ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza del 30 marzo 2001 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Angelica Pianeselli e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 503 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2002. Visti gli atti di costituzione di Angelica Pianeselli e dell'INPS; Udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che con ordinanza del 30 marzo 2001 (pervenuta il 31 ottobre 2002) il Tribunale di Viterbo ha sollevato d'ufficio, nel procedimento civile vertente tra Angelica Pianeselli e l'INPS, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione; che, secondo il giudice rimettente, il regime dell'indebito in materia previdenziale, introdotto dalle norme censurate, esclude - nei confronti dei soggetti che prima del 1° gennaio 1996 abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche - il recupero dell'indebito se i soggetti medesimi, ove non versino in dolo, siano percettori, per l'anno 1995, di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF di importo pari o inferiore a lire 16.000.000, mentre il recupero avviene nei limiti dell'indebito per i percettori di reddito superiore; che, cosi' interpretata, la normativa non si sottrae, secondo il giudice rimettente, a sospetti di incostituzionalita', sussistendo disparita' di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione della previgente disciplina dell'indebito previdenziale, e' stata sancita l'irripetibilita' delle somme percepite in buona fede, e pensionati soggetti invece alla nuova disposizione, nonostante la percezione dell'indebito si sia verificata prima della data di entrata in vigore della normativa stessa; che la nuova disciplina, incidendo sulle situazioni sostanziali maturate nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto; che - secondo il giudice rimettente - sarebbero danneggiati pensionati a reddito non elevato, i quali, avendo gia' destinato le somme percepite ai bisogni alimentari propri e della famiglia, dovrebbero non di meno restituirle, sicche' si determinerebbe una situazione di insufficiente protezione sociale con conseguente violazione dell'art. 38 Cost.; che la finalita' di contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame non costituisce ragione sufficiente a giustificare le violazioni dei suddetti precetti costituzionali; che si e' costituita la Pianeselli aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione e quindi chiedendo la declaratoria di incostituzionalita' della disposizione censurata; che si e' costituito l'INPS chiedendo in via principale che gli atti siano restituiti al giudice rimettente per jus superveniens (art. 38, commi 7 - 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) ed in subordine concludendo per la declaratoria di inammissibilita' della questione. Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione il legislatore ha introdotto, in materia di ripetizione di indebito previdenziale, una nuova disciplina, contenuta nell'art. 38, commi 7, 8, 9 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002); che - come gia' affermato da questa Corte (ordinanza n. 249 del 2002) - tale disciplina contiene norme, in ordine alla ripetizione di indebito previdenziale, in parte non coincidenti con quelle oggetto del presente giudizio e tali da poter portare anche ad una riconsiderazione della natura transitoria o meno degli effetti sulle ripetizioni di indebito pregresso; che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, cui spetta valutare se, alla luce tanto della legislazione sopravvenuta quanto del mutamento del quadro normativo, la questione sollevata sia tuttora rilevante per la definizione del giudizio a quo e se persistano, in tutto o in parte, i motivi posti a base dell'ordinanza di rimessione.