ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza del 14 gennaio 2003 dal Tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra la Politor Service Soc. Coop. a r.l. e la Poste Italiane S.p.a., iscritta al n. 324 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di costituzione della Poste Italiane s.p.a; Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2004 il giudice relatore Annibale Marini; Udito l'avv. Emiliano Amato per la Poste Italiane S.p.a. Ritenuto che il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 14 gennaio 2003, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), secondo cui l'Amministrazione postale ed i concessionari dei servizi non incontrano alcuna responsabilita' per i servizi postali fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge; che nel giudizio a quo la Poste Italiane S.p.a., concessionaria del servizio postale universale, e' stata convenuta in giudizio da un utente del servizio di postacelere interna, con domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per il tardivo recapito di un plico, contenente l'offerta di partecipazione ad una gara di appalto, pervenuto al destinatario sei giorni dopo la data di spedizione, quando i termini di partecipazione alla gara erano ormai scaduti; che, stante la disposizione di cui al citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 ed in difetto di qualsiasi disciplina legislativa per il caso di ritardato recapito della corrispondenza, troverebbe nella fattispecie applicazione il punto 1.8 del regolamento operativo del servizio postacelere, secondo cui - per il caso di ritardato recapito rispetto ai termini previsti dal concessionario - spetta al mittente solo la differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di una raccomandata espresso di primo porto; che - ad avviso del rimettente - siffatto rimborso, avendo carattere meramente restitutorio di parte del corrispettivo versato al concessionario, non potrebbe assolvere una funzione risarcitoria del danno causato all'utente, come del resto rilevato da questa stessa Corte, nella sentenza n. 254 del 2002, riguardo all'analoga fattispecie di mancato recapito di un telegramma; che la norma censurata si tradurrebbe, quindi, in un totale esonero da responsabilita' per il concessionario del servizio, nonostante la natura privatistica del rapporto, con conseguente lesione dell'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza sia con riferimento al principio di eguaglianza; che si e' costituita in giudizio la Poste Italiane S.p.a., concludendo per la declaratoria di inammissibilita' o di infondatezza della questione; che - ad avviso della parte - la limitazione di responsabilita' stabilita dalla norma impugnata in favore del gestore del servizio postale sarebbe giustificata dalle caratteristiche oggettive del servizio stesso, a prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che lo esercita; che la pronuncia di illegittimita' costituzionale citata dal rimettente riguarderebbe l'ipotesi del tutto diversa di mancato recapito di un telegramma e la sua ratio non sarebbe percio' estensibile al caso di specie; che, comunque, nella stessa sentenza si fa salva la possibilita' per il legislatore di dettare, in tema di responsabilita' per i danni patiti dagli utenti del servizio postale, una disciplina piu' restrittiva di quella ordinaria che «realizzi un ragionevole punto di equilibrio» tra le esigenze del gestore e quelle «non meno importanti, degli utenti del servizio». Considerato che la norma impugnata e' stata abrogata, successivamente all'ordinanza di rimessione, dall'art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); che il mutato quadro normativo impone la restituzione degli atti al giudice a quo, perche' proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione.