ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito della
deliberazione  del  CIPE  del  1° agosto 2003, n. 67 (Primo programma
delle   opere   strategiche  -  Legge  n. 443/2001  -  Metro  leggero
automatico   di   Bologna),   promosso   con  ricorso  della  Regione
Emilia--Romagna,   notificato  il  19 dicembre  2003,  depositato  in
cancelleria  il  24  successivo  ed  iscritto  al  n. 37 del registro
conflitti 2003.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2004 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
    Uditi    l'avvocato    Giandomenico   Falcon   per   la   Regione
Emilia-Romagna  e  l'avvocato  dello  Stato  Paolo  Cosentino  per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione  Emilia-Romagna,  con  ricorso  notificato  il
19 dicembre  2003, depositato il successivo 24 dicembre e iscritto al
n. 37  del  registro  conflitti  del  2003, ha sollevato conflitto di
attribuzione   in   relazione   alla   deliberazione   del   Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  -  CIPE del 1°
agosto  2003,  n. 67 (Primo programma delle opere strategiche - Legge
n. 443/2001  - Metro leggero automatico di Bologna), pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 258 - serie generale - del
6 novembre  2003,  per  violazione  degli  artt. 117,  118  e 136 (in
relazione al giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 303 del
2003)  della  Costituzione;  dell'art. 1,  comma 2, lettera c), della
legge  21 dicembre  2001,  n. 443  (Delega  al  Governo in materia di
infrastrutture   ed   insediamenti  produttivi  strategici  ed  altri
interventi  per il rilancio delle attivita' produttive); dell'art. 3,
comma 6,  lettera b),  del  d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione
della  legge  21 dicembre  2001,  n. 443,  per la realizzazione delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di
interesse  nazionale),  nonche' del principio di leale collaborazione
tra Stato e Regioni.
    2.  - In via preliminare la Regione evidenzia come il ricorso non
sia rivolto a contrastare la realizzazione di un sistema di trasporto
rapido  collettivo  per l'area di Bologna, ma si riferisca agli «atti
con  i  quali  lo  Stato ha unilateralmente proceduto alla ideazione,
localizzazione e persino approvazione del progetto preliminare di una
specifica opera denominata Metro leggero automatico di Bologna». Cio'
in   quanto   non   solo  la  Regione  non  sarebbe  stata  coinvolta
nell'approvazione  del  Programma  delle  infrastrutture  pubbliche e
private  e  degli  insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse  nazionale unilateralmente adottato il 21 dicembre 2001, ma
la  impugnata  deliberazione  del  CIPE  sarebbe stata assunta avendo
invitato  alla  relativa riunione il Presidente della Regione meno di
ventiquattro ore prima e nonostante la Regione avesse gia' provveduto
a manifestare il proprio dissenso.
    3.  -  La Regione ricorrente sottolinea come l'opera in questione
si collochi tra le infrastrutture di interesse strategico contemplate
dalla  legge  n. 443  del  2001  e dal decreto legislativo n. 190 del
2002.
    La  Regione  Emilia-Romagna  richiama,  al  riguardo, la sentenza
n. 303 del 2003 di questa Corte, con la quale si sarebbe individuata,
come   elemento   essenziale   per   il   rispetto  delle  competenze
costituzionali  delle Regioni, nella materia de qua, la previsione di
una   intesa   tra   Stato  e  Regioni  alla  quale  sia  subordinata
l'operativita'  della  disciplina relativa a questo tipo di opere; si
sarebbe  inoltre  stabilito  che  l'intesa  delle Regioni interessate
avrebbe   potuto   sopraggiungere  successivamente  alla  unilaterale
individuazione   delle   opere  da  parte  del  CIPE  effettuata  con
deliberazione del 21 dicembre 2001, ma che in tal caso la Regione non
sarebbe stata vincolata sino al raggiungimento dell'intesa stessa.
    Ancora,  nella  gia'  citata decisione della Corte costituzionale
sarebbe   stato  stabilito  che  l'intesa  sul  progetto  preliminare
dell'opera  strategica,  in effetti contemplata dall'art. 3, comma 5,
del  d.lgs.  20 agosto  2002,  n. 190,  deve essere considerata quale
elemento   cui   e'   subordinata  l'efficacia  stessa  del  progetto
preliminare dell'opera contenuta nel menzionato programma.
    La  ricorrente,  in  punto  di fatto, evidenzia come - per quanto
riguarda  la  Regione  Emilia-Romagna - nessuna intesa sarebbe ancora
intervenuta  sulla  individuazione  delle infrastrutture di interesse
strategico  insistenti sul proprio territorio, con la conseguenza che
«nessun    atto    ulteriore   della   procedura»   potrebbe   essere
legittimamente compiuto.
    Nel caso in questione, invece, la procedura sarebbe andata avanti
con l'approvazione del «progetto preliminare di un'opera attuativa di
un  programma  ancora inefficace». Cio' che non potrebbe non condurre
alla  illegittimita'  dell'atto in questione, rappresentando peraltro
quest'ultimo    una    «evidente    violazione    delle   prerogative
costituzionali della Regione Emilia-Romagna».
    4.  -  La  ricorrente lamenta inoltre la violazione delle proprie
prerogative  costituzionali  anche a causa della tardiva convocazione
del  Presidente  della  Regione,  in violazione dell'art. 1, comma 2,
lettera c),  della  legge  n. 443  del 2001, nonche' del principio di
leale collaborazione. La disposizione citata, infatti, prescriverebbe
la  integrazione  del  CIPE  da  parte dei Presidenti delle Regioni e
delle  Province  autonome interessate in occasione della approvazione
del progetto preliminare e definitivo delle opere.
    In  punto  di  fatto,  nel ricorso si afferma che, fissata per la
data  del  1°  agosto  2003  la  riunione  del  CIPE,  solo il giorno
precedente   sarebbe   stata  spedita  al  Presidente  della  Regione
Emilia-Romagna  una  nota  con  l'invito a parteciparvi, prevedendosi
inoltre  la  possibilita' della partecipazione di un componente della
Giunta regionale, in sostituzione del Presidente e su delega apposita
da parte di quest'ultimo.
    Tale  ultima  previsione,  secondo  la  Regione - oltre ad essere
illegittima  in quanto non contemplata dall'art. 1 della legge n. 443
del  2001  ed  in  esplicito  contrasto  con  l'art. 1,  comma 5, del
regolamento  del  CIPE  -  sarebbe  «evidente  segno  dell'imbarazzo»
causato dalla consapevolezza della convocazione tardiva. Comunque, il
preavviso  dato  a meno di ventiquattro ore dalla riunione renderebbe
senz'altro  illegittima  la  deliberazione  impugnata, adottata nella
relativa  seduta.  Al  riguardo,  andrebbero  considerate, secondo la
ricorrente,  anche  le  disposizioni  del  regolamento  del  CIPE che
prescrivono  la  convocazione  delle  riunioni  almeno  cinque giorni
prima,   la   preparazione  delle  stesse  da  parte  delle  apposite
commissioni, nonche' la partecipazione a queste ultime del Presidente
della Regione interessata o di un suo delegato.
    5.  -  Da  ultimo, la Regione lamenta la violazione delle proprie
prerogative   costituzionali   a  causa  dell'approvazione  dell'atto
impugnato  da  parte  del  CIPE,  nonostante  la  Regione avesse gia'
formalmente  manifestato  il  proprio  dissenso  in merito, nonche' a
causa  della mancata attivazione delle procedure volte al superamento
del dissenso stesso.
    La  ricorrente,  al riguardo, evidenzia come la Giunta regionale,
con   delibera   n. 848   del   14 maggio  2003,  avesse  manifestato
«l'impossibilita'  per  la  Regione  Emilia-Romagna  di esprimere una
valutazione  positiva  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 190  del  2002»,  precisando  inoltre  la propria disponibilita' a
«considerare  ogni  proposta  tecnica  di  soluzione  adeguata».  Nel
ricorso si lamenta la mancanza - in seguito a tale presa di posizione
da  parte della Regione - di una nuova fase interlocutoria formale, o
comunque  della attivazione della specifica procedura di composizione
del dissenso contemplata dall'art. 3 del d.lgs. n. 190 del 2002.
