ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma 2,
della  legge  della  Regione  Abruzzo  5 agosto 2003, n. 11 (Norme in
materia  di  comunita'  montane), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 23 ottobre 2003, depositato
in  cancelleria  il  30  successivo ed iscritto al n. 77 del registro
ricorsi 2003.
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  25 maggio  2004  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Udito   l'avvocato   dello  Stato  Massimo  Salvatorelli  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con
ricorso  notificato  il  23 ottobre  2003  e depositato il successivo
30 ottobre,  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale in
via  principale  dell'art. 9,  comma  2,  della  legge  della Regione
Abruzzo 5 agosto 2003, n. 11 (Norme in materia di comunita' montane);
        che  la  disposizione  impugnata  prevede  l'esercizio  di un
potere  sostitutivo da parte del difensore civico regionale, ai sensi
dell'art. 136  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali), nell'ipotesi
in  cui  i  consigli  dei  comuni  membri delle comunita' montane non
provvedano ad eleggere i propri rappresentanti in seno alla comunita'
montana stessa, nella prima seduta successiva al loro insediamento e,
comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso;
        che  la  difesa  erariale sostiene che il predetto intervento
del  difensore  civico  regionale  avverrebbe non per il compimento -
come  consentito  dal citato art. 136 del d.lgs. n. 267 del 2000 - di
«atti  obbligatori per legge» di natura amministrativa, bensi' per lo
svolgimento  di  una  attivita'  di  natura «politico-istituzionale»,
quale  quella  relativa  alla  rappresentanza  elettiva  dei Consigli
comunali;
        che   la   suddetta   attivita'   atterrebbe  alle  «funzioni
istituzionali  proprie dei comuni», come indicate dall'art. 42, comma
1  (recte: 2), lettera m), del d.lgs. n. 267 del 2000, che assegna al
Consiglio  comunale  la  potesta'  di  «nomina dei rappresentanti del
consiglio  presso  enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservata dalla legge»;
        che  la  disposizione  censurata  inciderebbe, inoltre, sulle
modalita' di elezione compiutamente prefissate dall'art. 27, comma 2,
dello   stesso   d.lgs.   n. 267  del  2000  e  non  suscettibili  di
integrazioni e modificazioni da parte del legislatore regionale;
        che  per  i  motivi  sin qui esposti l'art. 9, comma 2, della
legge  della  Regione  Abruzzo  n. 11 del 2003 violerebbe, secondo la
difesa  erariale:  a) l'art. 114 della Costituzione, «per lesione del
principio  di  equiordinazione  tra  Stato,  Regioni ed Enti locali e
delle  prerogative  istituzionali dei comuni»; b) l'art. 117, secondo
comma,  lettera p),  della  Costituzione,  «in quanto non spetta alla
Regione    ed    esula    dalla   sua   competenza   legislativa   la
regolamentazione, sia pure in via sostitutiva, della materia regolata
dall'art. 27,  comma  2,  del  d.lgs.  n. 267  del 2000, che rientra,
invece,  nella  competenza esclusiva dello Stato in materia di organi
di  governo  e  funzioni  fondamentali  di  comuni, province e citta'
metropolitane»;
        che  in  data 4 maggio 2004 l'Avvocatura generale dello Stato
ha  depositato una memoria, con la quale ha ribadito, ampliandole, le
argomentazioni gia' svolte;
        che  in  data 22 maggio 2004 la difesa erariale ha depositato
una  nota  con  la  quale  ha  sottolineato che la Regione Abruzzo ha
abrogato  la  disposizione  impugnata  con  l'art. 1, comma 36, della
legge  della  stessa  Regione  19 novembre  2003, n. 20 (Modifiche ed
integrazioni  alla  legge  regionale  17 aprile  2003,  n. 7  - legge
finanziaria  regionale  2003) e che la disposizione impugnata risulta
non aver avuto concreta applicazione nel periodo di vigenza;
        che  il ricorrente ha, pertanto, ritenuto che sia venuto meno
l'interesse  alla  declaratoria di incostituzionalita', ed ha chiesto
che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
        che  la  Regione  Abruzzo,  non  costituitasi in giudizio, ha
trasmesso, in data 20 maggio 2004, presso la cancelleria della Corte,
una  nota  del  Difensore  civico della stessa Regione dell'11 maggio
2004, attestante la mancata attuazione della disposizione impugnata;
        che  nel  corso  dell'udienza  pubblica l'Avvocatura generale
dello  Stato  ha  nuovamente  concluso  perche'  venga  dichiarata la
cessazione della materia del contendere.
    Considerato  che  l'art. 1,  comma  36, della legge della Regione
Abruzzo   19 novembre   2003,   n. 20  ha  abrogato  la  disposizione
impugnata;
        che,  inoltre,  tale  disposizione non ha ricevuto attuazione
durante il periodo della sua vigenza, come risulta dall'attestazione,
in  data  11 maggio 2004, del Difensore civico della Regione Abruzzo,
condivisa  dallo stesso ricorrente che - sia nella memoria depositata
in  data  22 maggio  2004  che  nel  corso dell'udienza pubblica - ha
chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere;
        che,  in siffatta situazione, viene meno la necessita' di una
pronuncia  da parte di questa Corte (ordinanze n. 137 del 2004, n. 15
del  2003  e  n. 443 del 2002) e deve, pertanto, essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere.