ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
16 gennaio   2001,  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dal  deputato  Giovanni  Di  Fonzo  nei confronti di Nicola
Fosco,  promosso con ricorso del Tribunale di Lanciano, notificato il
10 ottobre  2002,  depositato  in  cancelleria  il  23  successivo ed
iscritto al n. 39 del registro conflitti 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 gennaio  2005  il  giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
    Udito l'avv.to Roberto Nania per la Camera dei deputati.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con ricorso del 3 maggio 2001, depositato nella cancelleria
della Corte l'8 ottobre 2001, il Tribunale di Lanciano - investito di
un  giudizio  civile  promosso  da  Nicola  Fosco  nei  confronti del
deputato Giovanni Di Fonzo, per ottenerne la condanna al risarcimento
dei danni, in relazione ad espressioni utilizzate da quest'ultimo nel
corso  di  interviste  ad organi di stampa e trasmissioni televisive,
ritenute   dall'attore   offensive   -   ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati, in relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il
16 gennaio  2001 (documento IV-quater, n. 164), con la quale e' stato
dichiarato  che  i  fatti  per  i  quali  e' in corso il procedimento
concernono  opinioni  espresse  dal  deputato Di Fonzo nell'esercizio
delle  funzioni  parlamentari,  ai  sensi  dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione.
    Il  Tribunale  ricorrente  -  dopo aver esposto i fatti che hanno
dato  luogo  alla  vicenda processuale ed analizzato, in particolare,
le  dichiarazioni  indicate nell'atto di citazione come asseritamente
diffamatorie  - ritiene che, alla luce della giurisprudenza di questa
Corte,  la  deliberazione  di  insindacabilita'  sia  frutto  «di una
erronea   e   non   corretta   valutazione  dei  presupposti  fissati
dall'art. 68,     comma 1,    Cost.    alla    operativita     della
irresponsabilita dei membri del Parlamento».
    In  particolare,  il  ricorrente  lamenta la totale assenza di un
effettivo   collegamento   funzionale  tra  le  opinioni  espresse  e
l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare: collegamento
non  integrato  ne'  dal  mero esercizio di una critica politica, ne'
dalla  generica  comunanza  tematica  tra  le  dichiarazioni rese dal
deputato  Di  Fonzo  e  l'attivita'  ispettiva  svolta  da un diverso
parlamentare  nell'altro  ramo  del  Parlamento;  da  cio' consegue -
conclude il ricorrente - che la delibera della Camera con la quale e'
stata   affermata   la   insindacabilita'   e'  idonea,  per  la  sua
illegittimita', a menomare la sfera delle attribuzioni dell'autorita'
giudiziaria e, pertanto, ne va richiesto l'annullamento.
    2.  -  Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 363 del 18 luglio 2002, con la quale e' stata disposta la notifica
del  ricorso  introduttivo  del  giudizio,  unitamente  alla predetta
ordinanza,  alla  Camera  dei deputati, in persona del suo Presidente
entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione.
    Ricevuta  in  data 22 luglio 2002 la comunicazione dell'ordinanza
di  ammissibilita'  del  conflitto,  il  Tribunale  di Lanciano ne ha
notificato  copia,  unitamente  al ricorso introduttivo del giudizio,
alla  Camera  dei  deputati,  in  persona del suo Presidente, in data
10 ottobre   2002,   depositando,  poi,  gli  atti  notificati  nella
cancelleria della Corte costituzionale il successivo 23 ottobre 2002.
    3.  - Con atto depositato il 29 ottobre 2002, si e' costituita in
giudizio  la  Camera  dei  deputati,  in  persona del suo Presidente,
eccependo,    in    via    preliminare,    la   inammissibilita'   ed
improcedibilita'   del   conflitto   per   la  tardiva  notificazione
dell'ordinanza di ammissibilita' e del ricorso, sul presupposto della
natura perentoria del termine per essa stabilito.
    In    via    subordinata,   la   difesa   della   Camera   deduce
l'inammissibilita'   del   ricorso  «per  carenza  di  interesse  del
tribunale  ricorrente»:  cio'  in  quanto,  nel ricorso introduttivo,
l'organo   giurisdizionale   avrebbe  espressamente  riconosciuto  la
sussumibilita'  delle  manifestazioni  del  pensiero  del deputato Di
Fonzo  «nell'esercizio  del  diritto  di  critica  politica»;  con la
conseguenza  che,  anche  nell'ipotesi di accoglimento del conflitto,
continuerebbe  pur  sempre a spiegare efficacia la generale tutela ex
art. 21  della  Costituzione,  idonea ad escludere l'antigiuridicita'
dell'ipotetico  fatto  illecito e tale da rendere del tutto superflua
la  dimostrazione  della  riconducibilita' o meno delle dichiarazioni
medesime alla funzione parlamentare.
