ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 4,
12 e 22, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre
2003,  n. 20  (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile.
Istituzione  del  servizio  civile regionale. Abrogazione della legge
regionale   28 dicembre   1999,  n. 38),  promosso  con  ricorso  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  notificato il 18 dicembre
2003, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 97
del registro ricorsi 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 aprile 2004 il giudice relatore
Fernanda Contri;
    Uditi   l'avvocato  dello  Stato  Ignazio  F.  Caramazza  per  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato Giandomenico
Falcon per la Regione Emilia-Romagna.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso depositato il 23 dicembre 2003, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri ha impugnato gli artt. 5, comma 4, 12 e
22,  comma 5,  della  legge  della  Regione Emilia-Romagna 20 ottobre
2003,  n. 20  (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile.
Istituzione  del  servizio  civile regionale. Abrogazione della legge
regionale  28 dicembre  1999,  n. 38),  per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera d), della Costituzione.
    Il  ricorrente premette che la legge della Regione Emilia-Romagna
n. 20  del 2003 ha abrogato la precedente legge regionale 28 dicembre
1999,  n. 38  (Norme  per  la  valorizzazione  del servizio civile) e
dettato  norme  per  lo  sviluppo  del servizio civile nel territorio
regionale.
    Nel quadro di un impianto ritenuto «apprezzabile» dal ricorrente,
la  Regione  avrebbe  tuttavia  ecceduto dalle proprie competenze. In
particolare,   l'art. 12   della   legge  inciderebbe  nella  materia
«difesa»,  riservata alla competenza esclusiva statale dall'art. 117,
secondo   comma,  lettera d),  della  Costituzione,  in  quanto  esso
attribuisce alla Regione la competenza a trasmettere agli Uffici leva
dei  comuni  l'elenco  dei  cittadini  italiani  che  hanno  prestato
servizio  civile volontario al fine di eventuali richiami in servizio
in caso di guerra o di mobilitazione generale.
    La  seconda censura riguarda gli artt. 5, comma 4, e 22, comma 5,
della  legge  regionale,  che,  dettando disposizioni riguardanti gli
obiettori   di  coscienza,  inciderebbero  nella  materia  «difesa  e
sicurezza dello Stato», anch'essa riservata alla competenza esclusiva
statale dall'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
L'art. 22,  comma 5,  nella  parte  in  cui  prevede  che  la  scelta
dell'obiezione  di coscienza continui ad essere tutelata dall'art. 12
della  legge  regionale  stessa  anche  nel  periodo  di  sospensione
costituzionale  della  leva,  esulerebbe  dalla competenza regionale,
comportando che, anche quando non sara' piu' obbligatorio il servizio
di  leva,  nel  caso  di  eventuali richiami in servizio per guerre o
mobilitazioni  generali,  coloro  che  hanno  svolto servizio civile,
qualificandosi   obiettori   di   coscienza,   siano  assegnati  alla
protezione   civile  o  alla  croce  rossa.  Analoghe  argomentazioni
varrebbero  per  l'art. 5,  comma 4,  che demanda ai comuni la tutela
dell'obiezione   di   coscienza   «secondo   le   modalita'   di  cui
all'articolo 12   anche   nel  periodo  di  sospensione  dell'obbligo
costituzionale di leva».
    2.  -  Nel  giudizio  cosi'  promosso si e' costituita la Regione
Emilia-Romagna  per  chiedere  che  il  ricorso  venga  respinto come
inammissibile  e  infondato,  per  ragioni  che  la  resistente si e'
riservata di esporre in separata memoria.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica del 6 aprile 2004,
l'Avvocatura  generale dello Stato ha depositato un'unica memoria per
i  ricorsi  n. 21  del  2001,  n. 44  del  2002 e n. 97 del 2003. Con
riferimento  al presente giudizio, la difesa erariale ha sottolineato
che,  secondo  il  Governo,  l'impugnativa dovrebbe considerarsi aver
investito   l'intero   impianto   della   legge,  attesa  l'esclusiva
competenza  statale  in  materia.  La difesa erariale afferma che «in
realta'  la  limitazione  dei  motivi  di  impugnazione  agli aspetti
relativi  all'obiezione  di  coscienza  e' solo formale e apparente e
sottende,  invece,  il  motivo  di  fondo  della rivendicazione della
competenza   statale   in  materia  di  servizio  civile  nazionale».
L'Avvocatura  dello  Stato  sottolinea  che  dovrebbe prospettarsi la
necessita'  -  non  appena se ne verificheranno i presupposti - di un
giudizio  incidentale  prossimo  venturo,  qualora  la illegittimita'
costituzionale della legge regionale non dovesse venire dichiarata in
via  principale o in via incidentale - per mezzo del ricorso da parte
di   questa  Corte  al  proprio  potere  di  sollevare  questione  di
legittimita'  costituzionale  riguardante  leggi,  o  parti  di esse,
dipendenti, pregiudiziali o comunque collegate alle norme impugnate -
nel presente giudizio.
    4.  -  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica del 6 aprile 2004,
anche la Regione Emilia-Romagna ha presentato una memoria, precisando
che  la  propria  legge non interferisce in alcun modo con la materia
«difesa».   La   disciplina   in   essa   contenuta   si  inserirebbe
coerentemente nel processo in atto, in un modo che non solo non viene
contestato   ma  addirittura  risulta  espressamente  apprezzato  nel
ricorso introduttivo.
