ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1
e  2,  e 66, commi 3 e 7, della legge della Regione Veneto 7 novembre
2003,  n. 27  (Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di
interesse  regionale  e  per  le  costruzioni  in  zone  classificate
sismiche),  promosso  con  ricorso  del  Presidente del Consiglio dei
ministri,  notificato il 9 gennaio 2004, depositato in Cancelleria il
19 successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2004.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  14 dicembre  2004  il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Uditi l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione
Veneto.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  depositato  il  19 gennaio 2004, il
Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  ha  chiesto  dichiararsi
l'illegittimita'  costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 66,
commi 3  e 7, della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 27
(Disposizioni  generali  in  materia  di lavori pubblici di interesse
regionale  e  per  le  costruzioni  in zone classificate sismiche) in
relazione all'articolo 117 della Costituzione;
        che,  secondo  il ricorrente, la legge impugnata, dettando la
disciplina   generale   in  tema  di  lavori  pubblici  di  interesse
regionale,  stabilisce  che  la  vigente normativa statale in tema di
lavori  pubblici  puo'  trovare  applicazione  solo  per  quanto  non
diversamente  disciplinato  dalle successive disposizioni della legge
stessa (art. 1, comma 2), e che l'autorizzazione prevista dalla legge
statale  per  la  costruzione  in  zona  sismica (art. 18 della legge
2 febbraio   1974,  n. 64,  «Provvedimenti  per  le  costruzioni  con
particolari   prescrizioni   per   le  zone  sismiche»)  puo'  essere
sostituita    dal   rilascio   da   parte   del   comune   competente
dell'attestazione  dell'avvenuto  deposito  della  certificazione  di
rispondenza della costruzione alle norme sismiche;
        che  la  materia  dei  lavori  pubblici  non  appartiene alla
competenza   regionale   esclusiva   ma  a  quella  ripartita  e,  in
particolare,  il  regime  degli interventi edilizi va ricondotto alla
materia  dell'urbanistica, da ritenersi compresa in quella piu' ampia
del «governo del territorio»;
        che,  secondo  il  ricorrente,  l'art. 66, commi 3 e 7, della
legge regionale impugnata, disponendo che l'attestato deposito presso
il   comune  del  progetto  di  lavori  e  delle  inerenti  relazioni
costituisce  autorizzazione  implicita all'inizio dei lavori, si pone
in contrasto con i limiti posti dall'articolo 117 della Costituzione,
per  violazione  dei principi fondamentali della legislazione statale
in tema di «governo del territorio» e di «protezione civile», nonche'
della    competenza    esclusiva    dello   Stato   con   riferimento
all'»ordinamento  civile»  e  al livello di prestazioni concernenti i
diritti  civili  e  sociali da garantirsi pariteticamente su tutto il
territorio  nazionale  (rispettivamente  lettere  l  ed m del secondo
comma dell'art. 117 della Costituzione);
        che,   inoltre,   viene   sovvertito   il   principio   posto
dall'art. 18  della  legge  n. 64  del  1974 di analitico e specifico
riscontro   di  ciascun  progetto  edilizio  in  zone  sismiche  alle
prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa statale;
        che  la Regione Veneto si e' costituita con memoria difensiva
del   5 febbraio  2004,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato
inammissibile   -   per   difetto  della  determinazione  governativa
all'impugnazione  dell'art. 1  della  legge regionale impugnata e per
difetto   di   interesse,   perche'  tale  norma  non  ha  un  valore
prescrittivo-normativo - e comunque infondato perche', come affermato
dalla  sentenza  n. 303  del  2003,  i  lavori  pubblici di interesse
regionale sono di competenza della regione;
        che,  inoltre,  le  norme impugnate non riguardano la materia
dei  lavori pubblici ma le costruzioni in zone sismiche, come risulta
dallo  stesso  titolo  della  legge  che  distingue  chiaramente  tra
«disposizioni  generali  in materia di lavori pubblici», che occupano
gli artt. da 1 a 64, e le disposizioni riguardanti «le costruzioni in
zone  classificate sismiche», disciplinate nella parte seguente della
legge;
        che,  infine, secondo la difesa regionale, la legge impugnata
ha  semplicemente  dato attuazione all'art. 20 della legge 4 dicembre
1981, n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per
l'esecuzione  di  opere  pubbliche),  secondo cui «le Regioni possono
definire con legge modalita' di controllo successivo anche con metodo
a  campione;  in  tal  caso  possono  prevedere  che l'autorizzazione
preventiva di cui all'art. 18 legge n. 64 del 1974 non sia necessaria
per l'inizio dei lavori».
    Considerato  che  in  data  23 agosto  2004 l'Avvocatura generale
dello  Stato,  ha  depositato un atto, con il quale, premesso che con
successiva  legge  regionale  21 maggio  2004,  n. 13 (Modifica della
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27) la Regione Veneto ha abrogato
la  normativa  impugnata,  ha  dichiarato di rinunciare al ricorso, a
seguito di delibera del Consiglio dei ministri;
        che,  con atto depositato il 26 ottobre 2004, la difesa della
Regione Veneto ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso, con
allegata conforme delibera della Giunta regionale;
        che,  a  norma dell'articolo 25 delle norme integrative per i
giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale, la rinuncia al ricorso
seguita   dalla  relativa  accettazione  determina  l'estinzione  del
processo.