ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato,
sorto  a  seguito  della  legge  27 dicembre  2001, n. 459 (Norme per
l'esercizio  del  diritto  di  voto  dei cittadini italiani residenti
all'estero);   del  d.P.R.  2 aprile  2003,  n. 104  (Regolamento  di
attuazione  della  legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina
per  l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero);  della  deliberazione della Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi
approvata  il  16 aprile  2003,  recante  «Disposizioni in materia di
comunicazione  politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune
della  concessionaria  del servizio radiotelevisivo pubblico relative
alle   campagne  per  i  referendum  popolari  per  l'abrogazione  di
disposizioni  recate  dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori e per
l'abrogazione  della servitu' coattiva di elettrodotto indetti per il
giorno 15 giugno 2003», promosso dai signori Livio Giuliani, Cristina
Tabano,  Rosario  Trefiletti,  Elio  Lannutti  e  Carlo Rienzi, nella
qualita'  di  promotori  e  presentatori  del referendum popolare per
l'abrogazione  della servitu' coattiva di elettrodotto, ammesso dalla
Corte  costituzionale  con  sentenza  n. 44  del  2003,  con  ricorso
depositato  il  23 maggio  2003  ed  iscritto  al n. 247 del registro
ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 luglio 2004 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto che Livio Giuliani, Cristina Tabano, Rosario Trefiletti,
Elio  Lannutti  e  Carlo  Rienzi, con ricorso depositato il 20 maggio
2003,  e  nella  qualita'  di promotori e presentatori del referendum
popolare  per  l'abrogazione della servitu' coattiva di elettrodotto,
ammesso da questa Corte con sentenza n. 44 del 2003 ed indetto per il
15  giugno 2003,  sollevano  conflitto di attribuzione implicitamente
contro  le  Camere  del  Parlamento,  il  Governo  e  la  Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi,  in  relazione  alla  legge 27 dicembre 2001, n. 459
(Norme  per  l'esercizio  del  diritto di voto dei cittadini italiani
residenti  all'estero),  nonche'  al  d.P.R.  2 aprile  2003,  n. 104
(Regolamento  di  attuazione  della  legge  27 dicembre 2001, n. 459,
recante  disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero) e alla deliberazione della Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi  approvata il 16 aprile 2003 (Disposizioni in materia
di  comunicazione  politica,  messaggi  autogestiti,  informazione  e
tribune  della  concessionaria  del servizio radiotelevisivo pubblico
relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione di
disposizioni  recate  dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori e per
l'abrogazione  della servitu' coattiva di elettrodotto indetti per il
giorno 15 giugno 2003);
        che,  secondo  i  ricorrenti,  il  Parlamento  avrebbe  fatto
«cattivo  uso  del  potere  di cui all'art. 70 Cost.» avendo previsto
nella  legge  n. 459 del 2001 l'esercizio del voto per corrispondenza
da  parte  degli elettori stabilmente residenti all'estero, cosi' non
garantendo  «la  segretezza  del  voto, proclamata dall'art. 48 della
Costituzione» e quindi la sua stessa liberta';
        che, secondo il ricorso, il Parlamento avrebbe fatto «cattivo
uso  del  potere di cui all'art. 70 Cost.» non avendo previsto, negli
artt. 17  e  19 della legge n. 459 del 2001, che gli accordi in forma
semplificata  con  i  Governi degli Stati di residenza degli elettori
intervengano  solo  a  condizione  che questi Stati abbiano carattere
democratico   o   rispettino   «standard  di  tutela  delle  liberta'
fondamentali di pensiero, di parola e di informazione» e che comunque
questi  accordi  debbano  assicurare «che vi sia una disciplina della
campagna elettorale e che questa garantisca la parita' di chances, la
c.d. par condicio, per i contendenti, e assicuri che l'elettore possa
essere posto in grado di votare correttamente e consapevolmente»;
        che  il  Governo  -  ad avviso dei ricorrenti - avrebbe fatto
«cattivo  uso  del  potere normativo di attuazione della legge n. 459
del  2001»  adottando  il d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 in prossimita'
della  data del referendum con la conseguente impossibilita' di darvi
integrale  applicazione ed in particolare non prevedendo nell'art. 8,
commi 1, 2, 6 e 8, una piena tutela di tutte le posizioni dei diversi
soggetti  interessati  nella  campagna  elettorale  e  nella relativa
propaganda nei paesi esteri;
        che  inoltre  la  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo
generale  e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi non avrebbe
contemplato  nella  deliberazione  approvata il 16 aprile 2003 alcuna
disposizione  «in  ordine  ai  programmi  di  informazione  destinati
all'estero,  lasciando  sostanzialmente  un vuoto regolamentare della
campagna referendaria per gli elettori residenti all'estero»;
        che   conseguentemente  i  ricorrenti  chiedono  che,  previa
dichiarazione  di  ammissibilita',  la  Corte  «accolga  il ricorso e
conseguentemente  annulli»  la  legge  27 dicembre  2001,  n. 459, il
d.P.R.  2 aprile  2003,  n. 104 e la deliberazione del 16 aprile 2003
della   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
        che  nel  ricorso si avanza anche la richiesta di sospensione
in via cautelare di tutti gli atti impugnati.
    Considerato  che  il  ricorso  e'  di identico contenuto a quello
depositato  il  20 maggio  2003,  e  iscritto  al n. 246 del registro
ammissibilita'  conflitti, dai sig. ri Livio Giuliani e Carlo Rienzi,
quest'ultimo  «anche  nella qualita' di rappresentante del CODACONS e
dell'intesa                      dei                      consumatori
(ADOC-CODACONS-ADUSBEF-FEDERCONSUMATORI)»,  mentre quello oggetto del
presente  giudizio  si  differenzia  dal  primo  per il solo fatto di
essere  stato presentato dai signori Livio Giuliani, Cristina Tabano,
Elio Lannutti, Rosario Trefiletti e Carlo Rienzi;
        che  con ordinanza n. 195 del 2003 questa Corte ha dichiarato
l'inammissibilita' del suddetto ricorso n. 246 a causa di «molteplici
motivi  di  inammissibilita»  relativamente  al  requisito oggettivo,
precisando  in  particolare di voler prescindere «quanto ai requisiti
soggettivi, dai problemi di legittimazione di due soli presentatori e
promotori  del  referendum  popolare  a rappresentare il comitato dei
promotori»,  come  risulta  da  altre  pronunce della Corte (sentenze
n. 161 del 1995 e n. 69 del 1978);
        che,  quanto  al  contenuto  del ricorso, non sussiste alcuna
ragione che possa indurre questa Corte a mutare la propria precedente
decisione,  restando assorbita la richiesta di sospensione degli atti
oggetto del conflitto.