IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5106 del 2004
R.G.,   proposto  da  Silvia  Bolognini,  Giulio  Berri,  Anna  Lucia
Celentano,  Irene Improta, Angela Amatruda, Francesca Angela Nastasi,
Libera  Maria  Giordano,  Luigi Lepri Gallerano, Silvia Grande, Paolo
Frugiuele, Francesco Tursi, Sabrina Rossi, Mario Gabriele Perpetuini,
Giovanna   Minniti,   Flaminia  Ciccarello,  Andrea  Oliva,  Gianluca
Fontanella,  Cecilia  Corelli,  Marco  Natoli,  Laura  Billo', Felice
Betti',  Alessandro  Dante,  Antonella  Consoletti,  Monica  Spinosi,
Fiorentino   Cioppa,  Maria  Cristina  Marra,  Chiara  Lieto,  Teresa
Pasciucco,  Giovanna  Cerreto,  Simone Antonio Castelnuovo, Francesco
Catarci,  Paolo  Di  Sante, Marcella Pinna, Antonio Picardi, Laura De
Simone,  Massimo  Caiati, Ida Scalercio, Alessia De Domicis, Federica
Porcellana,  Manuela  Petrucci,  Brunella  Nastri,  Emiliano  Nieddu,
Marina  Conti,  Ginevra' Chine', Brunella Bruno, Clara Bava, Emanuela
Costa,  Gianluca  Morabito,  Luigi  D'Ottavi, Paolo Sciascia, Tommaso
Pierini,  Stefano  Fredda,  Rocco  Genua,  Luana  Matteucci, Federica
Tassinari,  Raffaella  Perri, Gabriella Leonetti, Corrado D'Agostino,
Adriana  Consorte, Melania Delogu, Tullio Cuccaru, Caterina Cossellu,
Gabriella   Fusillo   e  Dionisio  Pantano,  rappresentati  e  difesi
dall'avvocato  Antonino Galletti, presso il cui studio in Roma, viale
G. Mazzini n. 55, sono elettivamente domiciliati;
    Contro  il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,
presso  la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato
ex  lege,  e  nei  confronti  di  Michele  Basile,  non costituita in
giudizio per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
        a)  del  bando di concorso per la copertura di trecentottanta
posti   di  uditore  giudiziario  indetto  con  decreto  ministeriale
28 febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 17 del
2 marzo  2004  -  4ª  serie  speciale, nella parte in cui esonera dal
sostenimento della prevista prova preliminare i candidati in possesso
del  diploma di specializzazione per le professioni legali, ovvero in
procinto  di  conseguire tale diploma, nonche' nella parte in cui non
dispone   analogo   esonero  in  favore  dei  candidati  in  possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ovvero
titolari  dell'ufficio  di  giudice  onorario  ovvero  in possesso di
titoli   di   studio   post-universitari   diversi   dal  diploma  di
specializzazione per le professioni legali;
        b) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso
e/o conseguente e, in particolare, delle delibere C.S.M. 17 settembre
2003, 17 marzo 2004 e 18 marzo 2004;
    Visto il ricorso e i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  alla  camera  di  consiglio del 16 giugno 2004 il primo
referendario Davide Soricelli; uditi altresi' l'avvocato Galletti per
i ricorrenti e l'avvocato Ferrante per l'amministrazione resistente;

                           Fatto e diritto

    1.  - L'art. 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ha
delegato  il  Governo  ad  emanare uno o piu' decreti legislativi per
modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria,  sulla  base  dei  seguenti  principi e criteri direttivi:
«semplificazione  delle  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e
introduzione  graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di
specializzazione  istituite nelle universita', sedi delle facolta' di
giurisprudenza».
    1.1.  -  In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs. 17
novembre  1997,  n. 398.  Il  decreto  in  questione  ha  previsto  -
relativamente  agli  iscritti  al corso di laurea in giurisprudenza a
decorrere  dall'anno  accademico  1998/1999  -  che  l'ammissione  al
concorso  per  uditore giudiziario fosse condizionata al possesso del
diploma  di  specializzazione  per  le  professioni  legali;  esso ha
altresi'  previsto  in via residuale la possibilita' di ammissione al
concorso di candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza
(art. 6 che ha novellato l'art. 124 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
    In  particolare il citato art. 124 e' stato cosi' modificato: «al
concorso  sono  ammessi  i  laureati  in  giurisprudenza in possesso,
relativamente  agli  iscritti al relativo corso di laurea a decorrere
dall'anno  accademico  1998/1999,  del  diploma  di  specializzazione
rilasciato  da  una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della
legge  15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del
bando  di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno
e  non  superiore  ai  quaranta,  soddisfino alle condizioni previste
dall'art. 8  del  presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti
richiesti  dalle  leggi vigenti» (comma 1); il successivo terzo comma
prevede  peraltro  che,  qualora  le  domande  di  partecipazione  al
concorso  presentate  dai  candidati  in  possesso  del diploma siano
inferiori  a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso
e'  bandito,  «sono  altresi' ammessi, previo superamento della prova
preliminare  di  cui  all'art. 123-bis  ed  in  misura pari al numero
necessario  per  raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati
in  possesso  della  sola laurea in giurisprudenza» (comma 3). Con la
legge   13 febbraio  2001,  n. 48  quest'ultima  disposizione  veniva
modificata eliminando - in armonia con la sua prevista soppressione e
con   l'introduzione  del  sistema  dei  «correttori  esterni»  -  il
riferimento alla prova preliminare.
