ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  --  legge finanziaria 2003), e
dell'art. 4,  commi  9  e  10,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  --  legge finanziaria 2004), promossi con ricorsi della
Regione  Emilia-Romagna, notificati il 1° marzo 2003 e il 24 febbraio
2004,  depositati in cancelleria il 7 marzo 2003 e il 4 marzo 2004 ed
iscritti  al n. 25 del registro ricorsi 2003 ed al n. 33 del registro
ricorsi 2004.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2004 il giudice relatore
Annibale Marini;
    Uditi    l'avvocato    Giandomenico   Falcon   per   la   Regione
Emilia-Romagna   e  l'avvocato  dello  Stato  Franco  Favara  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.   -   La  Regione  Emilia-Romagna,  con  ricorso,  ritualmente
notificato  e  depositato,  volto  ad impugnare numerose disposizioni
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato -- legge finanziaria
2003), ha censurato, fra l'altro, l'art. 27 della citata legge n. 289
del  2002,  rubricato  «Progetto  "PC  ai  giovani"»,  deducendone il
contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonche' con
il principio di leale collaborazione.
    1.1.  -  La  disposizione impugnata istituisce un fondo speciale,
denominato  «PC  ai  giovani»,  destinato  a  finanziare  un progetto
promosso  dal  Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza  del Consiglio dei ministri per incentivare l'acquisizione
e  l'utilizzo  degli strumenti informatici fra i giovani che compiano
sedici  anni  nel  2003; essa prevede che il Ministro dell'economia e
delle  finanze  emani,  di concerto con quello per l'innovazione e le
tecnologie,  un  decreto  ministeriale,  espressamente  definito  «di
natura  non  regolamentare» con il quale siano stabilite le modalita'
di  presentazione  delle  istanze  nonche' quelle di erogazione degli
incentivi,  essendo anche prevista la possibilita' di avvalersi della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.
    Ad   avviso   della   ricorrente   la  descritta  disciplina  non
rientrerebbe  in  alcuna  delle  materie  di  cui all'art. 117, commi
secondo  e  terzo,  della  Costituzione,  ricadendo,  pertanto, nella
competenza  residuale  delle  Regioni  e sarebbe percio' lesiva della
loro  potesta' legislativa ed amministrativa, in quanto, in contrasto
con   i  commi  quarto  e  sesto  dell'art. 117  della  Costituzione,
conferirebbe   al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  poteri
sostanzialmente  normativi  ed al Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie  poteri amministrativi in materia di competenza regionale.
Ne'  potrebbe,  in  senso  contrario,  addursi  la  circostanza che i
decreti   ministeriali  in  parola  siano  definiti  «di  natura  non
regolamentare»,    dovendo   farsi   riferimento,   al   fine   della
qualificazione  di tali atti, piu' che alla loro «etichetta», al loro
oggetto   sostanziale;   sicche',  contenendo  precetti  generali  ed
astratti, innovativi dell'ordinamento, i medesimi avrebbero carattere
normativo.
    Ne  discenderebbe  poi,  sotto  altro  aspetto,  la lesione della
autonomia  finanziaria  di essa ricorrente, spettando alle Regioni la
autonoma gestione delle risorse nelle materie di loro competenza.
    L'illegittimita'   della   disposizione,  peraltro,  non  sarebbe
esclusa  neppure  nel  caso  in  cui  essa fosse riconducibile ad una
materia oggetto di potesta' normativa concorrente.
    In definitiva, la norma impugnata sarebbe illegittima nella parte
in  cui,  non  limitandosi  a  prevedere  la mera ripartizione fra le
Regioni  delle  somme  costituenti  il fondo, attribuisce al Ministro
dell'economia  e delle finanze ed al Dipartimento per l'innovazione e
le  tecnologie  poteri  normativi ed amministrativi relativi alla sua
gestione.
    In  subordine  la  ricorrente  lamenta che l'esercizio dei poteri
statali   non   sia   preceduto   dalla  intesa  «con  la  Conferenza
Stato-Regioni»,  in  violazione del principio di leale collaborazione
che impone forme di coordinamento fra i soggetti interessati.
