ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 32 del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla   condizione  dello  straniero),  promosso  con  ordinanza  del
17 dicembre 2002 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana
sui  ricorsi  riuniti  proposti da Ferrunaj Eduart contro Questura di
Firenze,  iscritta al n. 501 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 32,  prima  serie
speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 aprile 2004 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che con ordinanza in data 17 dicembre 2002, iscritta al
n. 501  del  registro ordinanze del 2003, il Tribunale amministrativo
regionale  della  Toscana  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello straniero), nella parte in cui non
prevede  che,  al  compimento  della  maggiore  eta',  il permesso di
soggiorno  possa  essere  rilasciato  anche  nei confronti dei minori
stranieri  «sottoposti  a tutela, ai sensi degli artt. 343 e seguenti
del codice civile»;
        che  il  rimettente  premette  di  essere  stato  chiamato  a
decidere  in  ordine all'annullamento, previa istanza di sospensione,
del  decreto con cui il Questore di Firenze ha rigettato l'istanza di
rinnovo  del  permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente il quale,
gia'  titolare  di  un  permesso  di soggiorno per minore eta', aveva
chiesto  la conversione dello stesso ex art. 32 del d.lgs. n. 286 del
1998,  «richiamando  il  provvedimento con cui il giudice tutelare ha
nominato un tutore»;
        che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  da'  atto  che
sull'applicazione  della  norma  -  la  quale  dispone  che ai minori
affidati  ai  sensi  dell'art. 2  della  legge  4 maggio 1983, n. 184
(Diritto  del  minore  ad una famiglia), al compimento della maggiore
eta',  puo'  essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
studio,  accesso  al  lavoro,  di  lavoro autonomo o subordinato, per
esigenze   sanitarie  o  di  cura  -  si  sono  formati  orientamenti
giurisprudenziali discordanti;
        che,   in   particolare,   taluni   Tribunale  amministrativo
regionale  hanno  ritenuto  che  la  nomina  di  un  tutore equivalga
all'affidamento  di  cui  alla  legge  n. 184  del  1983; altri hanno
ritenuto che debba tenersi conto anche dell'affidamento di fatto o di
quello  disciplinato  dal diritto islamico; altri ancora che la norma
debba  essere  interpretata  rigorosamente  in  quanto  introdurrebbe
deroghe  alla  disciplina sui flussi di immigrazione; ed, infine, che
il  Tribunale  amministrativo  regionale  Emilia-Romagna ha sollevato
questione  di  legittimita' costituzionale della norma per violazione
dell'art. 3 Cost;
        che   il  rimettente  ritiene  che  il  puntuale  riferimento
contenuto  nell'art. 32  all'istituto  dell'affidamento  disciplinato
dalla  legge n. 184 del 1983 non consenta interpretazioni estensive e
che il carattere eccezionale della norma - che deroga alla disciplina
sui   flussi   di  immigrazione  -  non  ne  consenta  l'applicazione
analogica;
        che, ad avviso del giudice a quo, non priverebbe di rilevanza
la  questione di legittimita' la normativa dettata dall'art. 25 della
legge  30 luglio  2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione  e  di  asilo) che subordina l'applicazione dell'art. 32
all'ammissione  del  minore  per  almeno  due  anni  a un progetto di
integrazione  sociale  e  civile  presso enti pubblici o privati, dal
momento che tale disposizione non sarebbe applicabile alle situazioni
pregresse;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha  chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto
assoluto di motivazione in ordine alla denunciata incostituzionalita'
dell'art. 32,  in  quanto  l'ordinanza  di rimessione non conterrebbe
alcun argomento a sostegno di tale denuncia;
        che,   nel  merito,  l'Avvocatura  ritiene  che  i  dubbi  di
costituzionalita'  siano  infondati,  in  quanto  il  rimettente  non
avrebbe tenuto adeguatamente conto del fatto che la giurisprudenza ha
privilegiato una lettura della norma conforme alla Costituzione;
        che,  in  ogni  caso,  la  diversita'  del  provvedimento  di
apertura della tutela rispetto all'istituto dell'affidamento disposto
dal  tribunale  dei minorenni giustificherebbe il diverso trattamento
previsto  dall'art. 32  censurato,  dal momento che la tutela avrebbe
carattere temporaneo e provvisorio e si collegherebbe unicamente alla
impossibilita'  per  il  minore  di porre in essere atti giuridici in
assenza  dei  genitori  e  sarebbe quindi inidonea a creare un legame
familiare  nuovo e una aspettativa di permanenza sul territorio dello
Stato,   mentre  l'affidamento  disposto  dal  tribunale  dei  minori
mirerebbe  a  costruire  una  nuova relazione familiare ed educativa,
capace  di  assicurare  al  minore  il  mantenimento,  l'educazione e
l'istruzione,  creando  un  nuovo  legame  stabile  con il territorio
nazionale  che  il  legislatore ha valutato positivamente ai fini del
riconoscimento del permesso di soggiorno dopo il raggiungimento della
maggiore eta'.
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Toscana  dubita,  in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimita'
costituzionale  dell'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello straniero), nella parte in cui non
prevede  che,  al  compimento  della  maggiore  eta',  il permesso di
soggiorno  possa  essere  rilasciato  anche «nei confronti dei minori
stranieri  sottoposti  a  tutela, ai sensi degli artt. 343 e seguenti
del codice civile»;
        che   l'ordinanza   di   rimessione  -  peraltro  pronunciata
anteriormente  alla sentenza n. 198 del 2003, con cui questa Corte ha
dichiarato  non  fondata,  nei  sensi  di cui in motivazione, analoga
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 32  del d.lgs.
n. 286  del  1998  -  omette di motivare in ordine alla non manifesta
infondatezza della questione;
        che il Tribunale amministrativo regionale, infatti, si limita
a  richiamare  le  diverse  interpretazioni che della norma censurata
hanno  dato  i giudici amministrativi in ordine alla applicabilita' o
meno  dell'art. 32  anche  ai  minori sottoposti a tutela, nonche' ad
affermare   l'impossibilita'   di   una   lettura   estensiva   e  di
un'applicazione analogica;
        che la questione quindi deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.