ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con
tre  ordinanze del 22 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 330 a 332 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 23,  1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza
in data 11 marzo 2003 (iscritta al n. 414 del registro ordinanze 2003
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 27, 1ª
serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 20 maggio 2003
(iscritte  ai  numeri  518  e  519  del  registro  ordinanze  2003  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  con quattro ordinanze del 21 maggio 2003
(iscritte  ai  numeri  da  524  a  527  del registro ordinanze 2003 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  con  tre  ordinanze  del  24 maggio 2003
(iscritte  ai  numeri  da  533  a  535  del registro ordinanze 2003 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 18 settembre 2003
(iscritte  ai  numeri  da  964  a  968  del registro ordinanze 2003 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  dal  Tribunale di Prato con ordinanza in
data 11 novembre 2002 (iscritta al n. 977 del registro ordinanze 2003
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 47, 1ª
serie  speciale,  dell'anno 2003), con ordinanza del 13 novembre 2002
(iscritta  al  n. 978  del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 47,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),  con  ordinanza  del  6 dicembre  2002  (iscritta al
n. 979  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  ordinanza  del 17 febbraio 2003 (iscritta al n. 982 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
21 febbraio  2003  (iscritta  al n. 983 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  con ordinanza del 5 marzo 2003 (iscritta
al  n. 984  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  ordinanza  del  23 aprile  2003 (iscritta al n. 985 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza del 18
giugno 2003  (iscritta  al  n. 986  del  registro  ordinanze  2003  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 giugno 2003 (iscritta
al  n. 987  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  ordinanza  del  1° agosto  2003 (iscritta al n. 988 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza del 18
giugno 2003  (iscritta  al  n. 989  del  registro  ordinanze  2003  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  dal  Tribunale di Roma con due ordinanze
del  20 settembre  2003  (iscritte ai numeri 1038 e 1039 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Prato con
ordinanza  del  4 agosto  2003  (iscritta  al  n. 1128  del  registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2,   1ª   serie   speciale,  dell'anno 2004),  con  ordinanza  del
21 dicembre  2002  (iscritta al n. 1135 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2004),   con  ordinanza  del  23 novembre  2002
(iscritta  al  n. 401  del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 20,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  due  ordinanze  del 3 maggio 2003 (iscritte ai
numeri  402  e  403  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 20,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004), con ordinanza del 26 maggio 2003 (iscritta al n. 404
del  registro  ordinanze  2004  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 20,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004), dal
Tribunale  di  Reggio Emilia con cinque ordinanze del 19 gennaio 2004
(iscritte  ai  numeri  da  563  a  567  del registro ordinanze 2004 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2004),   con   ordinanza  del  22 gennaio  2004
(iscritta  al  n. 568  del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 25,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il Tribunale di Prato, il Tribunale di Reggio Emilia
e il Tribunale di Roma hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
13  (anche  congiuntamente  evocati) della Costituzione, questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies,  del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge
30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di
immigrazione  e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di
cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio
dell'autore del fatto;
        che  i  rimettenti  procedono  all'udienza  di  convalida nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nei  giudizi  iscritti ai numeri da 401 a 404 e da 563 a
568  del registro ordinanze del 2004 e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
inammissibili o infondate.
    Considerato   che,   essendo  censurato  in  tutte  le  ordinanze
l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  questioni  in  esame  hanno ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto  legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti ai giudici
rimettenti.