IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  promosso dalla Rileno S.p.a. contro Sanfilippo
Salvatore  il giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva assunta
all'udienza del 5 novembre 2003, ha emesso la seguente ordinanza.
    La Rileno S.p.a., concessionario del servizio riscossione tributi
nella  provincia  di  Como,  ha  pignorato lo stipendio di Sanfilippo
Salvatore, per il pagamento coattivo della tassa rifiuti (anni 2000 e
2001),  del  complessivo  importo (per capitale) di euro 205,29, come
evidenziato dal verbale di pignoramento presso terzi, con contestuale
citazione ex art. 543 c.p.c.
    All'udienza,  la  direzione  provinciale  dei servizi vari, terzo
pignorato,  ha  dichiarato  che  Sanfilippo Salvatore (dipendente del
Ministero  dell'economia  e finanze) percepisce uno stipendio mensile
di  euro  911,71,  al  netto di una precedente cessione volontana del
quinto  (con  trattenuta  mensile  di euro 45,96) e della ritenuta di
euro  242,46 operata a seguito dell'ordinanza di assegnazione, emessa
all'esito  di  una  precedente  procedura  esecutiva,  a  favore  del
creditore  Tagliabue  Vittorio.  Ha  precisato anche che a favore del
medesimo  creditore,  per  il soddisfacimento di un secondo e diverso
credito,   e'  stata  disposta  l'assegnazione  di  un  quinto  dello
stipendio, subordinata all'estinzione del primo credito.
    La  Rileno  ha  chiesto l'assegnazione del credito dell'esecutato
nei limiti di legge.
    In  base  all'art. 68, comma secondo d.P.R. 180/1950, nel caso di
pignoramento   eseguito   successivamente   ad   una   cessione  gia'
perfezionata  -  come  indicato nella precedente sentenza 4584/1995 e
ribadito  nelle  ord.  258 e 494/2000 C. cost. - il pignoramento puo'
comunque  avvenire,  sempre  nei  limiti  previsti  dall'art. 2 dello
stesso  d.P.R.  sulla  differenza  tra  la meta' dello stipendio e la
quota ceduta.
    L'art. 2,   n. 3),   d.P.R.   180/1950,   nel  testo  originario,
consentiva  il  pignoramento  del  quinto dello stipendio di pubblici
dipendenti  solo  «per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai
comuni».
    Con   sent.  89/1987  e  878/1988  C.cost.  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2  n. 3), d.P.R. 180/1950
nella  parte  in cui non prevede la pignorabilita' di un quinto dello
stipendio  dei  pubblici dipendenti in genere, per ogni altro credito
vantato nei confronti del personale.
    Il  simultaneo  concorso  tra  le  diverse cause dei crediti, che
consentono   il  pignoramento,  e'  disciplinato  dal  secondo  comma
dell'art. 2  cit.,  in base al quale, se concorrono i tipi di credito
indicati  ai nn. 2 (debiti verso lo Stato o l'ente pubblico da cui il
debitore  dipende)  e  3  (debiti tributari ed oggi - a seguito delle
suddette  sentenze  della  C.  cost.  -  anche  i  debiti per tutti i
restanti   titoli,   fatta   eccezione  per  quelli  alimentari),  il
pignoramento  non  puo'  colpire  una quota maggiore del quinto dello
stipendio.
    «Il  simultaneo  concorso  delle  cause» indica la coesistenza di
piu' crediti verso il debitore esecutato, per cui la norma si applica
anche  quando una parte della retribuzione sia stata gia' assegnata a
soddisfacimento  futuro  di  un  credito diverso da quello per cui si
procede in via esecutiva (Cass. 6432/2003).
    In  base  alla normativa speciale per i soli pubblici dipendenti,
attualmente  vigente,  il  pignoramento  eseguito  dalla Rileno sullo
stipendio  del  debitore,  per  il  pagamento  di  tributi  da questi
direttamente  dovuti,  consentirebbe  solo un'assegnazione del quinto
dello stipendio, subordinata all'integrale estinzione dei crediti per
il  cui  soddisfacimento  e'  gia'  stato  assegnato  l'unico  quinto
pignorabile   per  tutti  i  crediti  diversi  da  quelli  di  natura
alimentare.
    Invece,  nel  caso  di  esecuzione  forzata  sullo  stipendio dei
lavoratori  del  settore  privato,  1'art. 545  c.p.c. prevede che il
pignoramento  possa avvenire «nella misura di un quinto per i tributi
dovuti  allo Stato, alle province e ai comuni ed in eguale misura per
ogni  altro credito» (comma 4) e che, nel caso di simultaneo concorso
di  crediti per i titoli espressamente specificati nella norma (cioe'
quelli   di   natura   alimentare,   tributaria   ed  ordinaria),  il
pignoramento non possa superare il limite della meta' dello stipendio
(comma 5).