    Nel  merito,  la  Camera  ha  chiesto  il  rigetto  del  ricorso,
ravvisando  una  «sostanziale  corrispondenza dei significati» tra le
opinioni ascritte al parlamentare ed i contenuti di un atto ispettivo
che, sebbene proveniente da altro parlamentare, risulterebbe comunque
sufficiente  ad  attivare  la prerogativa dell'insindacabilita', pena
una irragionevole disparita' di trattamento dei membri del Parlamento
nell'applicazione della garanzia.
    In  prossimita' dell'udienza pubblica, la difesa della Camera dei
deputati  ha  depositato una memoria illustrativa in cui, ribadite le
argomentazioni  svolte  in  sede  di  costituzione  in  giudizio,  ha
ulteriormente   eccepito  l'improcedibilita'  del  conflitto  per  la
tardivita' della notificazione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato,
sollevato  dal  Tribunale  di  Lanciano, investe la deliberazione con
cui,   il  16 gennaio  2001,  la  Camera  dei  deputati  ha  ritenuto
insindacabili   -   ai   sensi   dell'art. 68,   primo  comma,  della
Costituzione  -  i fatti per i quali il deputato Giovanni Di Fonzo e'
stato  convenuto  in giudizio da Nicola Fosco al fine di ottenerne la
condanna  al  risarcimento  dei danni, in quanto concernenti opinioni
espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.
    Il  Tribunale  ricorrente  assume che le specifiche dichiarazioni
oggetto  del  giudizio  risarcitorio  non  possano qualificarsi tali,
stante  la inesistenza del necessario e specifico collegamento tra le
dichiarazioni  in  questione e l'esercizio dell'ufficio parlamentare;
con  la  conseguenza  che  la  Camera  dei  deputati,  con  la citata
deliberazione  di insindacabilita', ha illegittimamente esercitato il
proprio  potere  ed  in  tal modo leso le attribuzioni costituzionali
dell'autorita' giudiziaria.
    2.  -  Nel  costituirsi  in  giudizio, la Camera dei deputati ha,
preliminarmente,   eccepito,   tra  l'altro,  l'improcedibilita'  del
conflitto,  stante  l'inosservanza,  da parte dell'organo ricorrente,
del  termine  perentorio  fissato  per la notificazione del ricorso e
dell'ordinanza di ammissibilita'.
    3. - L'eccezione e' fondata.
    La  peculiare disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri
dello  Stato  contempla  l'avvio,  rimesso all'iniziativa della parte
interessata,  di due distinte ed autonome fasi procedurali, destinate
a  concludersi,  la  prima, con la preliminare e sommaria delibazione
circa  l'ammissibilita' del conflitto e, la seconda, con la pronuncia
sul merito, oltre che con il definitivo giudizio sull'ammissibilita'.
    E'  onere  del  ricorrente,  a  conclusione  della  prima fase ed
affinche'  si  possa aprire la seconda, provvedere alla notificazione
del  ricorso  e dell'ordinanza di ammissibilita', entro il termine da
quest'ultima   fissato.   In   proposito,   questa   Corte   ha  gia'
ripetutamente  affermato  -  sussistendo,  in  generale,  «l'esigenza
costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in
termini  certi  non  rimessi  alle parti confliggenti» (cfr. sentenza
n. 116  del  2003)  -  che  tale  termine «e' da osservarsi a pena di
decadenza,  secondo  quanto  si  rileva  dal regolamento di procedura
dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in connessione
con  l'art. 36  del  testo  unico  delle  leggi sul Consiglio stesso,
approvato   con   r.d.  26  giugno 1924,  n. 1054),  applicabile  nei
procedimenti davanti alla Corte costituzionale in virtu' del richiamo
di  cui all'art. 22, legge n. 87 del 1953» (cfr. ordinanza n. 386 del
1985 e sentenza n. 200 del 2001).
    Nella  specie,  il  ricorso e l'ordinanza risultano notificati in
data  10 ottobre 2002 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine di
sessanta   giorni   fissato  nell'ordinanza  medesima.  Ne'  varrebbe
invocare,  in senso contrario, la sospensione del decorso dei termini
processuali  nel  periodo  feriale  (legge  7 ottobre  1969, n. 742),
trattandosi  di  disciplina inapplicabile ai giudizi davanti a questa
Corte  (cfr.  ordinanza  n. 126 del 1997 e sentenze n. 233 del 1993 e
n. 35 del 1999).
    Non  puo',  pertanto,  procedersi allo svolgimento dell'ulteriore
fase del giudizio, non essendo stato rispettato il termine perentorio
per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilita'.