ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
24 novembre   1981,   n. 689   (Modifiche   al   sistema   penale)  e
dell'art. 204-bis,  comma 1,  del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285   (Nuovo   codice   della   strada),  introdotto  dall'art. 4,
comma 1-septies,  del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche
ed   integrazioni   al   codice   della   strada),   convertito,  con
modificazioni,   in   legge  1° agosto  2003,  n. 214,  promosso  con
ordinanza  del  9 febbraio  2004 dal giudice di pace di Roma, sezione
distaccata  di Ostia, nel procedimento civile vertente tra Maria Rosa
Romeo  e  il  prefetto  di  Firenze,  iscritta al n. 682 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto che, con Ordinanza emessa il 9 febbraio 2004, il giudice
di  pace  di  Roma,  sezione  distaccata  di  Ostia,  nel corso di un
giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione dal prefetto
di  Firenze  per  una violazione del codice della strada accertata in
Firenze,   ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 22  della  legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema  penale)  e  dell'articolo 204-bis  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in
cui  stabiliscono la competenza territoriale inderogabile del giudice
del  luogo  in  cui  e'  stata commessa la violazione», ai fini della
proposizione   dell'opposizione   a   sanzione   amministrativa,  per
violazione   degli   articoli 3,  24  e  111,  secondo  comma,  della
Costituzione;
        che  il  rimettente  rileva anzitutto la propria incompetenza
territoriale   derivante   dalla  regola  che  individua  il  giudice
competente  in quello del luogo della commessa violazione e soggiunge
che   di  tale  regola  (sia  pure  individuandola  non  nelle  norme
impugnate,  ma  nell'art. 205  del citato d.lgs.) la parte ricorrente
aveva eccepito l'illegittimita' costituzionale;
        che  il  rimettente, pur consapevole delle numerose decisioni
con  cui  questa  Corte  ha gia' ritenuto la questione manifestamente
infondata,  la ripropone «esclusivamente sotto il particolare aspetto
del  condizionamento  al  quale  e'  soggetto  il cittadino nel dover
valutare  la  propria  convenienza  economica  per  la promozione del
giudizio di opposizione»;
        che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente
ritiene  che le norme impugnate violino: l'art. 3 della Costituzione,
per  disparita'  di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti,
indotti  a  non  proporre  l'opposizione  in localita' distanti dalla
propria  abitazione; l'art. 24 della Costituzione, per la conseguente
discriminazione   in  danno  degli  stessi  cittadini  riguardo  alla
possibilita'  di  agire  in  giudizio,  tenuto  conto che, secondo la
giurisprudenza,   il   ricorso   introduttivo  dell'opposizione  -  a
differenza   degli   atti   dell'Amministrazione -  non  puo'  essere
depositato  a  mezzo  posta,  ma deve essere portato presso l'ufficio
giudiziario    competente;    l'art. 111,    secondo   comma,   della
Costituzione,  per lesione del principio della parita' delle armi, in
dipendenza    del    fatto   che   alla   prima   udienza   l'assenza
dell'Amministrazione  opposta  non  ha  rilievo,  mentre quella della
parte  opponente  determina la convalida del provvedimento impugnato,
con  pregiudizio  per  i  cittadini  meno  abbienti  impediti, per le
condizioni  economiche,  ad  essere  presenti  all'udienza  o a farsi
rappresentare.
    Considerato  che la questione prospettata dal rimettente e' stata
gia'  ritenuta  manifestamente infondata da questa Corte con numerose
decisioni  (ordinanze  n. 459  del  2002,  n. 75 del 2003, n. 193 del
2003, n. 259 del 2003, n. 61 del 2004, n. 130 del 2004);
        che, del resto, come gia' rilevato in quest'ultima ordinanza,
questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'impugnato
art. 22  nella  parte  in  cui  non  consentiva  che  il  ricorso  in
opposizione fosse depositato a mezzo posta (sentenza n. 98 del 2004);
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.