ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre   1999,   n. 468),   promossi,   nell'ambito  di  diversi
procedimenti  penali,  dal  Giudice  di  pace  di  Vibo  Valentia con
ordinanze del 4 febbraio e 10 marzo 2004, rispettivamente iscritte ai
numeri  742  e  743  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 39,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  due  ordinanze  testualmente  identiche (r.o.
n. 742  e  n. 743  del  2004)  il giudice di pace di Vibo Valentia ha
sollevato,  in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 20 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999,  n. 468), nella parte in cui non prevede che nella
citazione  a  giudizio  davanti  al  giudice  di pace sia dato avviso
all'imputato,  a  pena di nullita', della «possibilita' di estinguere
il  reato  a mezzo di condotte riparatorie» ai sensi dell'art. 35 del
medesimo decreto;
        che  il  giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione
in  quanto  concernente  «la  validita' della citazione in giudizio»,
osserva che l'art. 35 menzionato prevede al comma 1 che il giudice di
pace,  sentite  le  parti  e l'eventuale persona offesa, dichiara con
sentenza   estinto  il  reato  quando  l'imputato  dimostra  di  aver
proceduto,  prima  dell'udienza di comparizione, alla riparazione del
danno  e  di  aver  eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato,  e  che, inoltre, ai sensi del comma 3 il giudice di pace puo'
disporre  la sospensione del processo, per un periodo non superiore a
tre  mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter
provvedere  agli  adempimenti  di  cui  al  comma 1 e dimostri di non
averlo potuto fare in precedenza;
        che   a   giudizio   del  rimettente  la  mancata  previsione
nell'art. 20  della  necessita'  di  dare  avviso  all'imputato delle
facolta'  di  cui  ai  commi 1 e 3 dell'art. 35 determina «una chiara
violazione  dei  principi  costituzionali  ed  in  particolare  degli
artt. 3,  24  e  111  Cost., poiche' l'imputato non viene posto nella
condizione   di  poter  scegliere  di  avvalersi  della  facolta'  di
estinguere  il  reato ai sensi dell'art. 35 citato, facolta' che deve
essere esercitata prima dell'udienza di comparizione».
    Considerato   che   il   rimettente   dubita  della  legittimita'
costituzionale  dell'art. 20  del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274  (Disposizioni  sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma  dell'articolo 14  della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella
parte  in  cui  non prevede che nella citazione a giudizio davanti al
giudice  di  pace  sia  dato avviso all'imputato, a pena di nullita',
della  «possibilita'  di  estinguere  il  reato  a  mezzo di condotte
riparatorie» ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto;
        che,  stante  l'identita' delle ordinanze di rimessione, deve
essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che analoga questione e' gia' stata dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza n. 11 del 2004;
        che  peraltro  le  ordinanze  di  rimessione  difettano della
descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e sono del
tutto  carenti  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza e alla non
manifesta   infondatezza   delle   questioni,   essendo  i  parametri
costituzionali invocati apoditticamente;
        che   le   questioni   devono   pertanto   essere  dichiarate
manifestamente inammissibili (v. ordinanze numeri 349 e 333 del 2004,
1 del 2003 e 239 del 2002).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.