ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta  e  di  telecomunicazioni),  promosso  con  ordinanza  del
14 gennaio  2003  dal  Tribunale  di  Taranto nel procedimento civile
vertente tra la Politor Service Soc. Coop. a r.l. e la Poste Italiane
S.p.a.,  iscritta  al n. 324 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Poste Italiane s.p.a;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  14 dicembre  2004  il giudice
relatore Annibale Marini;
    Udito l'avv. Emiliano Amato per la Poste Italiane S.p.a.
    Ritenuto   che   il  Tribunale  di  Taranto,  con  ordinanza  del
14 gennaio  2003,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 3  della
Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 6
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
(Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative in
materia  postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni), secondo cui
l'Amministrazione   postale   ed  i  concessionari  dei  servizi  non
incontrano  alcuna  responsabilita'  per  i servizi postali fuori dei
casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge;
        che   nel   giudizio   a   quo   la  Poste  Italiane  S.p.a.,
concessionaria del servizio postale universale, e' stata convenuta in
giudizio  da  un  utente  del  servizio  di  postacelere interna, con
domanda  di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per
il   tardivo   recapito   di   un   plico,  contenente  l'offerta  di
partecipazione  ad una gara di appalto, pervenuto al destinatario sei
giorni dopo la data di spedizione, quando i termini di partecipazione
alla gara erano ormai scaduti;
        che,  stante  la  disposizione  di  cui  al citato art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 ed in difetto
di qualsiasi disciplina legislativa per il caso di ritardato recapito
della  corrispondenza,  troverebbe  nella fattispecie applicazione il
punto 1.8 del regolamento operativo del servizio postacelere, secondo
cui  - per il caso di ritardato recapito rispetto ai termini previsti
dal  concessionario  -  spetta  al mittente solo la differenza tra la
tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di una raccomandata
espresso di primo porto;
        che  -  ad  avviso del rimettente - siffatto rimborso, avendo
carattere  meramente  restitutorio di parte del corrispettivo versato
al  concessionario,  non potrebbe assolvere una funzione risarcitoria
del  danno  causato  all'utente,  come  del  resto rilevato da questa
stessa  Corte,  nella  sentenza n. 254 del 2002, riguardo all'analoga
fattispecie di mancato recapito di un telegramma;
        che  la  norma censurata si tradurrebbe, quindi, in un totale
esonero  da  responsabilita'  per  il  concessionario  del  servizio,
nonostante  la  natura  privatistica  del  rapporto,  con conseguente
lesione  dell'art. 3  della  Costituzione,  sia  sotto il profilo del
generale canone di ragionevolezza sia con riferimento al principio di
eguaglianza;
        che  si  e'  costituita in giudizio la Poste Italiane S.p.a.,
concludendo per la declaratoria di inammissibilita' o di infondatezza
della questione;
        che   -   ad   avviso   della   parte  -  la  limitazione  di
responsabilita' stabilita dalla norma impugnata in favore del gestore
del  servizio  postale  sarebbe  giustificata  dalle  caratteristiche
oggettive   del   servizio   stesso,   a   prescindere  dalla  natura
pubblicistica o privatistica del soggetto che lo esercita;
        che  la pronuncia di illegittimita' costituzionale citata dal
rimettente  riguarderebbe  l'ipotesi  del  tutto  diversa  di mancato
recapito  di  un  telegramma  e  la  sua  ratio  non  sarebbe percio'
estensibile al caso di specie;
        che,   comunque,   nella  stessa  sentenza  si  fa  salva  la
possibilita'   per   il   legislatore   di   dettare,   in   tema  di
responsabilita' per i danni patiti dagli utenti del servizio postale,
una  disciplina piu' restrittiva di quella ordinaria che «realizzi un
ragionevole punto di equilibrio» tra le esigenze del gestore e quelle
«non meno importanti, degli utenti del servizio».
    Considerato   che   la   norma   impugnata   e'  stata  abrogata,
successivamente   all'ordinanza   di  rimessione,  dall'art. 218  del
decreto    legislativo   1° agosto   2003,   n. 259   (Codice   delle
comunicazioni elettroniche);
        che  il  mutato quadro normativo impone la restituzione degli
atti  al  giudice  a  quo,  perche'  proceda  ad un nuovo esame della
rilevanza della questione.