ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge   20   giugno 2002,  n. 122  (Disposizioni  concernenti
proroghe  in  materia  di  sfratti, di edilizia e di espropriazione),
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 1° agosto 2002, n. 185,
promosso  con  ordinanza  del 3 gennaio 2003 dal Tribunale di Firenze
nel  procedimento  civile  vertente  tra  G.  B. e G. L., iscritta al
n. 477  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  G.  L.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 aprile 2004 il giudice
relatore Francesco Amirante.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 3 gennaio
2003,  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
primo  comma, 42, secondo comma, e 111, primo (recte: secondo) comma,
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,   comma 1,  del  decreto-legge  20  giugno 2002,  n. 122
(Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia
e  di  espropriazione),  convertito,  con  modificazioni, nella legge
1° agosto 2002, n. 185.
    Premette  il  giudice a quo che in un procedimento di opposizione
all'esecuzione  (in  corso  dinanzi  a  lui)  relativa a convalida di
sfratto  pronunziata  in  data  11 marzo  1993 per la scadenza del 30
giugno 1991, per la quale l'esecuzione era stata fissata all'11 marzo
1994  e  successivamente,  in  base all'art. 6 della legge 9 dicembre
1998,   n. 431,   nuovamente  fissata,  con  intervento  della  forza
pubblica,   per  il  giorno 2 aprile  2003,  il  conduttore-opponente
- deducendo  di essere ultrasessantacinquenne e di non disporre di un
reddito  sufficiente  per  prendere  in  locazione altra abitazione -
aveva  invocato la sospensione delle esecuzioni per rilascio prevista
inizialmente  dall'art. 80,  comma 22,  della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,  e prorogata fino al 30 giugno 2003 dall'art. 1, comma 1, del
d.l.  n. 122  del  2002,  convertito,  con modificazioni, nella legge
n. 185 del 2002.
    Il  Tribunale  specifica di aver ritenuto l'istanza meritevole di
accoglimento  e  di aver sospeso l'esecuzione fino al 30 giugno 2003,
aggiungendo di aver gia' sollevato, con ordinanza del 26 aprile 2002,
analoga   questione   in   relazione   all'art. 1  del  decreto-legge
27 dicembre  2001, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge
27 febbraio  2002,  n. 14,  che  prorogava  fino al 30 giugno 2002 la
sospensione  a suo tempo disposta dall'art. 80, comma 22, della legge
n. 388 del 2000.
    Dopo  aver  precisato, in punto di rilevanza, che il possesso dei
requisiti  anagrafici  e  reddituali  in  capo all'opponente  risulta
documentalmente  provato,  per  cui la richiesta opposizione dovrebbe
trovare   accoglimento   se  non  fosse  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale  della  norma  impugnata, il giudice a quo richiama il
contenuto   della   propria   precedente   ordinanza  di  remissione,
osservando  innanzitutto  come  la norma determini una ingiustificata
disparita'  di trattamento fra esecutanti, in quanto penalizza coloro
che  agiscono nei confronti di conduttori appartenenti alle categorie
svantaggiate  di  cui al citato art. 80, comma 22, della legge n. 388
del 2000, posto che delle esigenze abitative dei soggetti piu' deboli
non dovrebbero farsi carico i locatori, bensi' i comuni.
    Inoltre, osserva il remittente, la circostanza che la sospensione
di  cui al d.l. n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, nella
legge  n. 14  del 2002, fosse gia' la terza del genere (in precedenza
vi  erano  state  quelle disposte dall'art. 80, comma 22, della legge
n. 388  del  2000  e  dall'art. 1  del  decreto-legge  2 luglio 2001,
n. 247,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 4 agosto 2001,
n. 332),    in    tal   modo   protraendo   il   periodo   sospensivo
complessivamente a diciotto mesi (senza considerare le sospensioni in
precedenza  previste  dall'art. 6 della legge n. 431 del 1998), se da
un   lato   aggravava   gia'  prima  il  sospetto  di  illegittimita'
costituzionale   sotto   il  profilo  dell'art. 3  Cost.,  dall'altro
contribuiva  ad evidenziare il contrasto della normativa in esame con
gli  artt. 24  e  42  Cost.;  a  fortiori il dubbio di illegittimita'
costituzionale  della norma ora impugnata, che da ultimo ha prorogato
la  sospensione  al  30  giugno 2003,  risulta  ancor  piu'  grave in
considerazione   del   fatto   che   la   durata   della  sospensione
(inizialmente  prevista in giorni centottanta) e' stata portata a ben
due  anni  e  mezzo:  e  cio'  non  consentirebbe di qualificare come
straordinaria  e  contenuta  in  un  periodo  di tempo ragionevole la
sospensione stessa.
    Quanto  all'art. 42  della Costituzione, rileva il Tribunale come
le misure vincolistiche si giustifichino soltanto in ragione del loro
carattere  straordinario  e temporaneo, che sarebbe viceversa escluso
dalla  loro continua reiterazione, espressione questa di una tendenza
legislativa   ad  utilizzare  lo  strumento  della  sospensione  come
ordinaria soluzione del problema degli alloggi.
    Il  giudice  a  quo  osserva  poi che un ulteriore consolidamento
della   tendenza   legislativa   a   rendere   difficoltosa,  se  non
impossibile,  l'esecuzione  degli  sfratti  a  carico  di  conduttori
anziani  o  handicappati  (ovvero che annoverino nel nucleo familiare
soggetti  in  tali  condizioni)  potrebbe  penalizzare  costoro nella
ricerca  di  un'abitazione  da  prendere  in  locazione,  per l'ovvia
preferenza accordata dai locatori ai soggetti non protetti.
    Il  Tribunale prospetta infine il contrasto della norma impugnata
con   il   principio  di  ragionevole  durata  del  processo  di  cui
all'art. 111  della Costituzione che non potrebbe non riferirsi anche
al processo esecutivo.
    2.  -  E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   che   ha   concluso   per   l'inammissibilita',  ovvero  per
l'infondatezza  della questione. Tali conclusioni sono state ribadite
in  una  memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio,
ove  si  sottolinea  come  la norma impugnata sia dettata a tutela di
specifiche   categorie  di  conduttori  meritevoli  di  una  speciale
protezione  e  di diritti costituzionalmente garantiti, il cui valore
dovrebbe   essere   bilanciato  con  quelli  espressi  dagli  evocati
parametri costituzionali.

                       Considerato in diritto

    1.   -   Il   Tribunale  di  Firenze  dubita  della  legittimita'
costituzionale     dell'art. 1,     comma 1,     del    decreto-legge
20 giugno 2002,  n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia
di  sfratti,  di  edilizia  e  di  espropriazione),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  1° agosto  2002, n. 185, in quanto, nel
prorogare  fino  al  30  giugno 2003  la  sospensione delle procedure
esecutive  di  rilascio  a  carico  dei  conduttori appartenenti alle
categorie  protette,  risulterebbe lesivo degli artt. 3, primo comma,
24,  primo  comma,  42,  secondo  comma,  e 111, secondo comma, della
Costituzione.   Secondo   il   giudice   a  quo  la  norma  impugnata
introdurrebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento in danno di
chi  agisca  nei  confronti  di  conduttori  appartenenti  alle dette
categorie  svantaggiate  rispetto  agli altri locatori procedenti nei
confronti    della   generalita'   dei   conduttori,   paralizzerebbe
sostanzialmente  la  tutela  esecutiva,  comprimerebbe  il diritto di
proprieta'  ed  infine  comprometterebbe  il principio di ragionevole
durata del processo.
    2. - La questione non e' fondata.
    Questa   Corte  e'  stata  investita  della  medesima  questione,
sollevata  dallo  stesso  Tribunale con riguardo al previgente art. 1
del  d.l. n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 14  del  2002  (che  aveva  prorogato  fino  al  30 giugno 2002 la
sospensione  a suo tempo disposta dall'art. 80, comma 22, della legge
n. 388 del 2000). Nella recente sentenza n. 310 del 2003, la Corte ha
osservato  come  il  legislatore,  pur  dovendo  farsi  carico  delle
esigenze  di  coloro  che  si  trovano  in  particolari situazioni di
disagio,   anche   attraverso   agevolazioni,   non   possa  tuttavia
«indefinitamente  limitarsi,  per  di  piu'  senza alcuna valutazione
comparativa,  a trasferire l'onere relativo in via esclusiva a carico
del  privato  locatore,  che  potrebbe  trovarsi in identiche o anche
peggiori situazioni di disagio».
    Tale  ordine  di considerazioni e' stato sottolineato, da ultimo,
nella sentenza n. 62 del 2004, ove si e' rilevato che «la sospensione
automatica  delle procedure per il tempo fissato dalla legge risponde
alla  logica  del  (nominalmente)  cessato regime c.d. vincolistico»,
anche  in  ragione  del  fatto  che  l'art. 80, comma 22, della legge
n. 388  del  2000  non  esaurisce  la  sua efficacia allo scadere dei
centottanta  giorni dalla sua entrata in vigore ma mira ad avviare un
meccanismo  permanente di reperimento da parte dei comuni di immobili
da  destinare  a  persone  bisognose  soggette  a  sfratti,  e che e'
altrettanto  indubbio  che  i  successivi  provvedimenti  di  proroga
investono la norma in tutta la sua portata «permanente».
    In  particolare,  la  Corte  ha  affermato,  nella prima sentenza
citata,  che la sospensione in argomento puo' trovare giustificazione
soltanto  se incide sul diritto alla riconsegna dell'immobile «per un
periodo   transitorio   ed   essenzialmente   limitato».  Infatti  la
violazione  di  alcune  delle  norme  costituzionali  evocate  ed  il
pregiudizio  dei  diritti  che esse tutelano sono tanto piu' gravi in
quanto  non  soltanto  non  e'  prevista  alcuna  comparazione tra la
condizione  del  conduttore  e  quella  del  locatore,  ma neppure e'
stabilita  alcuna  congrua  misura che, addossando alla collettivita'
l'onere   economico   inerente   alla   protezione   degli  inquilini
appartenenti  alle  categorie svantaggiate, allevii il sacrificio dei
locatori.
    Si  osserva  tuttavia  che  la citata sentenza n. 310 del 2003 e'
cronologicamente  successiva  all'ultimo dei provvedimenti di proroga
della   sospensione   de   qua,  adottato  con  il  decreto-legge  24
giugno 2003,  n. 147,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge
1° agosto 2003, n. 200, che ha differito al 30 giugno 2004 il termine
di  cui  alla  norma  impugnata.  Sicche' i rilievi di cui sopra, che
vanno  qui  integralmente ribaditi, non hanno potuto spiegare effetti
sulle   scelte   del   legislatore.   Ove   queste  ultime  dovessero
ulteriormente  seguire  la  logica  fin  qui  adottata non potrebbero
sottrarsi  alle  proposte censure d'illegittimita' costituzionale (v.
sentenza  n. 89  del 1984), anche in considerazione del vulnus che il
protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata
del processo e alla coerenza dell'ordinamento (v. sentenza n. 108 del
1986).