ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3,
5,  comma 2,  lettere g)  e f) e 6 della legge della Regione Piemonte
23 settembre   2003,   n. 23   (Disposizioni   in  materia  di  tasse
automobilistiche)  e  degli  artt. 3,  comma 1, lettera d), e 6 della
legge  della  Regione  Toscana 22 settembre  2003,  n. 49  (Norme  in
materia  di  tasse  automobilistiche regionali), promossi con ricorsi
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, notificati il 24 e il
27 novembre  2003,  depositati  in  cancelleria  il 3 e il 6 dicembre
successivi ed iscritti ai nn. 88 e 91 del registro ricorsi 2003.
    Visti gli atti di costituzione delle Regioni Piemonte e Toscana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28 settembre  2004 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Bertolissi e Gabriele
Pafundi  per la Regione Piemonte, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la
Regione Toscana.
    Ritenuto  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con
ricorso  notificato  il 24 novembre 2003 e depositato il successivo 3
dicembre, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della
legge  della  Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni
in  materia di tasse automobilistiche) ed in particolare dell'art. 1,
comma 2,  dell'art. 3,  dell'art. 5,  comma 2,  lettere g)  e  f),  e
dell'art. 6  della medesima legge, in riferimento agli artt. 3, 117 e
119 della Costituzione;
        che  il  ricorrente  censura  la  predetta legge regionale in
quanto  essa,  modificando  la  legislazione  statale  in relazione a
«quasi  tutti  gli  aspetti  sostanziali  e  procedurali  della tassa
automobilistica», inciderebbe su «profili che attengono alla certezza
del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria», ponendo in
essere  delle  evidenti disparita' di trattamento tra cittadini della
Repubblica  che  si  trovino  in  situazioni  eguali, e violerebbe la
competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia di tributi erariali,
nella  quale  rientrerebbe la disciplina delle tasse automobilistiche
(cfr.  sentenze  n. 296,  n. 297  e  n. 311  del 2003), in specie con
riferimento   alla  disciplina  dei  rimborsi  (art. 1,  comma 2,  ed
art. 3), alla disciplina delle esenzioni (art. 5, comma 2, lettere g)
e   f),   ed   infine   al  regime  tariffario  relativo  alla  tassa
automobilistica  dovuta  in  corrispondenza della massa rimorchiabile
(art. 6);
        che  nel  giudizio  si  e' costituita la Regione Piemonte, in
persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, chiedendo,
nell'atto  di  costituzione e nella memoria depositata nell'imminenza
dell'udienza  pubblica,  il  rigetto  del ricorso, in quanto la legge
regionale  impugnata  non  inciderebbe  sulla  struttura del tributo,
limitandosi  a  disciplinare  le attivita' amministrative di gestione
del medesimo tributo;
        che  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 27 novembre 2003 e depositato il successivo 6 dicembre,
ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale della legge
della  Regione  Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di
tasse  automobilistiche  regionali)  ed  in  particolare dell'art. 3,
comma 1,  lettera d),  e  del  correlato  art. 6 della predetta legge
regionale, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
        che  -  ad  avviso  del  ricorrente - le citate disposizioni,
nella  parte  in  cui prevedono l'esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche   regionali   dei   veicoli,   di  proprieta'  delle
organizzazioni  di  volontariato,  utilizzati  a  fini istituzionali,
difformemente  da  quanto  stabilito  dall'art. 17,  lettera f),  del
d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, modificando la legislazione statale in
relazione  a «quasi tutti gli aspetti sostanziali e procedurali della
tassa  automobilistica», creerebbero una ingiustificata disparita' di
trattamento  fra  cittadini  in  posizioni analoghe e violerebbero la
competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia di tributi erariali,
nella quale rientrerebbe la disciplina delle tasse automobilistiche;
        che  nel  giudizio  si  e'  costituita la Regione Toscana, in
persona  del  Presidente pro tempore della Giunta regionale, la quale
ha  chiesto,  nella  memoria  depositata  nell'imminenza dell'udienza
pubblica,  che  la  Corte dichiari cessata la materia del contendere,
essendo  entrata  in  vigore,  successivamente  alla proposizione del
ricorso,  la  legge  24 dicembre  2003,  n. 350  (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2004),  la  quale, all'art. 2, comma 22, ha previsto che
«nelle  regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di
tassa  automobilistica  (...)  in modo non conforme ai poteri ad esse
attribuiti  in  materia dalla normativa statale, l'applicazione della
tassa  opera,  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore di tali
disposizioni  legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal
1° gennaio  2007,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dalle medesime
disposizioni»;
        che,  all'udienza  pubblica  del  28 settembre 2004, le parti
hanno  insistito  per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, ma
la Regione Toscana ha anche espressamente dedotto che il sopravvenuto
art. 2,   commi 21   e  22,  della  legge  n. 350  del  2003  avrebbe
determinato  la  cessazione della materia del contendere, secondo una
prospettazione condivisa anche dalla difesa erariale.
    Considerato  che  il Presidente del Consiglio dei ministri dubita
della  legittimita' costituzionale di alcune disposizioni della legge
della  Regione  Piemonte  23 settembre  2003,  n. 23 (Disposizioni in
materia  di  tasse  automobilistiche)  e di alcune disposizioni della
legge  della  Regione  Toscana 22 settembre  2003,  n. 49  (Norme  in
materia  di  tasse  automobilistiche  regionali), in riferimento agli
artt. 3,  117  e  119  della  Costituzione,  sotto  il  profilo della
difformita'   delle   discipline   regionali  censurate  della  tassa
automobilistica  rispetto  a quella posta dal legislatore statale, in
violazione degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
        che  la  sostanziale  omogeneita'  dei  contenuti delle norme
impugnate,   l'identita'  delle  censure  proposte  e  dei  parametri
invocati rendono opportuna la riunione dei giudizi;
        che,   successivamente  alla  proposizione  dei  ricorsi,  e'
entrata in vigore la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2004),  la  quale, all'art. 2, comma 22, ha previsto che
«nelle  regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di
tassa  automobilistica  (...)  in modo non conforme ai poteri ad esse
attribuiti  in  materia dalla normativa statale, l'applicazione della
tassa  opera,  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore di tali
disposizioni  legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal
1° gennaio  2007,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dalle medesime
disposizioni»;
        che con la suddetta norma, sopravvenuta alla proposizione dei
ricorsi,  il  legislatore  statale  ha  dunque  fatto  salve, fino al
1° gennaio  2007,  le  disposizioni legislative regionali sulla tassa
automobilistica  che  non  siano  conformi  con la normativa statale,
stabilendo che esse vadano comunque applicate;
        che,   in   considerazione  di  cio',  le  parti,  nel  corso
dell'udienza  pubblica  e  anche  nelle memorie depositate da ultimo,
hanno  tra  l'altro  prospettato  la  cessazione  della  materia  del
contendere;
        che  sussistono, pertanto, le condizioni per la dichiarazione
di cessazione della materia del contendere.