    1.2.  -  In  applicazione  della prescrizione di una introduzione
graduale   del   possesso   del  diploma  di  specializzazione  nelle
professioni  legali  come condizione per l'ammissione al concorso, e'
stata  quindi  prevista,  per  i  laureati  in  giurisprudenza non in
possesso  del  diploma  di specializzazione nelle professioni legali,
l'ammissione  al  concorso,  subordinatamente  al  superamento di una
prova preliminare da svolgersi con l'ausilio di strumenti informatici
e consistente nella risposta ad un questionario.
    La  prova  in  questione  era disciplinata dall'art. 2 del d.lgs.
n. 398  che  introduceva  nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 il seguente
art. 123-bis:  «1)  La  prova  preliminare e' diretta ad accertare il
possesso  del  requisiti culturali, ed e' realizzata con l'ausilio di
sistemi  informatizzati.  2)  La  prova  preliminare ha luogo in sedi
decentrate  anche  per  gruppi  di  candidati  divisi  per lettera da
individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.  Essa  verte sulle materie oggetto della prova scritta del
concorso  e  consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate
con    le    modalita'    stabilite    dal    regolamento    di   cui
all'art. 123-quinquies,  alle  quali il candidato risponde scegliendo
una  delle  risposte  prefissate.  Le  domande  sono  predisposte con
esclusivo  riguardo  ai  testi normativi, escluso ogni riferimento ad
argomenti  ed  orientamenti  giurisprudenziali  e dottrinali. Ad ogni
candidato  e' assegnato un ugual numero di domande. 3) La graduatoria
e'  formata  avvalendosi  di  strumenti  informatici  sulla  base del
punteggio  assegnato  alle risposte. 4) Alla prova scritta e' ammesso
un  numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso.
Sono  comunque  ammessi  alle  prove  scritte  i  candidati che hanno
riportato  lo  stesso  punteggio  dell'ultimo  che risulta ammesso ai
sensi  del  comma  3.  Della  ammissione  alla  prova scritta e' data
notizia  secondo  modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro di
grazia  e  giustizia.  5)  Sono  esonerati dalla prova preliminare ed
ammessi  alla  prova  scritta, oltre i limiti di cui al comma 4: a) i
magistrati  militari,  amministrativi e contabili; b) i procuratori e
gli avvocati dello Stato; c) coloro che hanno conseguito la idoneita'
in  uno  degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; d) coloro
che   hanno   conseguito   il  diploma  di  specializzazione  per  le
professioni   legali,   benche'   iscritti  al  corso  di  laurea  in
giurisprudenza  prima  dell'anno  accademico 1998/1999. 6) Il mancato
superamento  della  prova preliminare non da' luogo ad inidoneita' ai
fini di cui all'art. 126, primo comma.
    1.3.  - Il sistema veniva nuovamente modificato per effetto della
citata legge 13 febbraio 2001, n. 48.
    La legge n. 48 ha eliminato la prova preliminare. Venivano quindi
abrogate  le  disposizioni  disciplinanti  la  prova  in questione (a
partire  dal  citato  art. 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e
l'obiettivo  di semplificazione e accelerazione dello svolgimento del
concorso prima garantito dalla stessa e' stato affidato a «correttori
esterni»;  in  particolare  l'art. 9,  comma  5, della legge n. 48 ha
introdotto  nel  piu'  volte  citato  r.d.  30  gennaio  1941,  n. 12
l'art. 125-quinquies  che  ha  previsto, qualora i candidati siano in
numero superiore a cinquecento, l'affidamento della valutazione degli
elaborati concorsuali a «correttori esterni» individuati dai Consigli
giudiziari  in  magistrati,  avvocati  che  siano iscritti negli albi
speciali  per le giurisdizioni superiori e professori universitari in
materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilita'.
