ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
27 novembre   2002   relativa   alla   insindacabilita',   ai   sensi
dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse  dal  deputato  Giancarlo  Cito,  promosso  con  ricorso del
Tribunale di Taranto sezione II penale, notificato il 17 agosto 2004,
depositato  in  Cancelleria il 14 settembre 2004 ed iscritto al n. 19
del registro conflitti 2004.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  con  ricorso in data 3 aprile 2003 il Tribunale di
Taranto ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei   confronti   della   Camera  dei  deputati,  in  relazione  alla
deliberazione  adottata  nella  seduta  del  27 novembre 2002, con la
quale  la  Camera  medesima  ha  ritenuto  che  i  fatti  oggetto del
procedimento   penale   per   il  reato  di  diffamazione  aggravata,
instaurato  a  carico del deputato Giancarlo Cito dinanzi allo stesso
Tribunale,  concernono  opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
        che, ad avviso del Tribunale, le dichiarazioni rilasciate nel
corso  di  un  pubblico comizio trasmesso in diretta su una emittente
televisiva  e  contestate come diffamatorie all'on. Cito, non possono
ritenersi    collegate   funzionalmente   alla   sua   attivita'   di
parlamentare,  in  quanto  non  riproduttive  di  opinioni altrimenti
espresse  in  sede  parlamentare,  ne'  riferibili  a  temi di natura
politica;
        che,  secondo  il  ricorrente  Tribunale,  la  delibera della
Camera avrebbe determinato una ingiustificata menomazione della sfera
di attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria;
        che,   con   ordinanza  n. 269  del  2004,  questa  Corte  ha
dichiarato ammissibile il conflitto;
        che  la  predetta  ordinanza  ed il ricorso introduttivo sono
stati  notificati  alla  Camera  dei  deputati, a cura del ricorrente
Tribunale,  in  data  17 agosto  2004  e  sono stati depositati nella
cancelleria di questa Corte in data 14 settembre 2004;
        che  la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente si
e'  costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso del Tribunale di
Taranto   sia   dichiarato  inammissibile  ovvero  improcedibile,  o,
comunque, infondato;
        che  la  difesa  della Camera sostiene che il ricorso sarebbe
inammissibile, in quanto privo della espressa domanda di annullamento
della  delibera  che  si  assume  lesiva  della sfera di attribuzioni
dell'organo giurisdizionale, ed inoltre che sussisterebbe una carenza
di  motivazione,  poiche'  il  Tribunale  non  avrebbe  affrontato la
questione  relativa  all'applicabilita'  del  principio del ne bis in
idem,  prospettata in sede parlamentare in relazione alla circostanza
che  per  i  medesimi  fatti  l'on.  Cito era gia' stato sottoposto a
procedimento  penale in forza di querela presentata da altro soggetto
e  che  tale  procedimento si era concluso a seguito della remissione
della querela e della conseguente accettazione;
        che da queste considerazioni potrebbe derivare una carenza di
interesse   a  ricorrere  da  parte  del  Tribunale,  dato  l'effetto
estintivo del reato a seguito della remissione della querela;
        che,  nel  merito,  la  difesa  della  resistente  afferma la
sussistenza,  nella  specie,  del  nesso  funzionale  tra le opinioni
espresse  dall'on. Cito e la sua attivita' di parlamentare, in quanto
la  denuncia  da  parte  di  quest'ultimo  di  comportamenti ritenuti
riprovevoli  e  lesivi degli interessi dei cittadini, con riferimento
alla realta' tarantina, si pone in linea di continuita' con il motivo
di fondo dell'attivita' parlamentare del medesimo, come risulterebbe,
del  resto, dalle numerose interrogazioni e dagli interventi dell'on.
Cito  e di altri parlamentari nel corso del dibattito parlamentare in
ordine  alla  richiesta di autorizzazione a procedere all'arresto nei
confronti del medesimo deputato, avanzata dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Taranto;
        che  con  successiva memoria, depositata il 26 novembre 2004,
la  Camera dei deputati ha eccepito la improcedibilita' del giudizio,
a causa del deposito tardivo degli atti da parte del ricorrente.
    Considerato  che  il  ricorso,  notificato il 17 agosto 2004 alla
Camera  dei  deputati,  unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato
ammissibile, e' stato depositato nella cancelleria di questa Corte il
14 settembre  2004, e, quindi, oltre la scadenza del termine di venti
giorni  dalla  notifica,  previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
        che,  come costantemente affermato da questa Corte (cfr., tra
le  tante, le ordinanze n. 278 e n. 250 del 2004), detto termine deve
ritenersi    perentorio,   onde   la   sua   inosservanza   determina
l'improcedibilita' del giudizio.