ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 291, comma
terzo,  e  307, comma terzo, del codice procedura civile promosso con
ordinanza   del   13 novembre   2003  dal  Tribunale  di  Napoli  nel
procedimento  civile vertente tra Casillo Vincenza e la Fondiaria SAI
S.p.A.  ed  altri,  iscritta  al n. 436 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  edizione
straordinaria del 3 giugno 2004, 1ª serie speciale.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto   che   il   Tribunale  di  Napoli,  con  ordinanza  del
13 novembre  2003,  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 24
della  Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale degli
artt. 291,  terzo  comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura
civile  «nella  parte  in  cui  prevedono,  al  fine  di  impedire la
cancellazione  della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, che
laddove  la  parte  si  sia  avvalsa della notifica a mezzo ufficiale
giudiziario,   e'  necessario  che  nel  termine  prescritto  si  sia
perfezionata  la  rinotifica  e  non  anche  che  sia  sufficiente la
consegna dell'atto da rinotificare all'ufficiale giudiziario»;
        che,  nel  giudizio  a quo, e' stata disposta la rinnovazione
della  notificazione  dell'atto  di citazione, ai sensi dell'art. 291
cod. proc. civ., ma la notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 143
cod.  proc.  civ.,  si  e'  perfezionata dopo la scadenza del termine
all'uopo  assegnato  all'attrice, pur avendo costei consegnato l'atto
all'ufficiale giudiziario prima della scadenza del detto termine;
        che  l'art. 291,  terzo  comma, cod. proc. civ. - secondo cui
alla  mancata  (o  tardiva)  esecuzione  dell'ordine  di rinnovazione
consegue  la  cancellazione  della causa dal ruolo e l'estinzione del
processo  -  andrebbe,  secondo  il  rimettente,  inteso, dato il suo
tenore letterale, nel senso che la notifica debba perfezionarsi entro
il   termine   assegnato,   al   fine   di  impedire  le  conseguenze
pregiudizievoli  derivanti dalla inosservanza del termine stesso, non
essendo   sufficiente   la   mera  consegna  dell'atto  all'ufficiale
giudiziario;
        che,  d'altro  canto,  trattandosi  di  un  termine di natura
esoprocessuale,   non  potrebbe  nella  specie  trovare  applicazione
l'istituto  della  rimessione in termini di cui all'art. 184-bis cod.
proc. civ;
        che  ne  conseguirebbe,  dunque,  la  necessita', nel caso di
specie, di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
        che  il  citato art. 291 cod. proc. civ., cosi' interpretato,
si  porrebbe in contrasto - ad avviso ancora del rimettente - con gli
artt. 3  e  24 della Costituzione, in quanto esporrebbe l'attore alle
conseguenze  pregiudizievoli  derivanti  dalla  disorganizzazione dei
pubblici uffici e, comunque, da cause a lui non imputabili;
        che  il  giudice  a  quo  invoca  pertanto una pronuncia che,
coerentemente  con  quanto  statuito  da  questa Corte nella sentenza
n. 477  del 2002 riguardo alle notificazioni a mezzo posta, emendi la
norma   impugnata   consentendo  di  ricollegare  gli  effetti  della
rinnovazione della notificazione, per quanto riguarda il notificante,
alla  consegna  dell'atto  all'ufficiale  giudiziario,  ancorche'  la
notificazione  stessa  debba  eseguirsi  ai  sensi dell'art. 143 cod.
proc.  civ.,  in tal modo eliminando, tra l'altro, ogni disparita' di
trattamento   tra  notifiche  a  mezzo  posta  e  notifiche  eseguite
dall'ufficiale giudiziario;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  la  declaratoria  di manifesta infondatezza
della questione;
        che la parte pubblica evidenzia come - a seguito dei ripetuti
interventi  di  questa  Corte  - costituisca ormai principio generale
quello   secondo   cui   la   notificazione  si  perfeziona,  per  il
notificante,   al  momento  della  consegna  dell'atto  all'ufficiale
giudiziario.
    Considerato  che il rimettente in sostanza si duole che - per gli
effetti  di  cui  all'art. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod.
proc.   civ.   -   la  notificazione  eseguita  nelle  forme  di  cui
all'art. 143  cod.  proc. civ. possa considerarsi perfezionata, anche
per  il  notificante,  solo dopo il compimento di tutte le formalita'
prescritte  ed  il  decorso  del  termine  di  venti  giorni, in cio'
ravvisando la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
        che  e' tuttavia erroneo il presupposto interpretativo da cui
il   medesimo   rimettente   muove,  in  quanto,  per  effetto  della
giurisprudenza  di  questa  Corte,  ed  in particolare della sentenza
n. 477  del  2002,  richiamata dallo stesso rimettente, risulta ormai
presente  nell'ordinamento  processuale civile, fra le norme generali
sulle  notificazioni  degli  atti,  il  principio  secondo il quale -
relativamente  alla  funzione  che  sul piano processuale, cioe' come
atto  della  sequenza  del  processo, la notificazione e' destinata a
svolgere  per  il notificante - il momento in cui la notifica si deve
considerare  perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello
in  cui  essa  si  perfeziona  per il destinatario e va individuato -
nelle  notificazioni  effettuate a mezzo dell'ufficiale giudiziario -
nel   momento   della   consegna   dell'atto  allo  stesso  ufficiale
giudiziario  (sentenza  n. 28  del  2004,  ordinanze n. 153, n. 132 e
n. 97 del 2004);
        che  tale principio trova evidentemente applicazione anche in
sede di rinnovazione della notificazione;
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.