ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999,  n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento
penale, dal giudice di pace di Bari con ordinanza del 20 aprile 2004,
iscritta  al  n. 697  del  registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 35,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace  di  Bari  ha  sollevato, su
eccezione  della difesa, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo
comma,  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 15   del   decreto   legislativo   28 agosto  2000,  n. 274
(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14  della  legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte
in  cui  non  prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace
sia   dato  avviso  all'indagato  della  conclusione  delle  indagini
preliminari  ai  sensi  dell'art. 415-bis  del  codice  di  procedura
penale;
        che  secondo  il rimettente la disciplina censurata determina
una  irragionevole disparita' di trattamento tra il soggetto indagato
per  un reato di competenza del giudice di pace - che, avendo notizia
del  procedimento a suo carico solo con la notifica della citazione a
giudizio,  si  trova nell'impossibilita' di conoscere gli elementi di
prova  raccolti  durante  le  indagini  preliminari,  con conseguente
lesione  del diritto di difesa «che deve caratterizzare anche la fase
antecedente  il  processo» - e il soggetto sottoposto ad indagini per
reati  di  competenza del giudice ordinario, il cui diritto di difesa
sarebbe   assicurato  attraverso  l'avviso  della  conclusione  delle
indagini;
        che  l'art. 15 censurato si porrebbe inoltre in contrasto con
l'art. 111,  terzo  comma,  Cost.,  nella parte in cui prevede che la
persona  accusata  di  un  reato deve essere informata nel piu' breve
tempo  possibile dell'accusa elevata a suo carico e deve disporre del
tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
infondata    alla   stregua   di   quanto   affermato   dalla   Corte
costituzionale,  in  relazione  a  questione  analoga, nell'ordinanza
n. 201 del 2004.
    Considerato   che  il  rimettente  dubita,  in  riferimento  agli
artt. 3,   24   e   111,   terzo  comma,  della  Costituzione,  della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 15  del  decreto  legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace,  a  norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1999,  n. 468),  nella  parte in cui non prevede che nel procedimento
davanti  al  giudice  di  pace  sia  dato  avviso  all'indagato della
conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis del
codice di procedura penale;
        che secondo il rimettente la disposizione censurata determina
una  irragionevole disparita' di trattamento tra il soggetto indagato
per  un  reato  di  competenza  del  giudice  di  pace,  che si trova
nell'impossibilita'  di  svolgere  adeguatamente  la sua difesa, e il
soggetto  sottoposto  a  indagini per reati di competenza del giudice
ordinario,  e  si  pone  altresi'  in contrasto con l'art. 111, terzo
comma,  della Costituzione, nella parte in cui prevede che la persona
accusata  di  un  reato  deve  essere  informata nel piu' breve tempo
possibile  dell'accusa elevata a suo carico e deve disporre del tempo
e delle condizioni necessari per preparare la difesa;
        che con le ordinanze n. 201 e n. 349 del 2004 questa Corte ha
dichiarato    manifestamente    infondate   analoghe   questioni   di
legittimita'  costituzionale,  sollevate  in  riferimento ai medesimi
parametri, sul rilievo che il procedimento davanti al giudice di pace
configura   un   modello   di   giustizia,  non  comparabile  con  il
procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad
essere   snaturato  dall'innesto  dell'avviso  di  conclusione  delle
indagini  preliminari,  posto  che  tale procedura incidentale appare
incompatibile  con  le  finalita'  di  snellezza,  semplificazione  e
rapidita'  che  connotano  questa  particolare forma di giurisdizione
penale;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.