60 del 2001 e nel d.lgs. n. 113 del 2002, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte», come prescritto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione; che, ad avviso dello stesso giudice remittente, non puo' considerarsi idonea forma di copertura finanziaria la possibilita' - contemplata nella disposizione impugnata - del «diritto di ripetizione delle somme a carico dell'assistito nei confronti del quale non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato», sia perche' tale modalita' di copertura non risulta prevista tra quelle indicate dall'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), sia perche' il recupero di quanto dovuto attraverso l'esercizio del diritto di ripetizione e' del tutto aleatorio; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenuto in giudizio, chiede, in via preliminare, che la questione venga dichiarata inammissibile, poiche' riguardante una disposizione abrogata, e che comunque essa sia dichiarata infondata nel merito, in quanto la norma censurata troverebbe copertura finanziaria nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Considerato che la censura di inammissibilita' sollevata dalla difesa erariale non ha fondamento, in quanto il remittente ha correttamente sollevato la questione di legittimita' costituzionale facendo riferimento all'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 271 del 1989, nel testo introdotto dall'art. 17 della legge n. 60 del 2001, poi trasfuso nell'art. 116 del d.lgs. n. 113 del 2002 e riprodotto nell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia); che, successivamente all'ordinanza di remissione, identica questione e' stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 266 del 2003, e che non vengono prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa; che, pertanto, la questione sollevata dalla Corte d'appello di Milano - sezione IV penale deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.