    L'art. 18  della  legge n. 48 ha inoltre previsto il reclutamento
di  uditori  giudiziari  per  la  copertura  di tutti i posti vacanti
nell'organico  della  magistratura  alla  data  della  sua entrata in
vigore  mediante  tre  concorsi  da bandire entro tre anni dalla data
della  sua  entrata in vigore. Particolarita' di tali concorsi e' che
in  essi  la  prova  scritta  verte  su  solo due delle (tre) materie
indicate  dal  comma 1 dell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.
    Nelle  more  dell'introduzione del sistema dei correttori esterni
il successivo art. 22 ha poi previsto una normativa transitoria cosi'
articolata:  «qualora  non  sia  possibile completare tempestivamente
l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti
secondo  la  disciplina  prevista  dall'art. 125-quinquies  del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge,
il  Ministro  della  giustizia  puo',  sentito il Consiglio superiore
della   magistratura,   differire,   con  proprio  decreto  motivato,
l'applicazione  della  disciplina  medesima  ai concorsi successivi a
quelli  previsti  dal comma 1 dell'art. 18. In tal caso i concorsi di
cui  al  medesimo  comma  1  dell'art. 18  sono preceduti dalla prova
preliminare  prevista  dall'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941,  n. 12,  nel  testo  previgente  alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  e si svolgono secondo la disciplina di cui al
capo  III  della  presente  legge; si applicano altresi' gli articoli
123-quater  e  123-quinquies  del  citato  regio  decreto  nel  testo
previgente alla data di entrata in vigore della presente legge».
    1.4.   -   In   concreto  la  condizione  dell'impossibilita'  di
organizzare  il  sistema  di  correzione  basato  sui cd. «correttori
esterni» si e' verificata, cosicche' - nella imminenza della scadenza
del termine di tre anni di cui al citato art. 18 - il ministero della
giustizia   ha   bandito   i  due  concorsi  residui,  prevedendo  lo
svolgimento  della  prova  preliminare in conformita' alla disciplina
dell'art. 123-bis.
    2.  -  Questo  sinteticamente descritto e' il quadro normativo in
cui si inserisce il ricorso in esame.
    Con  tale ricorso i ricorrenti - tutti laureati in giurisprudenza
- impugnano i bandi di concorso indicati in epigrafe.
    E'   opportuno  precisare  che  una  parte  dei  ricorrenti  -  e
precisamente  i  signori  Silvia  Bolognini,  Giulio Berri, Francesco
Tursi,  Sabrina  Rossi,  Mario Gabriele Perpetuini, Giovanna Minniti,
Flaminia  Ciccarello,  Andrea  Oliva,  Gianluca  Fontanella,  Cecilia
Corelli,  Marco Natoli, Alessandro Dante, Antonella Consoletti, Maria
Cristina   Marra,   Giovanna  Cerreto,  Simone  Antonio  Castelnuovo,
Francesco  Catarci,  Paolo Di Sante, Laura De Simone, Massimo Caiati,
Ida   Scalercio,  Federica  Porcellana,  Manuela  Petrucci,  Brunella
Nastri,  Emiliano  Nieddu,  Marina  Conti,  Ginevra  Chine', Brunella
Bruno, Clara Bava, Emanuela Costa, Gianluca Morabito, Luigi d'Ottavi,
Tommaso  Pierini,  Rocco  Genua,  Luana  Matteucci, Adriana Consorte,
Melania Delogu, Tullio Cuccaru, Caterina Cossellu, Gabriella Fusillo,
Dionisio  Pantano,  Gabriella  Leonetti  e  Paolo  Sciascia - sono in
possesso   dell'abilitazione   all'esercizio   della  professione  di
avvocato;  alcuni  sono  titolari  dell'ufficio  di  giudice onorario
ovvero  frequentano  corsi  per  ricercatore  o  per  il dottorato di
ricerca presso varie universita'.
    2.1.   -  Essi  denunciano  da  un  lato  l'illegittimita'  della
previsione  dell'esonero  dalla  prevista  prova  preliminare  per  i
candidati  titolari di diploma di specializzazione per le professioni
legali   ovvero   «in   procinto»   di   conseguirlo  e,  dall'altro,
l'illegittimita'   della   mancata   previsione  dell'esonero  per  i
candidati   in   possesso   dell'abilitazione   all'esercizio   della
professione  di  avvocato,  ovvero  titolari  dell'ufficio di giudice
onorario  ovvero  in  possesso  di titoli di studio post-universitari
diversi dal diploma di specializzazione per le professioni legali nel
presupposto  che tali titoli costituiscano un quid pluris rispetto al
diploma citato.
    2.2. - Il ministero della giustizia si e' costituito e resiste al
ricorso.
    3.  -  Con  ordinanza  adottata  nella camera di consiglio del 16
giugno  2004  e'  stata provvisoriamente accolta la domanda di tutela
cautelare.  I  ricorrenti  Silvia  Bolognini, Giulio Berri, Francesco
Tursi,  Sabrina  Rossi,  Mario Gabriele Perpetuini, Giovanna Minniti,
Flaminia  Ciccarello,  Andrea  Oliva,  Gianluca  Fontanella,  Cecilia
Corelli,  Marco Natoli, Alessandro Dante, Antonella Consoletti, Maria
Cristina   Marra,   Giovanna  Cerreto,  Simone  Antonio  Castelnuovo,
Francesco  Catarci,  Paolo Di Sante, Laura De Simone, Massimo Caiati,
Ida   Scalercio,  Federica  Porcellana,  Manuela  Petrucci,  Brunella
Nastri,  Emiliano  Nieddu,  Marina  Conti,  Ginevra  Chine', Brunella
Bruno, Clara Bava, Emanuela Costa, Gianluca Morabito, Luigi d'Ottavi,
Tommaso  Pierini,  Rocco  Genua,  Luana  Matteucci, Adriana Consorte,
Melania Delogu, Tullio Cuccaru, Caterina Cossellu, Gabriella Fusillo,
Dionisio  Pantano,  Gabriella  Leonetti  e  Paolo Sciascia sono stati
pertanto  esonerati  dall'onere di sostenere la prova preliminare, in
attesa  - dopo la pronuncia da parte della Corte costituzionale sulla
questione  di  costituzionalita'  che viene sollevata con la presente
ordinanza   (ai  punti  8  e  succ.)  -  della  pronunzia  definitiva
sull'istanza di tutela cautelare e della decisione di merito.
    4.  - Nelle controversia all'esame deve anzitutto rilevarsi che i
bandi  di  concorso impugnati costituiscono puntuale esecuzione delle
disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3,
della  legge  13  febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30
gennaio  1941,  n. 12,  salvo  quanto  riguarda l'esonero dalla prova
preliminare  per  i candidati in procinto di conseguire il diploma di
scuola  di  specializzazione  per  le  professioni  legali  ovvero la
qualita'   di   magistrato   militare,  amministrativo  o  contabile,
procuratore  o  avvocato  dello  Stato  ovvero di idoneo ad uno degli
ultimi  tre  concorsi, esonero che infatti non e' previsto dal citato
art. 123-bis.
    4.1.   -   Sul   punto   deve  rilevarsi  che  le  ragioni  della
«reintroduzione»  della prova preliminare risiedono nella circostanza
che  il sistema dei «correttori esterni» introdotto dalla legge n. 48
non  e'  stato  attuato  in  tempi compatibili coi termini - peraltro
prorogati   -  previsti  per  l'indizione  dei  concorsi  programmati
dall'art. 18.   Si   e'  cioe'  verificato  il  presupposto  previsto
dall'art. 22,   comma  3,  della  stessa  legge  per  la  transitoria
«sopravvivenza»   del   meccanismo  di  selezione  dei  candidati  da
ammettere  alle prove scritte basato sulla prova preliminare e per la
conseguente  ultrattivita'  della  disciplina degli articoli 123-bis,
123-quater   e   123-quinquies  del  r.d.  n. 12  del  1941,  la  cui
abrogazione  da  parte  della stessa legge n. 48 relativamente ai tre
concorsi  previsti  dall'art. 18 doveva considerarsi subordinata alla
condizione   della  istituzione  dei  correttori  esterni.  In  altri
termini,  l'abrogazione  della  prova  preliminare  (e della relativa
disciplina normativa) era condizionata alla realizzazione del sistema
dei  correttori  esterni  di cui all' art. 125-quinquies cosicche' la
mancata  verificazione  della condizione in questione comporta che la
prova  (e  la  relativa  normativa)  continuino ad applicarsi ai soli
concorsi previsti dall'art. 18 della legge n. 48.
    5.  - In conclusione la previsione da parte dei bandi di concorso
impugnati   della   prova   preliminare   e   della   necessita'   di
sottoposizione  alla  stessa  dei  candidati non rientranti in alcuna
delle  categorie  indicate  dal  quinto  comma dell'art. 123-bis piu'
volte   citato   non   e'  il  frutto  di  una  scelta  discrezionale
dell'amministrazione  ma il risultato dell'applicazione di specifiche
disposizioni  legislative:  dunque  la sostanza delle censure dedotte
finisce  con  il  risolversi  nelle dedotte questioni di legittimita'
costituzionale  delle  norme  citate  -  cioe' del combinato disposto
degli  articoli  22,  comma  3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e
123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - nella parte in cui
individuano  le  categorie  di  candidati  esonerati dal sostenimento
della  prova  preliminare  ovvero, nell'operare tale individuazione -
non  darebbero  rilevanza  ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di
particolare considerazione legislativa.