    Tuttavia,  dal momento che lo stipendio di un pubblico dipendente
non  ha  natura  diversa dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti
del   settore   privato,  la  mancata  previsione  di  uno  specifico
pignoramento  del quinto per i crediti di natura tributaria, separato
e distinto dal pignoramento eseguito per i crediti di altra natura, e
del  suo  eventuale  concorso con questo nel limite della meta' dello
stipendio,  sembra costituire un trattamento ingiustificatamente piu'
favorevole  stabilito  per  i  titolari di detti stipendi, rispetto a
quelli  corrisposti  dai  datori  di lavoro privati, in contrasto con
l'art. 3 Cost. L'illegittimita' costituzionale evidenziata, oltre che
rilevante  ai  fini della decisione sull'assegnazione richiesta dalla
Rileno, appare quindi anche non manifestamente infondata.
    Ove   venisse   ritenuta   fondata   la   suddetta  questione  di
legittimita'  costituzionale,  se ne prospetterebbe un'altra, da essa
logicamente dipendente.
    Come gia' indicato, per i pubblici dipendenti, la cessione di una
quota  dello  stipendio,  perfezionatasi  prima del pignoramento, non
incide sui limiti con cui questo puo' avvenire (stabiliti dall'art. 2
d.P.R.  180/1950),  ma  impone  solo un secondo limite, successivo ed
ulteriore, cioe' il divieto di superare, sommando l'importo pignorato
con  quello della quota ceduta, la meta' dello stipendio, al netto di
ritenute, per cui in definitiva, il pignoramento puo' colpire fino ai
3/10  dell'importo  complessivo dello stipendio (C. cost. 4584/1995).
Tale  norma  ha  carattere  speciale e quindi eccezionale, rispetto a
quanto previsto in via generale dall'art. 2914 n. 2) c.c., in base al
quale  la  cessione di crediti - anche futuri, purche' con origine da
un   rapporto-base   gia'   esistente   -  prevale  sul  pignoramento
(nell'ambito di un triennio, se la cessione riguarda l'intero credito
- Cass. 15141/2002).
    L'art. 2914,  n. 2),  c.c.  si  applica  anche nel caso in cui la
cessione  abbia per oggetto solo una parte del futuro credito (che e'
generalmente   il  quinto,  pure  per  gli  stipendi  dei  dipendenti
privati),  anche  se  in questo caso, non sussistendo il pericolo che
tale  bene  venga  interamente  sottratto  alla garanzia patrimoniale
generale  (art. 2740  c.c.),  non puo' operare il limite del triennio
per la sua opponibilita' al pignoramento successivo.
    Per  i  dipendenti diversi da quelli pubblici, mancando una norma
analoga  all'art. 68,  comma 2, d.P.R. 180/1950 - che impone di tener
conto   della  cessione  precedente  il  pignoramento  solo  dopo  la
quantificazione  di  questo,  per  verificare  che  la loro somma non
superi  la  meta'  dello  stipendio  -  la  cessione  di  parte dello
stipendio (che in quanto atto dispositivo di natura volontaria non e'
assimilabile  ne'  al  sequestro  ne' al pignoramento) perfezionatasi
prima  del pignoramento, determina solo una diminuzione dell' importo
dello  stipendio  opponibile  al  creditore  pignorante  e quindi, la
riduzione della base di calcolo del quinto pignorabile.
    Di  conseguenza, la quota della retribuzione pignorabile ai sensi
dell'art. 545  c.p.c.  si  riduce (se la precedente cessione e' di un
quinto)  ai 4/5 dello stipendio per cui il pignoramento puo' avvenire
nei  limiti  di  un  quinto  di  tale  quota  residua, cioe' sui 4/25
(equivalenti ad 8/50) dello stipendio, con il divieto di superare, in
caso  di  concorso  di pignoramenti per crediti di natura diversa, la
sua meta' cioe' 2/5, equivalenti a 20/50
    Nel  caso  di  cessione  di  una  quota dello stipendio prima del
pignoramento,   il   pubblico   dipendente  ha  un  trattamento  piu'
sfavorevole  rispetto ad un lavoratore del settore privato perche' il
pignoramento  viene  sempre eseguito sui 10/50 dell'intero stipendio,
ma piu' favorevole nel caso di pignorainenti concorrenti, perche' non
e'  possibile  superare  la  quota della meta' dell'intero stipendio,
cioe' i 25/50.
    La   disciplina   della   medesima  fattispecie,  diversa  per  i
dipendenti  pubblici  rispetto  a quella prevista per quelli privati,
appare in contrasto con l'art. 3 Cost.
    L'illegittimita'  costituzionale evidenziata, oltre che rilevante
ai  fini della quantificazione della somma da assegnare eventualmente
alla  Rileno,  ove  venisse accolta la prima questione, appare quindi
anche non manifestamente infondata.