    Viceversa,   la   delibera   oggetto  del  presente  giudizio  si
limiterebbe  a  dare atto del dissenso regionale (pur fraintendendone
il  senso,  secondo la ricorrente), senza tuttavia trarne le doverose
conseguenze,  e  dunque  approvando  il  progetto  in  questione.  La
Regione,  infatti,  avrebbe affermato «l'inaccettabilita', allo stato
attuale, del progetto per una pluralita' di ragioni»; in particolare,
sarebbero  stati  svolti  rilievi critici in relazione ai profili dei
«percorsi previsti», della «stima della domanda potenziale» (ritenuta
decisamente  sopravvalutata),  della «analisi e valutazione economica
del  progetto», dei «parcheggi di interscambio», nonche' in relazione
a   quello  denominato  «infrastruttura»,  lamentandosi  la  distanza
eccessiva  tra  le fermate. La delibera impugnata, viceversa, secondo
la ricorrente si limiterebbe ad affermare che quest'ultima si sarebbe
«espressa   sfavorevolmente  sulla  localizzazione  della  linea  2»,
nonche'  che  avrebbe  «fatto proprie le osservazioni formulate dalla
Provincia  di  Bologna  in  ordine  ad  alcuni  profili  di carattere
ambientale».
    In  base  alle  argomentazioni esposte, la Regione Emilia-Romagna
chiede  che venga dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al
CIPE,  di approvare, in assenza dell'intesa con la Regione stessa sul
Programma delle infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti
produttivi   strategici   e  di  preminente  interesse  nazionale  da
realizzare  nel  territorio  della  Regione  e  nonostante l'espresso
motivato  dissenso  di  quest'ultima,  il  progetto preliminare della
linea  1  della  metropolitana  ad  automazione integrale di Bologna;
conseguentemente,  nel  ricorso  si  chiede di annullare la impugnata
delibera del CIPE.
    6.  - Si e' costituito, con atto depositato il 7 gennaio 2004, il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che il ricorso della
Regione  sia  considerato  inammissibile  o,  comunque, infondato nel
merito.
    L'inammissibilita'    del   ricorso   discenderebbe   dalla   sua
tardivita'.  Cio'  in  quanto,  «avendo  la  Regione partecipato alla
delibera  CIPE  attraverso  il  proprio Assessore», il termine per la
proposizione  del  conflitto decorrerebbe dalla data della delibera e
non  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. In secondo
luogo, la difesa erariale osserva che, «successivamente alla suddetta
delibera  e'  intervenuta la formale intesa tra lo Stato e la Regione
ricorrente,  sottoscritta il 19 dicembre 2003, determinandosi percio'
la sostanziale acquiescenza al provvedimento CIPE impugnato».
    Nel   merito,   l'Avvocatura   dello   Stato   sostiene   che  la
deliberazione  del CIPE possa essere legittimamente adottata anche in
mancanza  dell'intesa,  «ancorche'  la  sua  definitiva efficacia sia
subordinata al riconoscimento, da parte della Regione, del preminente
interesse statale dell'opera». Cio', in applicazione del principio di
sussidiarieta'.
    La  doglianza  regionale concernente il «ridotto preavviso» della
riunione  del CIPE, inoltre, non assumerebbe «particolare rilevanza»:
cio' in quanto, comunque, la Regione avrebbe avuto la possibilita' di
partecipare, «come in effetti si e' verificato».
    Quanto  al  mancato  consenso  della  Regione, la difesa erariale
ritiene  puntualmente  rispettato  il disposto della legge n. 443 del
2001  e  del  d.lgs.  n. 190 del 2002: cio' in quanto il CIPE avrebbe
«stralciato  dal  progetto  tutte le parti dell'opera sulle quali era
stato   manifestato   dalla   Regione   un   dissenso  riguardo  alla
localizzazione».   Gli   «ulteriori   motivi  di  dissenso»,  invece,
sarebbero  stati  «superati»  dalla  proposta  avanzata dal Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sulla  quale «non e' stato
formalmente rilevato un dissenso regionale».
    7.   -  In  data  9 aprile  2004  la  Regione  Emilia-Romagna  ha
depositato  una istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato,
a  causa  del  progredire  delle attivita' ministeriali di attuazione
della deliberazione impugnata, malgrado alcune proposte della Regione
di riaprire la procedura concertativa.
    In  data  27 maggio il Presidente del Consiglio ha depositato una
memoria  con  la  quale,  ribadita  l'inammissibilita'  del  ricorso,
afferma  l'infondatezza  della  istanza  cautelare  presentata  dalla
Regione Emilia-Romagna.
    Con  ordinanza  n. 195  del  2004  -  pronunciata all'esito della
camera di consiglio del 9 giugno 2004, nella quale sono stati sentiti
i  difensori  delle parti - respinte le eccezioni di inammissibilita'
del ricorso, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della
deliberazione  impugnata,  proposta dalla Regione Emilia-Romagna, per
l'«assenza   del  periculum  in  mora»,  a  causa  della  inidoneita'
dell'atto impugnato a produrre effetti pregiudizievoli irreversibili,
anche «alla luce della gia' avvenuta fissazione della trattazione del
merito del ricorso».
    8.  -  La  Regione  Emilia  Romagna,  in prossimita' dell'udienza
pubblica, ha depositato una memoria insistendo per l'accoglimento del
ricorso.
    In  particolare,  la ricorrente ribadisce di aver manifestato, in
numerose  occasioni,  il  proprio  dissenso  in relazione al progetto
dell'opera  in  questione.  Cio', nella prospettazione della Regione,
avrebbe  dovuto  necessariamente  condurre  ad  attivare  le  formali
procedure  concertative  previste  dalla legge per il superamento del
dissenso.
    Sempre  ad  avviso  della ricorrente, anche a volersi attenere al
verbale   della   riunione  CIPE  (la  cui  completezza  peraltro  e'
espressamente  contestata  dalla  ricorrente)  -  l'asserito silenzio
dell'assessore  regionale  nel  corso  della  predetta  riunione  non
sarebbe  stato affatto sufficiente a legittimare gli organi statali a
ritenere  superato un motivato dissenso espresso dalla Giunta tramite
formale   delibera;   infatti,  l'intesa  richiesta  per  l'opera  in
questione,  da  raggiungere  in  base  al  principio  di lealta', non
potrebbe  che  consistere in una «positiva manifestazione di volonta'
dell'organo   regionale»  legittimato,  non  potendo  l'intesa  della
Regione  «formarsi  ... all'insaputa di essa, in contrasto con le sue
palesi  determinazioni  ed  al  di  fuori  di  procedure legittime ed
ispirate al principio di leale collaborazione».

                       Considerato in diritto

    1.   -  La  Regione  Emilia-Romagna  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione  nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri
in relazione alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione  economica  -  CIPE  del  1° agosto 2003, n. 67 (Primo
programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Metro leggero
automatico  di  Bologna),  per  violazione degli artt. 117, 118 e 136
della  Costituzione;  dell'art. 1,  comma 2,  lettera c), della legge
21 dicembre   2001,   n. 443   (Delega   al  Governo  in  materia  di
infrastrutture   ed   insediamenti  produttivi  strategici  ed  altri
interventi  per il rilancio delle attivita' produttive); dell'art. 3,
comma 6,  lettera b),  del  d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione
della  legge  21 dicembre  2001,  n. 443,  per la realizzazione delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di
interesse  nazionale),  nonche' del principio di leale collaborazione
tra Stato e Regioni. Di conseguenza ne ha richiesto l'annullamento.
    2.   -   In   via   preliminare,   quanto   alle   eccezioni   di
inammissibilita'  del  ricorso sollevate dall'Avvocatura dello Stato,
questa  Corte  -  con  l'ordinanza  n. 195 del 2004, che ha rigettato
l'istanza della Regione ricorrente di sospensione della deliberazione
impugnata  - si e' gia' pronunziata nel senso della infondatezza. Non
occorre, quindi, soffermarsi su di esse.
    3. - Il ricorso e' fondato.