    5.1.  -  Al  riguardo  e'  opportuno rilevare, benche' le censure
dedotte   non   investano   specificamente  questo  profilo,  che  la
introduzione,  a  scopi  di semplificazione e accelerazione dell'iter
concorsuale,  della necessita' di sottoporre i candidati ad una prova
preliminare  preordinata  ad  accertare  il possesso da parte loro di
requisiti  culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti,
consente  di  ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte -
con  conseguente  riduzione  della  complessita'  e  dei  tempi della
procedura  - attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la
parita'  di  trattamento degli interessati; e' indiscutibile che tale
sistema   non  sia  l'unico  possibile  e  che  esso  presenti  degli
inconvenienti  ma  la  sua  previsione  e'  il  frutto  di una scelta
discrezionale   del   legislatore   che   non   risulta   palesemente
irragionevole.
    6. - L'attenzione deve quindi, in conformita' del resto ai motivi
dedotti,   «spostarsi»  sul  regime  degli  «esoneri»  dall'onere  di
sottoposizione alla prova preliminare.
    7.1.  -  Sul  punto deve rilevarsi che la previsione dell'esonero
dalla prova preliminare a favore dei soggetti in possesso del diploma
di   specializzazione   per   le   professioni   legali   non  appare
irragionevole,  dato  che  tale  diploma  costituisce  «a  regime» il
requisito normalmente richiesto per l'ammissione al concorso.
    7.2.  -  Per  quanto  riguarda  il  mancato  esonero dei soggetti
titolari dell'ufficio di giudice onorario, tale previsione non appare
arbitraria  o  irragionevole  in  quanto la diversita' di trattamento
rispetto ai magistrati professionali e a procuratori e avvocati dello
Stato sembra potersi giustificare in base alla circostanza che questi
sono   vincitori  di  un  concorso  pubblico  avente  caratteristiche
analoghe  a  quelle  previste  per  il  concorso  per  l'ingresso  in
magistratura ordinaria.
    Nessuna   irragionevole   disparita'   di  trattamento  puo'  poi
ritenersi  sussistente  rispetto  alla  categoria  dei  titolari  del
diploma  di  specializzazione  per  le  professioni  legali; la ratio
dell'esonero  di  questa  categoria  di  soggetti  risiede, come gia'
accennato,  nella circostanza che tale diploma costituisce «a regime»
il  requisito  per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario e
si collega a un disegno di politica legislativa avente ad oggetto non
solo  la  semplificazione  del  concorso ma la «formazione comune dei
laureati  in  giurisprudenza  attraverso  l'approfondimento  teorico,
integrato   da   esperienze   pratiche,   finalizzato  all'assunzione
dell'impiego   di   magistrato   ordinario   o   all'esercizio  delle
professioni  di  avvocato  o  notaio» (art. 16 del d.lgs. 17 novembre
1997, n. 398).
    Da  cio'  deriva  che  la  disposizione che esonera i titolari di
specializzazione  per  le professioni legali dalla prova preliminare,
in  considerazione  della  disomogeneita'  delle  situazioni poste in
confronto,  non  puo'  essere  invocata come tertium comparationis al
fine  di fondare la valutazione di irragionevolezza per disparita' di
trattamento del mancato esonero dei soggetti titolari dell'ufficio di
giudice onorario.
    7.3.  -  Anche  il mancato esonero per i candidati in possesso di
titoli   di   studio   post-universitari   diversi   dal  diploma  di
specializzazione    per    le    professioni   legali   (diplomi   di
specializzazione   rilasciati  in  base  alla  normativa  previgente,
dottorato di ricerca etc. ...) non appare irragionevole in quanto, da
un lato, risulta coerente con la normativa disciplinante «a regime» i
requisiti  di  ammissione  al  concorso  per  uditore  giudiziario e,
dall'altro,  appare  giustificata  dalla circostanza che la scuola di
specializzazione  per  le  professioni legali - a differenza di altri
titoli  -  e' istituzionalmente preordinata ad offrire al laureato in
giurisprudenza  una  formazione  post-universitaria  finalizzata allo
svolgimento  delle  funzioni  di  magistrato  e  delle professioni di
avvocato o notaio.
    8.  -  L'ulteriore  questione  posta  dal ricorso e' quella della
legittimita'  costituzionale  della  mancata  previsione dell'esonero
dalla  prova  preliminare  per  i candidati in possesso del titolo di
avvocato.
    9.  -  Ritiene  il  Collegio che la questione sia rilevante e non
manifestamente infondata.
    10.  -  Per  quanto  attiene  al  profilo  della  rilevanza della
questione,  il  combinato  disposto degli articoli 22, comma 3, della
legge  13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941,  n. 12 prescrive che i laureati in giurisprudenza che intendano
partecipare  ai  concorsi  per uditore giudiziario di cui all'art. 18
della  legge  n. 48  e che non appartengano ad alcuna delle categorie
indicate   nel   quinto   comma  dell'art. 123-bis  devono,  ai  fini
dell'ammissione  alle  prove scritte, sostenere la prova preliminare;
cio'  vale evidentemente anche per i candidati che, come i ricorrenti
nominativamente  indicati  sub  3), abbiano conseguito l'abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  avvocato. In definitiva, nella
previsione  della  legge,  quest'ultima  condizione e' irrilevante ai
fini dell'esonero.
    Una eventuale «sentenza di accoglimento parziale» che dichiarasse
l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli
22,  comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio
decreto  30  gennaio  1941,  n. 12  nella  parte  in  cui non prevede
l'esonero  dalla  prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove
scritte  del  concorso  dei  candidati  in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della professione di avvocato caducherebbe pertanto la
norma  che  impone ai ricorrenti indicati sub 3) l'onere di sostenere
la prova preliminare, determinando la illegittimita' in parte qua dei
bandi  impugnati, con conseguenti ricadute sulla definitiva pronuncia
sull'istanza di tutela cautelare e, conseguentemente, sulla decisione
sul  merito  del  ricorso;  vi e' quindi una concreta incidenza della
decisione   della   questione  di  costituzionalita'  sul  successivo
svolgimento  della  fase  cautelare e di quella di merito, tanto piu'
che  la definizione del merito del ricorso, a seguito della pronuncia
del  giudice  della  legittimita'  delle leggi, potrebbe avvenire con
sentenza  succintamente motivata, nel concorso dei presupposti di cui
agli  articoli  21,  comma  10, e 26, comma 5, della legge 6 dicembre
1971,  n. 1034,  come  modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
tanto e' sufficiente a far ritenere rilevante la questione.
    11.  -  Si puo' pertanto esaminare il profilo della non manifesta
infondatezza della questione.
    Ad   avviso   del   Collegio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale   ha   carattere  di  non  manifesta  infondatezza  in
riferimento  al  principio  di  uguaglianza e ragionevolezza previsto
dall'art. 3   della  Costituzione  e  ribadito,  per  quanto  attiene
all'accesso ai pubblici uffici, dall'art.  51 della Costituzione (ove
si   parla   di   accesso   ai  pubblici  uffici  «in  condizioni  di
uguaglianza»).
    12.  -  Al  riguardo  occorre  fare  una  premessa: all'esame del
tribunale  e'  la  sola  normativa  transitoria  relativa ai concorsi
previsti  dall'art. 18  della  legge  n. 48.  La normativa «a regime»
imperniata  sulla  previsione  del diploma rilasciato dalle scuole di
specializzazione per le professioni legali quale requisito generale e
«privilegiato»  per  l'ammissione al concorso a uditore giudiziario -
che  ha  peraltro  una  sua  intrinseca  coerenza  inserendosi  in un
generale  disegno  di  politica legislativa relativo all'accesso alle
«professioni legali» - esula dal thema decidendum.
    12.1.  - Riguardo alla questione cosi' come sopra delineata, deve
anzitutto   evidenziarsi  che,  secondo  la  previsione  del  decreto
ministeriale  11 dicembre  2001,  n. 475, il diploma rilasciato dalle
scuole  di  specializzazione per le professioni legali e' valutato ai
fini  del  compimento della pratica per l'accesso alla professione di
avvocato  (oltre che di notaio) per il periodo di un anno (in pratica
il tirocinio necessario per l'ammissione all'esame di abilitazione e'
ridotto da due anni ad uno per i diplomati nelle professioni legali);
la  circostanza che i diplomati in questione accedano direttamente al
concorso a uditore giudiziario mentre sono comunque tenuti a compiere
un   anno  di  tirocinio  per  l'ammissione  all'esame  di  avvocato,
lascerebbe  intendere  che  il superamento dell'esame di abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  avvocato  costituisca  un quid
pluris rispetto al diploma, con la conseguenza che appare irrazionale
che  i  diplomati  siano  ammessi  direttamente al concorso a uditore
giudiziario  e  che lo stesso non sia previsto per coloro che abbiano
conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato.
    Sul  punto  va  sottolineato  che  la  disposizione  del  decreto
ministeriale in questione attua la specifica previsione dell'art. 17,
comma  114, della citata legge n. 127 del 1997, secondo cui «anche in
deroga   alle   vigenti   disposizioni   relative   all'accesso  alle
professioni  di  avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di
cui  al  comma  113 costituisce, nei termini che saranno definiti con
decreto  del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con
il   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  titolo  valutabile  ai fini del compimento del relativo
periodo di pratica».
    A  cio'  si  aggiunge  che  il  titolo  di  avvocato e condizione
sufficiente  per  l'esercizio  delle  funzioni  di docente e di tutor
presso  le  scuole  di specializzazione per le professioni legali; da
questo  punto  di  vista  un ulteriore elemento di irrazionalita' del
sistema  e'  costituito  dal  fatto  che  chi  puo' svolgere, essendo
avvocato, le funzioni sopra indicate nelle scuole di specializzazione
non  puo'  invece essere direttamente ammesso al concorso per uditore
giudiziario  al  pari  dei  suoi  allievi  che  abbiano conseguito il
diploma.
    12.2.  -  Ulteriori elementi di disarmonia del sistema rafforzano
la  valutazione  di  non  manifesta  infondatezza  della questione di
legittimita' costituzionale di cui trattasi.
    12.2.1.  -  Un primo elemento e' costituito dall'art. 126-ter del
r.d.  n. 12 del 1941. Tale articolo e' stato introdotto proprio dalla
legge  n. 48 piu' volte citata e detta una normativa che si inserisce
nel   sistema   «a  regime»  di  accesso  all'ufficio  di  magistrato
ordinario.
    In  sintesi  l'articolo in  questione  prevede - per cosi' dire a
latere all'ordinario concorso per l'accesso alla qualifica di uditore
giudiziario  -  un concorso riservato ad avvocati che «abbiano cinque
anni   di   effettivo  esercizio  della  professione  o  che  abbiano
esercitato  funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio»,
riservando  a  tale concorso, che garantisce l'accesso alla qualifica
di  magistrato  di Tribunale, «un numero di posti non superiore ad un
decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari».
    12.2.2.  -  Questa  disposizione  - benche' non ancora entrata in
vigore  -  si  inserisce  in  un  sistema  che,  per  l'accesso  alle
magistrature  speciali e all'avvocatura dello Stato, gia' attribuisce
rilevanza al titolo di avvocato.
    L'art. 14  n. 6  della  legge  6  dicembre  1971,  n. 1034,  come
modificato  dalla  legge  24 febbraio  1997,  n. 27, nel disciplinare
l'accesso  al  concorso  a  referendario  di Tribunale amministrativo
regionale (che costituisce un concorso cd. di secondo grado), prevede
che ad esso possano partecipare gli avvocati con 8 anni di iscrizione
all'albo professionale (ed e' interessante osservare che l'anzianita'
originariamente prevista era di quattro anni).
    Analogamente l'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nel
disciplinare  l'accesso  al  concorso  a referendario della Corte dei
conti  (altro  concorso  cd.  di  secondo grado), prevede che ad esso
possano  partecipare  gli  avvocati  con  cinque  anni  di iscrizione
all'albo professionale.
    Ancora analogamente l'art.  1 della legge 20 giugno 1995, n. 519,
nel  disciplinare  l'accesso  al  concorso  a  avvocato  dello  Stato
(ulteriore  concorso  cd.  di  secondo  grado),  prevede  che ad esso
possano  partecipare gli avvocati con sei anni di iscrizione all'albo
professionale  (anche in questo caso la legge 24 febbraio 1997, n. 27
ha portato a sei anni di anzianita' il limite che precedentemente era
fissato in un solo anno).
    In  tutti  e  tre  i  casi  al concorso sono ammessi i magistrati
ordinari che abbiano la qualifica di magistrato di tribunale.
    13.  -  Il  quadro  normativo  cosi'  delineato  presenta  dunque
elementi di incomprensibile incoerenza.
    Appare  sicuramente singolare che avvocati aventi «cinque anni di
effettivo  esercizio  della professione» possano essere ammessi ad un
concorso   ad   essi   riservato   per  l'accesso  alla  carriera  di
magistratura  con  la  qualifica  di  magistrati  di tribunale e che,
viceversa,  il titolo di avvocato sia considerato ininfluente ai fini
dell'esonero  dalla  prova  preliminare prescritta per l'accesso alle
prove   scritte  dei  concorsi  a  uditore  giudiziario  (cioe'  alla
qualifica  iniziale  della  carriera  di magistratura) previsti dalla
normativa dell'art. 18 della legge n. 48.
    Nello   stesso   tempo   tale   previsione  non  potrebbe  essere
giustificata  in  base  al rilievo che la normativa dell'art. 126-ter
non  e'  ancora  concretamente  operativa  proprio  perche' non si e'
ancora  esaurita  la  fase  dell'espletamento  dei  concorsi  di  cui
all'art. 18.
    Essa  infatti  si  innesta comunque in un quadro normativo che da
tempo  attribuisce  rilevanza al possesso del titolo di avvocato, sia
pur  congiuntamente  ad  una determinata «anzianita» di iscrizione al
relativo  albo  professionale, per l'ammissione a concorsi di secondo
grado  per  l'accesso  a magistrature speciali e all'avvocatura dello
Stato.
    Da   questo  punto  di  vista  appare  invero  singolare  e  poco
ragionevole che avvocati con otto, cinque o sei anni di anzianita' di
iscrizione  all'albo  professionale possano essere ammessi a concorsi
di  secondo  grado  per  l'accesso  alla magistratura amministrativa,
contabile e all'avvocatura dello Stato, essendo allo scopo equiparati
ai  magistrati  ordinari  con qualifica di magistrato di Tribunale, e
che  quegli stessi avvocati, per essere ammessi al concorso (di primo
grado)  per  uditore  giudiziario,  debbano  sottoporsi  ad una prova
preliminare  da  cui sono invece esonerati magistrati amministrativi,
contabili  e  procuratori  e avvocati dello Stato, oltre ai diplomati
nelle  scuole  di specializzazione per le professioni legali (i quali
ultimi, per essere ammessi all'esame di abilitazione alla professione
di avvocato, devono svolgere ancora un anno di tirocinio).
    14.  -  Questo  sistema  potrebbe trovare una qualche spiegazione
nelle  esigenze  di snellimento della procedura concorsuale che hanno
giustificato,  nel  concorso  a  uditore  giudiziario, l'introduzione
della  prova  preliminare  e  che tendenzialmente giustificano che ad
essa  sia sottoposta la maggior parte dei candidati; non sembra pero'
che  il  legislatore  -  con la disciplina descritta - sia riuscito a
operare  un  efficace  e  giusto  contemperamento  tra  l'esigenza di
snellimento   del   concorso   e  quella  di  attribuire  ragionevole
rilevanza,  ai  fini  dell'ammissione  diretta  alle prove scritte, a
particolari titoli o condizioni.
    L'omissione di ogni considerazione per la situazione dei soggetti
abilitati   all'esercizio   della   professione   di   avvocato,   in
particolare,  appare  -  in  relazione  al  contesto  normativo sopra
delineato  -  irrazionale  e,  soprattutto,  tale  da determinare una
ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto agli appartenenti
alle  categorie  beneficiarie  invece dell'esonero e - segnatamente -
rispetto  ai  diplomati  nelle  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali.
    15.  -  Il legislatore avrebbe magari potuto, nell'ottica di dare
la  massima  rilevanza  a  esigenze  di  snellimento  della procedura
concorsuale,  garantendo assoluta parita' di trattamento, prescrivere
che  tutti i candidati si sottoponessero alla prova preliminare; cio'
avrebbe  costituito  esplicazione  di  discrezionalita' legislativa e
avrebbe soddisfatto il principio previsto dagli articoli 3 e 51 della
Costituzione  secondo  cui l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire
in «condizioni di uguaglianza».
    16.  -  Ha invece scelto la diversa via di enucleare, nell'ambito
degli  aspiranti  partecipanti  al concorso, particolari categorie di
soggetti  esentati  dall'onere  di  sostenere la prova preliminare in
ragione  del  possesso  di  particolari titoli che, evidentemente, si
presume  assicurino  il possesso di quei «requisiti culturali» che la
prova medesima e' diretta a verificare.
    Tale  scelta  comportava  pero'  per  il  legislatore  l'onere di
individuare  tali  titoli  o  condizioni  nel  rispetto  di canoni di
ragionevolezza  e  di  coerenza  del  sistema  normativo,  in modo da
garantire  il  rispetto  del principio costituzionale dell'accesso ai
pubblici uffici in «condizioni di uguaglianza», attuando in tal modo,
come  accennato,  il necessario bilanciamento di tali principi con le
esigenze   di  semplificazione  dell'iter  concorsuale  sottese  alla
previsione della prova preliminare.
    Per  le  ragioni  sopra  indicate  non sembra che - rispetto alla
categoria degli abilitati all'esercizio della professione di avvocato
-  tale  bilanciamento  sia  avvenuto con previsioni rispettose degli
articoli 3 e 51 della Costituzione.
    17. - Quanto precede giustifica la valutazione di rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
in  relazione  agli articoli 3 e 51 della Costituzione, del combinato
disposto  degli  articoli  22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001,
n. 48  e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte
in  cui  non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione
diretta  alle  prove  scritte  del concorso dei candidati in possesso
dell'abilitazione all esercizio della professione di avvocato.
    Si  rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio
e  la  rimessione  degli  atti alla Corte costituzionale affinche' si
pronunci sulla questione.