    2.  -  Si  e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata infondata, non
essendo  configurabile alcuna lesione delle competenze riservate alle
Regioni,  ne'  sotto  il profilo della loro autonomia finanziaria ne'
sotto quello della loro organizzazione.
    3.  -  Con altro ricorso, ritualmente notificato e depositato, la
medesima Regione Emilia-Romagna, nell'impugnare numerose disposizioni
della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato -- legge finanziaria
2004),  ha  censurato,  fra  l'altro,  l'art. 4,  commi 9 e 10, della
citata  legge  n. 350  del  2003,  deducendone  il  contrasto con gli
artt. 117,  118 e 119 della Costituzione, nonche' con il principio di
leale collaborazione.
    3.1.  - Il comma 9 della disposizione censurata stabilisce che il
fondo  di  cui  all'art. 27, comma 1, della legge n. 289 del 2002 sia
destinato  a  finanziare  un  progetto, promosso dal Dipartimento per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  volto  a favorire l'acquisizione e
l'utilizzo  degli  strumenti  informatici  da  parte  dei giovani che
compiano sedici anni nel corso del 2004, nonche' la loro formazione.
    Le  modalita'  di  attuazione  del  progetto  e di erogazione dei
benefici  saranno disciplinate con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  quello  per l'innovazione e le
tecnologie.
    Il successivo comma 10 prevede che, entro il limite di 30 milioni
di   euro,  le  risorse  del  fondo  di  cui  sopra  saranno  adibite
all'istituzione di un ulteriore fondo, denominato «PC alle famiglie»,
destinato,  nell'ambito  di un progetto promosso dal Dipartimento per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  a  finanziare la concessione di un
contributo  in  favore di quanti, avendo conseguito nell'anno 2002 un
reddito  non  superiore  a  15.000 euro, acquistino nell'anno 2004 un
personal computer idoneo al collegamento ad «internet».
    Le modalita' di attuazione di tale progetto saranno stabilite con
decreto  di  natura  non  regolamentare, adottato, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   dal   Ministro  per
l'innovazione   e  le  tecnologie,  che  potra'  anche  prevedere  la
possibilita' di avvalersi, al fine di cui sopra, della collaborazione
di organismi esterni alla pubblica amministrazione.
    3.2. - Anche in questo caso, ad avviso della ricorrente, la norma
impugnata,  non  rientrando  in  alcuna delle materie di cui ai commi
secondo  e  terzo  dell'art. 117  della  Costituzione,  violerebbe la
autonomia  finanziaria della Regione, stante la gestione ministeriale
di fondi settoriali in materie di competenza regionale.
    Essa,  peraltro,  violerebbe  anche  le  competenze  normative ed
amministrative    regionali,    in    quanto,    oltre   a   regolare
dettagliatamente   una  materia  rientrante  nella  competenza  della
ricorrente,  attribuirebbe, nella medesima materia, al Ministro ed al
Dipartimento    per    l'innovazione    e   le   tecnologie   poteri,
rispettivamente, sostanzialmente normativi ed amministrativi, a nulla
valendo  la  asserita  «natura  non  regolamentare»  dei  decreti  di
attuazione  della  norma  medesima;  la astrattezza e generalita' dei
precetti  che  essi possono contenere e la loro idoneita' ad innovare
l'ordinamento ne dimostrerebbe la natura di atto normativo.
    Conclusivamente,  la Regione ricorrente osserva che anche laddove
si  ritenesse  che la norma impugnata sia giustificata dall'esistenza
di «eccezionali esigenze unitarie», essa sarebbe comunque illegittima
in  quanto  non  prevede  che  i poteri statali siano esercitati, nel
rispetto  del canone della leale collaborazione, previa intesa con la
«Conferenza Stato-Regioni».
    4.  -  Si  e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  la  inammissibilita' o l'infondatezza della
questione.
    5.   -   In   prossimita'  della  udienza  pubblica,  la  Regione
Emilia-Romagna  ha  depositato, riguardo al primo giudizio, una breve
memoria  nella  quale,  ribaditi  gli  argomenti  gia'  contenuti nel
ricorso,  ha  affermato  la  irrilevanza,  ai fini della legittimita'
della  disposizione  impugnata, del fatto che detta norma preveda non
la  ripartizione del fondo, con vincolo di destinazione, fra gli enti
territoriali,  ma  la  sua  diretta assegnazione ai privati; anche in
tale ipotesi, la sua autonomia finanziaria sarebbe, infatti, lesa, in
quanto essa Regione sarebbe privata della possibilita' di scegliere e
di gestire in autonomia le proprie politiche.
    6. - L'Avvocatura dello Stato ha, a sua volta, depositato memorie
illustrative in entrambi i giudizi.
    6.1.  - Riguardo a quello avente ad oggetto l'art. 27 della legge
n. 289  del  2002, l'Avvocatura rileva che la disposizione impugnata,
volta  ad agevolare la «alfabetizzazione informatica» dei giovani, va
ricondotta  alla  materia «istruzione», nella quale si comprenderebbe
«qualsiasi  attivita',  pur  svolta  al  di  fuori delle tradizionali
strutture scolastiche, finalizzata a promuovere lo sviluppo culturale
(...)   degli  appartenenti  alla  collettivita'  sociale»;  in  tale
corretta prospettiva essa, collocata nell'ambito delle norme generali
di  detta  materia,  rientrerebbe  nella  competenza  esclusiva dello
Stato.
    La  legittimita'  della  disposizione impugnata emergerebbe anche
per  un  altro  ordine  di  considerazioni:  infatti,  posto  che  e'
riservata  alla legislazione dello Stato, ex art. 117, comma secondo,
lettera   m),  della  Costituzione  «la  determinazione  dei  livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che  devono  essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e che
non  e'  contestabile che, nell'attuale assetto sociale, l'accesso ai
mezzi  informatici  vada  considerato  «un  vero  e  proprio  diritto
sociale»,  strumentale  all'esercizio  di altri diritti fondamentali,
non v'e' dubbio che il progetto «PC ai giovani», volto a garantire su
tutto   il   territorio  nazionale,  attraverso  misure  generali  ed
omogenee,   un   livello   minimo  di  accesso  per  i  giovani  alla
acquisizione  ed  utilizzazione degli strumenti informatici, dovrebbe
qualificarsi   come   misura   diretta   ad  assicurare  un  «livello
essenziale»  di «diritti civili e sociali», sicche' esso non potrebbe
non ricondursi alla esclusiva potesta' legislativa statale.
    6.2.  -  Riguardo  al  giudizio avente ad oggetto la impugnazione
dell'art. 4,  commi  9  e  10, della legge n. 350 del 2003, la difesa
erariale,  richiamate, ed estese anche alla disciplina concernente il
progetto   «PC   alle   famiglie»,   le  argomentazioni  gia'  svolte
relativamente  all'altro ricorso, osserva che la disciplina impugnata
non    presenta,    nella    sua   fase   applicativa,   momenti   di
discrezionalita',   sicche'   le   Regioni,  se  fossero  chiamate  a
partecipare  alle  due  iniziative,  non  avrebbero  materie  su  cui
provvedere.
    Secondo  l'Avvocatura,  il  ricorso  sarebbe  espressione  di  un
«aprioristico  contrasto»  verso  l'esercizio unitario di funzioni di
interesse  generale  non  differenziabile,  non potendosi, viceversa,
negare  allo Stato la possibilita' di intervenire con misure generali
ogniqualvolta siano coinvolti i «diritti fondamentali di cittadinanza
ed i diritti civili e sociali».

                       Considerato in diritto

    1.  -  Con  due  distinti  ricorsi  la  Regione Emilia-Romagna ha
impugnato  alcune  disposizioni  della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  --  legge  finanziaria  2003) e della legge 24 dicembre
2003,  n. 350  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  --  legge  finanziaria  2004), tra l'altro
censurando,   in   riferimento   agli  artt. 117,  118  e  119  della
Costituzione ed al principio di leale collaborazione, l'art. 27 della
legge  n. 289  del  2002 e l'art. 4, commi 9 e 10, della legge n. 350
del  2003,  istitutivi  di  fondi  speciali  destinati ad incentivare
l'acquisto e l'utilizzo di personal computer da parte di giovani o di
soggetti    aventi   determinati   requisiti   reddituali,   mediante
l'erogazione di contributi economici.
    Secondo  la  Regione  ricorrente  le  norme impugnate, istituendo
fondi   settoriali   in  una  materia  appartenente  alla  competenza
esclusiva  regionale ed attribuendo al Ministro dell'economia e delle
finanze  ed  a  quello  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  poteri
normativi ed al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie poteri
amministrativi   relativamente   alla   gestione   dei  detti  fondi,
violerebbero  la autonomia finanziaria, legislativa ed amministrativa
delle Regioni.
    Sarebbe altresi' violato il principio di leale collaborazione, in
quanto  i poteri statali disciplinati dalle norme impugnate sarebbero
esercitati  senza  la previsione di alcuna forma di coordinamento con
le Regioni.
    2.  -  Considerata la sostanziale identita' di oggetto, i giudizi
vanno  riuniti  per  essere  trattati  congiuntamente  e  decisi  con
un'unica  sentenza, restando, peraltro, riservata a separate pronunce
la  decisione  delle  ulteriori  questioni  sollevate, con i medesimi
ricorsi,   dalla   Regione   Emilia-Romagna  relativamente  ad  altre
disposizioni di legge.
    3. - Le questioni non sono fondate.
    3.1.  -  La  normativa oggetto di impugnazione si sostanzia nella
mera  previsione  di  contributi  finanziari,  da  parte dello Stato,
erogati   con  carattere  di  automaticita'  in  favore  di  soggetti
individuati  in base all'eta' o al reddito e finalizzati all'acquisto
di  personal  computer  abilitati  alla connessione ad «internet», in
un'ottica evidentemente volta a favorire la diffusione, tra i giovani
e nelle famiglie, della cultura informatica.
    Siffatto   intervento,  non  accompagnato  da  alcuna  disciplina
sostanziale  riconducibile a specifiche materie, non risulta invasivo
di  competenze legislative regionali. Esso corrisponde a finalita' di
interesse  generale, quale e' lo sviluppo della cultura, nella specie
attraverso l'uso dello strumento informatico, il cui perseguimento fa
capo  alla  Repubblica  in  tutte  le sue articolazioni (art. 9 della
Costituzione)  anche  al di la' del riparto di competenze per materia
fra  Stato e Regioni di cui all'art. 117 della Costituzione (cfr., in
senso  analogo,  nel contesto del previgente titolo V, parte seconda,
della  Costituzione,  sentenze  nn. 276 del 1991, 348 del 1990, 829 e
562 del 1988).
    Quanto   alla  lamentata  violazione  dell'autonomia  finanziaria
regionale, basti osservare che la provvista destinata ad alimentare i
due  fondi  contemplati  dalle  disposizioni  oggetto  di  censura e'
costituita,  secondo quanto espressamente previsto dall'art. 27 della
legge n. 289 del 2002, dalle «disponibilita', non impegnate alla data
di  entrata  in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103,
comma  4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388», cioe' dalle residue
disponibilita'  del  fondo  istituito presso il Ministero del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica a garanzia dei crediti
al consumo erogati dalle banche nel quadro di un precedente programma
di  incentivazione  della  diffusione  fra i giovani delle tecnologie
informatiche,   restando  cosi'  esclusa  qualsiasi  riduzione  della
ordinaria provvista finanziaria destinata alle Regioni.
    Alla  stregua delle considerazioni che precedono si rivela infine
inconferente   anche   il   riferimento   al   principio   di   leale
collaborazione,  non  risultando  nella  fattispecie coinvolta alcuna
potesta' regionale.