    Questa  Corte  nella  sentenza  n. 303  del 2003 ha affermato che
l'attrazione  al  livello statale di funzioni amministrative in forza
dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione di cui
all'art. 118,   primo  comma,  Cost.,  nelle  materie  di  competenza
concorrente,   comporta   anche  che  tali  funzioni  possano  essere
organizzate   e  regolate  solo  dalla  legge  statale.  La  medesima
decisione  ha  affermato anche che «i principi di sussidiarieta' e di
adeguatezza», in forza dei quali si verifica la ascesa della funzione
normativa sulla base del meccanismo appena richiamato, «convivono con
il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e
possono   giustificarne   una   deroga   solo   se   la   valutazione
dell'interesse   pubblico   sottostante  all'assunzione  di  funzioni
regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta
da   irragionevolezza  alla  stregua  di  uno  scrutinio  stretto  di
costituzionalita',  e  sia  oggetto  di  un  accordo stipulato con la
Regione interessata».
    Pertanto,  «per  giudicare se una legge statale che occupi questo
spazio  sia  invasiva  delle attribuzioni regionali o non costituisca
invece  applicazione  dei  principi di sussidiarieta' ed adeguatezza,
diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra
lo  Stato  e  le  Regioni  interessate,  alla  quale  sia subordinata
l'operativita' della disciplina».
    In applicazione di questo principio, questa Corte, nella medesima
sentenza,   ha  anche  chiarito  che  non  puo'  essere  riconosciuta
«efficacia  vincolante a quel programma su cui le Regioni interessate
non  abbiano  raggiunto  un'intesa per la parte che le riguarda, come
nel caso della deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121».
    Inoltre,  sempre  nella  sentenza  n. 303 del 2003, nel giudicare
sulla legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo
20 agosto  2002,  n. 190, ed in particolare della disposizione di cui
al quinto comma, relativa alla procedura di approvazione da parte del
CIPE  del  progetto  preliminare  dell'infrastruttura,  la  Corte  ha
condiviso  la scelta legislativa di coinvolgere pienamente la Regione
interessata  tramite  la  partecipazione alla riunione del CIPE ed il
necessario  «consenso,  ai fini dell'intesa sulla localizzazione, dei
Presidenti  delle  Regioni  e  Province  autonome interessate». Cosi'
pure,  ha  ritenuto  idonea  ad  assicurare alle Regioni una adeguata
possibilita'  di rappresentare la propria posizione, nel rispetto del
principio  di  leale collaborazione, la previsione, di cui al comma 6
dell'art. 3,  delle  due  diverse  procedure conseguenti al possibile
dissenso   regionale,   rispettivamente  ove  l'infrastruttura  abbia
carattere   interregionale   o   internazionale,  ovvero  risulti  di
concorrente interesse regionale.
    In  quest'ultimo  caso  il  maggior interesse della Regione nella
realizzazione  dell'opera  e'  tutelato  al  punto  che  ad  essa  e'
consentito   di   paralizzare   l'approvazione   del  progetto  o  la
localizzazione  dell'opera  (art. 3,  comma 6, lettera b), del d.lgs.
n. 190 del 2002).
    4.  -  Rispetto a questi due livelli di necessario consenso della
Regione, nella vicenda concernente la approvazione del progetto della
metropolitana di Bologna, il primo appare conseguito e reso manifesto
attraverso  alcuni  atti  regionali  ed in particolare tramite l'atto
bilaterale  costituito  dalla  «Intesa generale quadro con la Regione
Emilia-Romagna»,  adottata  il  19 dicembre  2003  (peraltro  in data
successiva  alla  deliberazione  oggetto  del  presente  giudizio)  e
sottoscritta  dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri
rispettivamente delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio, per gli affari regionali, nonche' dal
Presidente  della Regione Emilia-Romagna. La metropolitana di Bologna
e' infatti esplicitamente contemplata tra le opere che il Ministero e
la  Regione individuano consensualmente come di «preminente interesse
strategico»,   la  cui  realizzazione  dovra'  seguire  le  procedure
disciplinate dal d.lgs. n. 190 del 2002.
