ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1469-bis del
codice civile, promossi con ordinanze del 22 luglio e del 21 novembre
2002,  dell'11 marzo  e  del  29 aprile 2003 dal Tribunale di Napoli,
rispettivamente  iscritte al n. 486 del registro ordinanze 2002 ed ai
numeri  473, 478 e 498 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 44,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2002 e numeri 28 e 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Luigi Pompeo e di Assitalia
s.p.a.,  nonche'  gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  25 maggio  2004  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  l'avvocato  Giuseppe  Abbamonte per Luigi Pompeo, Giovanna
Volpe  Putzolu  per Assitalia s.p.a. e l'avvocato dello Stato Giorgio
D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  tre  giudizi  civili, promossi da
altrettanti  dipendenti  della  s.p.a.  Enel,  al fine di ottenere il
pagamento   dell'indennizzo   per  infortuni  rispettivamente  subiti
durante  il  periodo  di  copertura  assicurativa, in forza di (cosi'
definite)  «polizze  cumulative contro gli infortuni professionali ed
extraprofessionali»,  stipulate  dalla societa' datrice di lavoro con
la  s.p.a.  Assitalia,  il  Tribunale  di  Napoli,  con ordinanze, di
identico  contenuto, emesse il 22 luglio 2002 (r.o. n. 486 del 2002),
l'11 marzo  2003  (r.o.  n. 478  del 2003) ed il 29 aprile 2003 (r.o.
n. 498  del  2003),  ha  sollevato,  in  riferimento all'art. 3 della
Costituzione,     questione     di     legittimita'    costituzionale
dell'art. 1469-bis del codice civile, «nella parte in cui non include
nella  nozione  di  consumatore  anche il beneficiario non contraente
della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro»;
        che,  nel  corso  di  un  analogo  giudizio,  promosso  da un
dipendente  del  comune  di  Napoli, al fine di ottenere il pagamento
dell'indennizzo  per  un  infortunio  subito  durante  il  periodo di
copertura assicurativa, in forza di una polizza cumulativa contro gli
infortuni,  stipulata dall'ente datore di lavoro sempre con la s.p.a.
Assitalia,  il  medesimo Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il
21 novembre 2002 (r.o. n. 473 del 2003), ha sollevato, in riferimento
allo   stesso   parametro,   identica   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1469-bis cod. civ;
        che - affermata l'applicabilita' ratione temporis della norma
impugnata  ai  rapporti dedotti, e premesso che in tutti i giudizi la
convenuta  societa' di assicurazioni ha eccepito l'inammissibilita' e
l'improcedibilita' dell'azione giudiziaria di liquidazione del danno,
per  dedotto  temporaneo difetto di competenza del giudice ordinario,
avendo  le  parti  contraenti  (in clausole delle condizioni generali
regolanti  i  rapporti  di assicurazione in esame) demandato a periti
medici  la soluzione di eventuali divergenze sul grado di invalidita'
permanente - i rimettenti osservano come tali clausole, qualificabili
in  termini  di  perizia contrattuale (r.o. n. 486 del 2002; n. 478 e
n. 498  del  2003)  ovvero  di  arbitrato  irrituale (r.o. n. 473 del
2003),  implicherebbero  in  ogni  caso  una temporanea rinunzia alla
tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti contrattuali
e  quindi  una  deroga  alla  competenza  dell'autorita' giudiziaria,
integrando  cosi'  un'ipotesi  di  pattuizione che, nei contratti tra
professionista  e  consumatore, si presume vessatoria, in particolare
ai sensi del numero 18 del terzo comma della norma impugnata;
        che  peraltro,  nei  giudizi  a quibus, l'inefficacia di tali
clausole  (prevista  dall'art. 1469-quinquies  cod.  civ.)  non  puo'
trovare  applicazione  poiche'  i  contratti  sono stati conclusi dal
professionista non con il consumatore, bensi' con la societa' datrice
di  lavoro  degli  attori;  i  quali,  tuttavia,  sono titolari di un
autonomo e non derivato diritto ai vantaggi dell'assicurazione, e nel
loro rapporto con l'assicuratore si trovano in una posizione identica
a  quella del soggetto che abbia stipulato direttamente il contratto,