    La  resistente  rileva  in via preliminare che il ricorso statale
non  illustrerebbe  sotto quali profili giuridici e per quali ragioni
vi  sarebbe uno «sconfinamento» da parte delle disposizioni censurate
nella  materia  della difesa, limitandosi in definitiva ad affermarlo
apoditticamente.  L'argomentazione a sostegno dell'assunta violazione
sarebbe pertanto carente.
    Con  riferimento all'art. 12 della legge regionale, la resistente
sottolinea   che   esso  si  limita  a  disporre  il  mero  invio  di
informazioni  che  possono  risultare  utili per l'applicazione della
legislazione  statale.  Anche le altre previsioni censurate (art. 22,
comma 5,  e  art. 5,  comma 4)  si  limitano,  in  un'ottica  di mera
collaborazione,  a fare in modo che, nell'ipotesi di ripristino della
leva,  gia' siano disponibili le indicazioni sui soggetti che, avendo
svolto  il servizio civile regionale, si sono dichiarati obiettori di
coscienza.   Nelle   attivita'  collaborative  previste  dalle  norme
impugnate  non  potrebbe  essere ravvisata alcuna interferenza con la
materia della difesa ne' alcuna invasione della competenza statale.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri sottopone al
controllo  di  costituzionalita'  gli  artt. 5,  comma 4,  12  e  22,
comma 5,  della  legge  della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003,
n. 20  (Nuove  norme  per  la  valorizzazione  del  servizio  civile.
Istituzione  del  servizio  civile regionale. Abrogazione della legge
regionale  28 dicembre  1999,  n. 38),  per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera d), della Costituzione.
    La  pretesa  violazione  della  competenza  statale in materia di
«difesa»  discenderebbe,  anzitutto,  dalla  previsione  per  cui «la
Regione  trasmette agli Uffici leva dei comuni l'elenco dei cittadini
italiani  che  hanno  prestato  servizio  civile volontario, ai sensi
della  presente  legge,  allo  scopo  di provvedere all'aggiornamento
delle  posizioni  individuali  dei cittadini residenti in riferimento
all'articolo 52  della  Costituzione  ed  alla  relativa legislazione
applicativa,  nella previsione di eventuali richiami in servizio alle
condizioni  previste  per  gli obiettori di coscienza all'articolo 13
della legge n. 230 del 1998» (art. 12 della legge regionale n. 20 del
2003).
    Le  altre censure sono strettamente connesse a quella anzidetta e
riguardano  la  disposizione  per  cui «nel periodo di sospensione di
tale   obbligo   [dell'obbligo  costituzionale  di  leva]  la  scelta
dell'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi ed alla
violenza  continua ad essere tutelata ai sensi dell'articolo 12 della
presente legge» (art. 22, comma 5, della legge regionale impugnata) e
quella per cui «i comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta
dei  giovani  del  servizio  civile  volontario  e  dell'obiezione di
coscienza,  secondo  le  modalita'  di cui all'articolo 12, anche nel
periodo  di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva» (art. 5,
comma 4, della legge regionale impugnata).
    2.  -  In  una  memoria  depositata  in  prossimita' dell'udienza
pubblica,  l'Avvocatura generale dello Stato comunica che, secondo il
Governo, la impugnativa dovrebbe considerarsi aver investito l'intero
impianto  della  legge,  attesa  l'esclusiva  competenza  statale  in
materia.  La  limitazione  dei  motivi  di  impugnazione agli aspetti
relativi all'obiezione di coscienza sarebbe solo formale e apparente,
sottendendo,  invece,  il  motivo di fondo della rivendicazione della
competenza statale in materia di servizio civile nazionale.
    La  suddetta  comunicazione  non  vale,  ovviamente, ad estendere
l'impugnazione   all'intera   legge  regionale,  essendo  il  ricorso
circoscritto   alle   disposizioni   indicate   nella  relazione  del
Dipartimento  per  gli  affari  regionali  allegata alla delibera del
Consiglio  dei  ministri  con  la  quale  si  decise di impugnare gli
articoli 12,  22,  comma 5,  e  5, comma 4, della legge della Regione
Emilia-Romagna.
    3.  -  Le  censure  ruotano  attorno  alla  previsione  contenuta
nell'art. 12  della  legge  regionale impugnata, la quale prevede una
comunicazione  agli  Uffici  di  leva  dei  nominativi di coloro che,
svolgendo  il  servizio  civile  regionale,  abbiano  comunque voluto
dichiarare la loro obiezione di coscienza al servizio militare, nella
prospettiva che esso possa rivivere come servizio obbligatorio.
    La  disposizione  contenuta  nell'art. 12  deve essere letta come
rivolta   a   prevedere,   in  spirito  di  collaborazione,  la  mera
trasmissione  di  informazioni  agli  Uffici  di  leva  ai  fini  che
eventualmente  siano  previsti  dalla legislazione statale, senza che
cio' determini invasione della competenza statale.
    Analogo   discorso  vale  per  le  altre  disposizioni  censurate
(art. 22,  comma 5,  e  art. 5,  comma 4,  della legge regionale), le
quali,  rinviando  al  suddetto  art. 12,  si limitano ad assicurare,
nell'ipotesi   di   ripristino   della  leva,  la  disponibilita'  di
informazioni  sui  soggetti  che,  avendo  svolto  il servizio civile
regionale,  abbiano  voluto  dichiarare l'obiezione di coscienza agli
eserciti, all'uso delle armi e alla violenza.
    Le  questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso in epigrafe sono pertanto infondate.