    Invece, la deliberazione del CIPE del 1° agosto 2003, che approva
«ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 190  del  2002  [...]  con  le prescrizioni proposte dal Ministero
delle  infrastrutture  e dei trasporti, il progetto preliminare della
linea  1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna», e'
stata  adottata  senza  che si sia manifestato il necessario consenso
della   Regione  interessata:  la  Giunta  regionale  con  l'apposita
delibera   n. 848/2003   del   14 maggio   2003  aveva  espressamente
manifestato  l'impossibilita' «di esprimere una valutazione positiva,
ai  sensi  dell'art. 3  del  decreto  legislativo n. 190 del 2002, in
merito  al  «Progetto preliminare di metropolitana leggera automatica
di  Bologna»  comprendente  la  linea  1  e  la  linea  2  nonche' le
infrastrutture   connesse   ...»,   nelle   stesse   premesse   della
deliberazione  impugnata (pur ritenute reticenti dalla ricorrente) si
da' atto dell'esistenza di un dissenso della Regione, che peraltro si
supera opponendo semplicemente l'affermazione che il Ministero per le
infrastrutture  «ritiene  di non condividere le osservazioni stesse».
D'altra parte, nel precedente sintetico verbale della seduta del CIPE
del  1° agosto  2003  (la  cui  completezza  viene  contestata  dalla
ricorrente, con particolare riferimento alla mancata attestazione del
fatto  che  l'Assessore  regionale  intervenuto  avrebbe  ribadito la
opposizione formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione del
14 maggio  2003)  si da' solo fuggevolmente atto di un dissenso della
Regione,   senza  peraltro  alcuna  considerazione  della  necessita'
legislativa di conseguire il consenso regionale «ai fini della intesa
sulla localizzazione».
    Ne'  puo'  essere  condivisa la opinione espressa dall'Avvocatura
dello  Stato  che  il  CIPE avrebbe «stralciato dal progetto tutte le
parti  dell'opera  sulle quali era stato manifestato dalla Regione un
dissenso  riguardo  alla localizzazione», dal momento che lo stralcio
ha  riguardato  una  sola delle due linee originariamente progettate,
mentre   i   rilievi   regionali   riguardavano,   tra   l'altro,  la
localizzazione  di  entrambe.  Del  resto,  ove  lo  stralcio  avesse
consentito  ex  se  di  superare  tutte  le ragioni di dissenso della
Regione,   non  sarebbero  stati  necessari  i  successivi  tentativi
ministeriali  di  riaprire sedi di confronto tecnico con la Regione o
la  stessa  previsione  nella  «Intesa generale quadro con la Regione
Emilia-Romagna»,  adottata  il 19 dicembre 2003, di voler operare per
«superare  le  divergenze che si sono verificate per la realizzazione
di questa infrastruttura».
    In  realta',  l'art. 3  del  d.lgs.  n. 190  del  2002 disciplina
analiticamente  la procedura di elaborazione ed adozione del progetto
preliminare  delle  infrastrutture strategiche di rilevante interesse
nazionale  e,  in  questo  ambito, prevede puntualmente il ruolo ed i
poteri  delle Regioni e delle Province autonome, nonche' le eventuali
procedure  alternative  in  caso di loro motivato dissenso. La stessa
intesa  quadro  e' chiarissima nello stabilire che, in riferimento ad
alcune  specifiche  opere,  tra  cui la metropolitana di Bologna, «le
Parti  concordano  che,  in  caso  di  motivato  dissenso sui singoli
progetti da parte della Regione, si proceda come previsto all'art. 3,
comma 6,  lettera b) del d.lgs. n. 190 del 2002, escluso in ogni caso
il rinvio alle procedure di cui alla lettera a)».
    Il  mancato  rispetto  dell'art. 3  del  d.lgs.  n. 190  del 2002
costituisce   quindi   sicura   violazione  del  principio  di  leale
collaborazione,  la  cui  osservanza  e'  tanto piu' necessaria in un
ambito  come  quello  di  una  procedura  che  integra l'esercizio in
sussidiarieta'  da  parte  di  organi  statali di rilevanti poteri in
materie di competenza regionale.
    Pertanto,  va dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al
Comitato interministeriale per la programmazione economica, approvare
il  progetto  in  assenza del consenso, della Regione Emilia-Romagna,
ovvero  senza  il  rispetto  delle  procedure  per il superamento del
dissenso    regionale.   Conseguentemente,   occorre   annullare   la
deliberazione  del  Comitato  interministeriale per la programmazione
economica  -  CIPE  del  1°  agosto 2003 (Primo programma delle opere
strategiche  -  Legge  n. 443/2001  -  Metro  leggero  automatico  di
Bologna).
    Rimane assorbito ogni altro profilo di censura.