ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli articoli 3 e 6
della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina
della  procedura  di valutazione di impatto ambientale), promosso con
ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21
giugno 2004,  depositato  in cancelleria il 6 luglio 2004 ed iscritto
al n. 64 del registro ricorsi 2004.
    Visti  l'atto  di  costituzione della Regione Marche, nonche' gli
atti    di    intervento    della   Vodafone   Omnitel   N.V.,   Wind
Telecomunicazioni S.p.a., della Telecom Italia Mobile S.p.a. e R.A.I.
Radiotelevisione Italiana S.p.a ed altra;
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato in data 21 giugno 2004 e
depositato  in  data  6 luglio  2004, il Presidente del Consiglio dei
ministri  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli
articoli 3  e  6 della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004,
n. 7   (Disciplina   della   procedura   di  valutazione  di  impatto
ambientale),   per   violazione  dell'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione;
        che,  in particolare, il ricorrente ritiene che gli artt. 3 e
6  della  predetta  legge  regionale,  assoggettando  a  procedura di
valutazione  d'impatto  ambientale  (VIA)  anche  l'installazione  di
antenne  di  radiocomunicazione  con frequenze comprese tra 100 KHz e
300   GHz,   eccederebbero  dalla  competenza  regionale,  in  quanto
imporrebbero una doppia procedura (verifica preliminare e conseguente
procedura  di  VIA)  su  categorie  di  opere  non  previste da norme
statali;
        che  le  disposizioni  impugnate  si  porrebbero in contrasto
anche  con  l'art. 87  del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),  che prevede «procedure
celeri per la realizzazione di dette infrastrutture»;
        che,  in  data  9 luglio  2004,  si  e' costituita la Regione
Marche chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata;
        che,  in  particolare,  secondo  la difesa regionale, con gli
articoli oggetto di censura la Regione avrebbe esercitato «la propria
competenza  legislativa  concorrente  nelle  materie  del governo del
territorio,  della tutela della salute, nonche' - per gli impianti di
cui e' causa - dell'ordinamento delle comunicazioni»;
        che,  secondo  la  Regione  Marche,  la  sottoposizione  alla
procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale dell'installazione
degli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100
KHz e 300 KHz sarebbe gia' prevista dall'art. 3, comma 3, della legge
regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di
impianti  fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale
e   sanitaria  della  popolazione),  sulla  cui  legittimita'  si  e'
pronunciata questa Corte con sentenza n. 303 del 2003;
        che  la  Regione resistente contesta l'asserita violazione di
principi  fondamentali  della  materia  fissati  da leggi statali, in
quanto  l'art. 87  del citato codice delle comunicazioni elettroniche
non   costituirebbe  principio  fondamentale  dell'ordinamento  delle
comunicazioni  e  quindi  non  vincolerebbe le Regioni nell'esercizio
della legislazione concorrente su tale materia;
        che  nel  giudizio  sono  intervenute  le  societa'  Vodafone
Omnitel  N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione
Italiana  S.p.a.  e  Rai  Way, Telecom Italia Mobile S.p.a., le quali
chiedono  di  accogliere  le  conclusioni gia' rassegnate nel ricorso
proposto  dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e di dichiarare
quindi  l'illegittimita'  costituzionale  degli  articoli 3 e 6 della
legge regionale delle Marche;
        che  successivamente  Telecom  Italia  Mobile  S.p.a., R.A.I.
Radiotelevisione  Italiana S.p.a., e Rai Way hanno presentato memorie
nelle   quali   ribadiscono   le  posizioni  gia'  esposte  nell'atto
d'intervento;
        che Wind Telecomunicazioni S.p.a. ha depositato fuori termine
una memoria nella quale insiste per l'accoglimento della questione di
legittimita'.
    Considerato  che  gli  interventi in giudizio di Vodafone Omnitel
N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione Italiana
S.p.a.,  Telecom  Italia  Mobile  S.p.a.,  soggetti diversi da quelli
legittimati  a  promuovere il ricorso e a resistervi, devono, secondo
la  costante  giurisprudenza  costituzionale, ritenersi inammissibili
(cfr.  ex plurimis sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 307 e
n. 49  del  2003,  ordinanza  n. 240  del  1988,  nonche' l'ordinanza
allegata  alla  sentenza  n. 196 del 2004), non essendo stati addotti
argomenti  che  inducano  questa  Corte  ad  abbandonare  il  proprio
precedente indirizzo;
        che  il  ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato  in  data  21  giugno 2004,  e' stato depositato presso la
cancelleria  della  Corte  costituzionale  il  6 luglio 2004, e cioe'
oltre   il   termine   di  dieci  giorni  dalla  notifica,  stabilito
dall'art. 31,  terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme   sulla   costituzione   e   sul   funzionamento  della  Corte
costituzionale),  termine  che  deve  ritenersi,  secondo la costante
giurisprudenza  di  questa  Corte,  perentorio  (ordinanze n. 126 del
1997, n. 139 del 1987 e n. 71 del 1986);
        che,    conseguentemente,    la    questione   sollevata   e'
manifestamente inammissibile per tardivita' del deposito del ricorso.