di  cui  subiscono le conseguenze (tanto piu' in quanto le menzionate
clausole  sarebbero «imposte» ai beneficiari nell'ambito del rapporto
sinallagmatico  datore  di  lavoro-dipendenti, in cui una parte della
retribuzione  imponibile  di  questi  ultimi  viene utilizzata per il
pagamento dei relativi premi);
        che  dunque  -  secondo  i rimettenti - la norma impugnata si
porrebbe   in   contrasto  con  l'art. 3  Cost.,  essendo  del  tutto
irragionevole  ed  immotivata  la  disparita'  di  trattamento tra il
consumatore,   che   abbia   stipulato   direttamente   il  contratto
predisposto  dal  professionista,  ed  il beneficiario non contraente
della  polizza  cumulativa  infortuni,  che  in qualita' di utente e'
dalla   legge   30 luglio  1998,  n. 281,  parificato  pienamente  al
consumatore;
        che,  nel  giudizio  promosso con r.o. n. 486 del 2002, si e'
costituito  l'attore  del  processo  a  quo,  il  quale  ha  concluso
chiedendo  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale della
norma impugnata;
        che,  nei  giudizi  promossi con r.o. n. 473, n. 478 e n. 498
del  2003,  si  e' costituita la compagnia di assicurazione convenuta
nei  processi  a quibus, che ha concluso per l'inammissibilita' o, in
subordine, per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni;
        che,  nei giudizi promossi con r.o. n. 486 del 2002, n. 478 e
n. 498  del  2003,  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei
ministri,  tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per  l'inammissibilita'  e, nel merito, per la manifesta infondatezza
delle sollevate questioni.
    Considerato  che  le  ordinanze  di rimessione - tutte emesse dal
Tribunale  di  Napoli nel corso di processi analoghi - sollevano, con
motivazioni  sostanzialmente  coincidenti,  la medesima questione, in
riferimento allo stesso parametro, sicche' i relativi giudizi possono
essere riuniti per essere congiuntamente decisi;
        che  il  secondo comma dell'art. 1469-bis del codice civile -
nel  quale,  in relazione al contratto concluso con il professionista
ai  sensi  del  primo  comma,  il consumatore viene definito come «la
persona   fisica   che   agisce   per  scopi  estranei  all'attivita'
imprenditoriale»  -  e'  censurato,  «nella  parte in cui non include
nella  nozione  di  consumatore  anche il beneficiario non contraente
della  polizza  cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro»,
con   riferimento   al  profilo  della  irragionevole  ed  immotivata
disparita'  di  trattamento  tra  il consumatore, che abbia stipulato
direttamente  il  contratto  predisposto  dal  professionista,  ed il
beneficiario  non  contraente  della  menzionata  polizza  cumulativa
infortuni;
        che  -  nei  termini  in cui sono stati prospettati, rispetto
alle  riferite  vicende  contrattuali, nelle quali (secondo l'assunto
degli  stessi  rimettenti)  i  beneficiari  sarebbero  titolari di un
autonomo  e  non  derivato  diritto  ai  vantaggi dell'assicurazione,
trovandosi   nel   loro  rapporto  con  l'assicuratore  nella  stessa
posizione del contraente - i palesati dubbi di incostituzionalita' si
basano      essenzialmente      su     un'apodittica     affermazione
dell'impossibilita' di dare alla norma impugnata una diversa lettura;
        che l'assenza di altre argomentazioni al riguardo rivela come
i  rimettenti  -  non  adempiendo  l'onere  gravante  sul giudice che
intenda  proporre  una questione di legittimita' costituzionale - non
abbiano  previamente  neppure  tentato un'interpretazione della norma
conforme  a  Costituzione  (cfr. da ultimo, sentenza n. 229 del 2003;
ordinanza n. 279 del 2003);
        che  a questo assorbente vizio di inammissibilita' si correla
la  mancata  qualificazione,  in  termini  di  esatta indicazione dei
rischi  effettivamente  coperti,  dei  contratti  di assicurazione in
esame,  genericamente  definiti  come  «polizze cumulative contro gli
infortuni  professionali  ed extraprofessionali» stipulate dai datori
di lavoro dei beneficiari;
        che,  pertanto,  la  questione di legittimita' costituzionale
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.